"BONATO FRANCESCO (MISTO)" . . . "0"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33766 presentata da BONATO FRANCESCO (MISTO) in data 20010131"^^ . "2014-06-06T10:38:54Z"^^ . . . "Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: a Vicenza, la realizzazione di uno scavo per la costruzione dell'albergo \"Hotel de la Ville\" da parte della societa' Vigim S.r.l., provoca nel marzo 1996 gravi lesioni agli edifici circostanti, obbligando 12 famiglie a sgomberare le proprie case per pericolo di crollo; a seguito dell'indagine penale, aperta da parte del sostituto procuratore Antonino De Silvestri per i reati di crollo colposo e plurime violazioni alle normative urbanistiche, nell'ottobre 1997 viene chiesto il rinvio a giudizio per sette persone tra cui alcuni funzionari e amministratori del comune di Vicenza e il 30 novembre 1998 il Gup Massimo Gerace accoglie la richiesta del pubblico ministero; nonostante questo, il sostituto procuratore De Silvestri non predispone alcun sequestro preventivo dell'albergo, dando la possibilita' al privato di completare l'opera e di conseguire l'agibilita', cosicche' a tutt'oggi l'albergo risulta pienamente operativo; la pretura apre una seconda indagine penale (pubblico ministero Paolo Pecori) per macroscopica violazione delle norme urbanistiche in tema di distanze tra fabbricati e la stessa provincia di Vicenza rileva l'illegittimita' delle concessioni edilizie rilasciate dal comune di Vicenza per la costruzione alberghiera e della stessa delibera consiliare di deroga che ha concesso al privato di raddoppiare gli indici di edificabilita' previsti dal piano regolatore generale (mancato rispetto della destinazione di zona, indici superiori a quelli consentiti, assenza del nulla osta della Provincia, mancato rispetto delle distanze, alterazione delle date di concessione e falsa rappresentazione dei luoghi); a seguito dell'apertura del procedimento amministrativo della provincia, che si conclude con il parere favorevole della Commissione Urbanistica all'annullamento delle concessioni edilizie, vengono avviate due ulteriori indagini penali, l'una da parte del procuratore capo Antonio Fojadelli l'altra dal sostituto Giorgio Farcone, che portano il 20 febbraio 1999 al sequestro preventivo dell'immobile, l'albergo viene considerato profitto e provento del reato urbanistico e degli ipotizzati reati di abuso d'atti d'ufficio e di falso, nonche' quelli possibili di bancarotta per distrazione. Viene inoltre rilevato come la ditta proprietaria dell'albergo, nonostante l'azzeramento del capitale sociale, continui ad operare in violazione di legge anche per l'esistenza denunciata dallo stesso collegio sindacale, di \"veri e propri falsi in bilancio\"; pochi giorni dopo l'avvenuto sequestro, il dottor Giacomo Sartea, giudice del riesame, annulla il provvedimento giudiziario disposto dalla Procura: contro tale decisione il procuratore ricorre in Cassazione penale che, pero', a distanza di un anno, non ha ancora provveduto ad emettere la sentenza; le violazioni richiamate nel dispositivo del sequestro sono confermate da una ulteriore consulenza tecnica predisposta dal procuratore e depositata in Procura il 15 ottobre 1999; si puo' rilevare il mancato pagamento degli oneri concessori (su cui anche la Corte dei conti ha aperto un procedimento), il mancato rispetto delle distanze dai fabbricati, la violazione delle norme sulle barriere architettoniche e sulla sicurezza antincendio, false rappresentazioni e superamento degli indici di edificabilita' prescritti sia dalla delibera consiliare di deroga che dallo stesso decreto ministeriale 1444 del 1968; il 7 marzo 2000, a conclusione del dibattimento processuale, il pubblico ministero De Silvestri, pur rilevando la macroscopica illegittimita' di tutte le concessioni edilizie, chiede l'assoluzione degli imputati, ritenendo che per i reati di abuso d'atti d'ufficio non sussista il dolo intenzionale e che per il sussistente reato di disastro colposo la colpa sia ascrivibile ad altra persona che non figura tra gli imputati e nei confronti della quale il 13 giugno 2000 e' chiesto il rinvio a giudizio; la richiesta di assoluzione del Sostituto procuratore De Silvestri solleva l'immediata protesta delle parti civili in quanto contrasterebbe in modo evidente con le testimonianze rese al processo dai periti della Procura e dai funzionari della Provincia, oltre che con le motivazioni contenute nel dispositivo del sequestro richiesto dal procuratore capo e sottoscritto dallo stesso pubblico ministero; il 4 aprile 2000 il tribunale penale di Vicenza assolve tutti gli imputati, legittimando dal punto di vista urbanistico la stessa costruzione alberghiera: il tribunale, infatti, pur ammettendo l'illegittimita' della concessione originaria, rileva che l'ultima variante, rilasciata nell'ottobre 1996, ripristina una situazione di legalita' e che le precedenti violazioni non sono intenzionali; in piu', secondo il tribunale in vigenza delle precedenti illegittime concessioni, le opere fuori terra non erano ancora iniziate e quindi non c'era l'obbligo da parte dei funzionari comunali di sospendere il lavori di edilizia. Insussistente, viene ritenuto dal tribunale, il pericolo di crollo; il 14 luglio 2000, il procuratore Antonio Fojadelli impugna la sentenza del tribunale, in quanto errata, carente, incongrua, rilevando che: a) sono state ignorate le testimonianze rese al processo dai funzionari provinciali; b) prima dell'approvazione dell'ultima variante al piano regolatore generale, contrariamente alle affermazioni del tribunale, l'albergo era gia' arrivato al sesto piano come dichiarato dal perito della procura sentito come teste e da un verbale di sopralluogo dell'ufficio tecnico comunale che, sparito dai fascicoli processuali, e' stato ridepositato dalle parti civili; c) i funzionari comunali, pur in presenza di una riconosciuta illegittima concessione originaria, non hanno sospeso i lavori, favorendo oggettivamente i costruttori; d) il pericolo di crollo era reale, tant'e' che era stato rilevato dai periti del pubblico ministero, dai vigili del fuoco e dalla stessa amministrazione comunale, che aveva emesso due ordinanze di sgombero degli edifici contermini; in questa sconcertante situazione, le parti civili denunciano alla Procura della Repubblica la manomissione delle registrazioni processuali, con la sparizione di alcune frasi (particolarmente importanti ai fini processuali) pronunciate dal perito della Procura: questi infatti dichiara che nella costruzione dell'albergo, non si e' tenuto conto delle distanze previste dal piano regolatore generale per l'esistenza di un diverso criterio di valutazione adottato dai tecnici comunali e conosciuto come \"circolare Rossetto\"; in assenza di tale circolare, che non viene oggigiorno piu' applicata dall'ufficio tecnico comunale per la sua riconosciuta e palese illegittimita', l'albergo era ed e' da considerarsi fuori norma; nel frattempo, il presidente della Provincia, dopo il parere tecnico della commissione urbanistica provinciale datato 22 febbraio 1999, ha avocato a se' il procedimento amministrativo, dichiarando di non doversi procedere all'annullamento delle concessioni, da considerarsi \"inefficaci\": sono cosi' venuti a scadenza i termini massimi previsti dalla legge per l'annullamento delle concessioni che, seppure inefficaci, avrebbero dovuto essere annullate; per le rilevate illegittimita'; la Provincia, tuttavia, pur dichiarando l'albergo totalmente abusivo (delibera consiliare 13 maggio 1999), ha omesso di adottare i provvedimenti repressivi di sua competenza stante la palese inerzia del Comune (poteri sostitutivi delegati alla Provincia dalla Regione); sulla vicenda sono gia' state presentate due interrogazioni parlamentari (...) che non hanno ancora avuto risposta -: se sia a conoscenza dei fatti; come sia possibile che la societa' proprietaria dell'albergo, Vigim Srl continui ad operare in assenza di capitale sociale; per quali ragioni, nonostante l'apertura di numerose indagini penali si sia permesso al costruttore di terminare opere edilizie in violazione di legge, permettendo di tenere in attivita' un edificio platealmente illegale; se non ritenga opportuno avviare un'ispezione nella Procura della Repubblica di Vicenza, viste le sentenze ad avviso dell'interrogante sconcertanti (e persino le manomissioni di atti processuali avvenuti). (4-33766)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33766 presentata da BONATO FRANCESCO (MISTO) in data 20010131" . . "20010131-" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "4/33766" .