INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33397 presentata da VENDOLA NICOLA (MISTO) in data 20010111
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_33397_13 an entity of type: aic
Al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni e le attivita' culturali, al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che: da oltre due decenni viene portato avanti un tentativo di scempio urbanistico-ambientale nella Pineta Costiera di Palagiano (Taranto) nella localita' denominata "Pino di Lenne", con la realizzazione di un villaggio turistico, costituente una vera e propria lottizzazione abusiva; gli abusi urbanistici ricadono in un area di grande pregio naturalistico-ambientale assoggettata a plurimi vincoli: a) vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del regio decreto 1497/1939 e successive integrazioni legge n. 431 del 1985; b) dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei fiumi, dei boschi foreste e delle relative ripe per una fascia di 150 metri, motivato con decreto ministeriale del 21 settembre 1984; c) dichiarazione di notevole interesse pubblico con il decreto ministeriale del 1o agosto 1985 (cosiddetto Galassini) che cosi' recita: "... ritenuta l'opportunita' di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio, che comporterebbe la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate"; d) vincolo idrogeologico e forestale di cui al regio decreto n. 3267 del 1923; e) area "avente preminente interesse naturalistico, nonche' ambientale e paesaggistico" ex articolo 5 legge regionale n. 19 del 1997 per la "individuazione e istituzione delle aree naturali protette" (scheda B-8) denominate "Pinete dell'arco Ionico"; f) come Sito di Interesse Comunitario (SIC) ai sensi della Direttiva 92/43 CEE del 21 maggio 1992 adottata per la conservazione di habitat e specie prioritarie ed iscritto nell'elenco del decreto ministeriale del 3 aprile 2000; della vicenda, a seguito di numerose denunce ed esposti di cittadini, consiglieri comunali, Legambiente e gruppi di pressione, si sono occupati in diverse circostanze la magistratura, la questura e la prefettura di Taranto; nella titolarita' degli interventi abusivi a danno della localita' "Pino di Lenne" si sono rese protagoniste diverse societa' tra cui la "Pino di Lenne srl" (dichiarata fallita dal tribunale di Taranto), la "Pino di Lenne spa" e la "Pintur srl" assoggettate a procedura fallimentare dalla stesso tribunale, societa' di proprieta' di tale Silvio Biondi e di tale Antonio Gaudino; con sentenza n. 116 del 14 maggio 1987 del pretore penale di Taranto, definitivamente confermata e passata in giudicato con sentenza n. 2416 del 16 ottobre 1989 della Corte di Cassazione, veniva riconosciuta abusiva ed illecita l'attivita' dei titolari della societa' "Pino di Lenne", con le relative condanne, veniva ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e veniva ordinato il ristoro del danno ambientale per lire ottantamilioni in favore dello Stato; dopo le summenzionate condanne, le stesse non ebbero mai luogo, nonostante le sollecitazioni del procuratore generale della corte di appello di Lecce e della procura generale della Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Puglia -, tutto questo con l'esplicito intento di giungere alla preannunciata estensione del condono edilizio ex legge n. 724 del 1994; l'Avvocatura dello Stato, cosi' come risulta all'interrogante, sebbene formalmente interessata e sollecitata piu' volte, non si e' mai attivata nell'ottenimento della liquidazione per il danno ambientale che le diverse societa' dovevano corrispondere dopo la sentenza del pretore penale di Taranto; in data 13 gennaio 1995, ai sensi del decreto legge n. 649 del 1994, il signor Silvio Biondi in qualita' di socio di maggioranza della "Pino di Lenne spa" presentava istanza di condono, con cio' raggiungendo l'obiettivo di far sospendere l'esecuzione della sentenza del pretore di Taranto, con il relativo versamento sanzionatorio al comune di Palagiano di circa centoventimilioni; il summenzionato versamento avveniva in una condizione di assoggettamento fallimentare, posto dal tribunale di Taranto, in aperto contrasto con le norme in materia di curatela fallimentare; l'intervento edilizio abusivo non era sanabile ai sensi della legge n. 47 del 1985 e ss.mm. per i motivi qui di seguito esposti: l'intervento ha riguardato una vera e propria lottizzazione abusiva (articolo 18 legge n. 47 del 1985 ed ex legge 724 del 1994), essendosi verificato l'asservimento di una zona non edificabile con la messa in opera di lavori che hanno drammaticamente trasformato il territorio, trattandosi di una localita' non urbanizzata. Tutto cio' e' avvenuto in contrasto con la destinazione agricola, in spregio alle prescrizioni regionali, in difetto di strumentazione urbanistica di I e II grado ed in assenza della concessione edilizia (per tutte cfr. Cassazione II sezione penale del 28 ottobre 1992, Urtis, inoltre Consiglio di Stato I sezione del 13 settembre 1991 n. 1157); le opere edilizie abusive insistono in una zona boschiva su cui vige il vincolo di inedificabilita' assoluta previsto sia dal decreto ministeriale del 21 settembre 1984 e sia dal decreto ministeriale 1o agosto 1985, successivamente ribadito dall'articolo 1 della legge n. 431 del 1985 che espressamente vi ha vietato: "... fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonche' ogni opera edilizia..."; l'intervento edilizio di che trattasi e' sorto a distanza ampiamente inferiore a 200 mt. dal fiume Lenne e dal canale (cfr. per ultimo, la nota dell'Assessorato Urbanistica ed ERP della regione Puglia n. 108/06 del 14 gennaio 1997), sicche' e' pacifica la non sanabilita' dell'intervento edilizio anche in virtu' dell'articolo 51 lettera H, legge regionale n. 56 del 1980; nonostante tutti i succitati motivi ostativi e i puntuali e motivati interventi nel procedimento da parte di Legambiente regionale, in data 29 luglio 1998 il comune di Palagiano, (Taranto) trasmetteva la pratica in oggetto alla Soprintendenza ai Beni di Bari per l'acquisizione del nulla osta paesaggistico; la citata Soprintendenza in data 13 ottobre 1998 richiedeva al comune di Palagiano, come documentazione integrativa, la planimetria con indicazione della distanza del complesso dal corso del fiume, il provvedimento sindacale concedente il nulla osta paesaggistico e la documentazione fotografica delle opere eseguite; con una nota di protocollo n. 14657 del 25 settembre 2000 il comune di Palagiano ha risposto alla richiesta della Soprintendenza inviando il nulla osta paesaggistico espresso dal dirigente Utc e non il provvedimento sindacale (cosi' come previsto dalla legge), una anonima planimetria (peraltro non rispondente al vero, per la quale l'autorita' giudiziaria e' stata investita) ed una documentazione fotografica parziale fornita dalla "Pino di Lenne spa" e non la documentazione redatta e certificata dal comune (cosi' come prescritto dalla legge); risulta all'interrogante che, dopo le ulteriori puntuali e tempestive segnalazioni di tali incongruenze operate da Legambiente regionale (inviate ai ministeri interessati, e al Soprintendente di Bari), il Soprintendente in data 4 dicembre 2000, pur riconoscendo l'abuso edilizio, comunicava agli interessati (il comune di Palagiano, Silvio Biondi e all'avvocato Arturo Masi in qualita' di difensore del Biondi) di non ravvisare motivi di non sanabilita' della zona di "Pino di Lenne"; il Ministero per i beni e le attivita' culturali con nota di protocollo n. 3958 del 13 febbraio 1998 invitava la Soprintendenza di Bari a condurre gli opportuni accertamenti e di avviare ogni utile iniziativa atta a salvaguardare l'interesse paesistico e di relazionare in merito. Da ultimo il ministero con due solleciti uno del 22 maggio 1998 e l'altro del 15 novembre 2000 chiedeva alla Soprintendenza di ottemperare in merito alle delucidazioni richiestegli sulla zona di "Pino di Lenne" -: se non ritenga il ministro competente di revocare il nulla osta paesistico in oggetto; quali iniziative si intendano porre in essere per attivare il procedimento di recupero degli ottanta milioni (oltre rivalutazione ed interessi) che, con la citata sentenza passata in giudicato, gli autori dell'abuso furono condannati a pagare in favore dello Stato quale ristoro del danno ambientale cagionato dalla "Pino di Lenne spa"; quali iniziative i ministri interrogati intendano promuovere per accertare i motivi dell'inerzia dell'Avvocatura dello Stato (4-33397)
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VENDOLA NICOLA (MISTO)