_:B37f2d521284bac6267b779446a7f8b6f "Con le interrogazioni cui si risponde l'interrogante evidenzia la particolare conformazione del deposito costiero di G.p.l. di proprieta' della societa' Costiero Gas Livorno, costituito da tre caverne scavate in terreno argilloso, che rende difficoltosa la misurazione a fini fiscali del prodotto sottoposto ad accisa, e, al riguardo, sollecita l'adozione di misure dirette a porre rimedio ad una situazione di potenziale evasione fiscale. Al riguardo, la competente Agenzia delle Dogane ha comunicato che, dall'istruttoria espletata nei confronti del deposito della societa' Costiero Gas Livorno, gestito quale deposito doganale privato ed abilitato anche al regime di deposito fiscale, a suo tempo autorizzato con provvedimento di concessione del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, di concerto con i Ministri delle Finanze e della Marina Mercantile (Decreto Ministeriale n. 8506 del 2 marzo 1967), e' emersa la regolarita' della conduzione del suddetto deposito. La particolare conformazione di tale deposito, unico in Italia del tipo cosiddetto a \"caverna\", e' stata a suo tempo debitamente ed attentamente esaminata, anche sotto l'aspetto fiscale, costituendo, tra l'altro, oggetto della nota (n. 9335/XI) del 18 novembre 1978 della soppressa Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette. Con la predetta nota, preso atto della impossibilita' tecnica di procedere, malgrado i reiterati tentativi, alla taratura delle gallerie costituenti le caverne, come evidenziato dall'interrogante, e' stata accolta la richiesta, avanzata dalla societa', di rinuncia al riconoscimento dei cali legali, spettanti agli operatori in ragione della conduzione dei propri impianti e calcolati periodicamente, assumendosi quindi la stessa societa', sin da allora e in misura intera, il gravame fiscale relativo alle quantita' assunte in carico. Alla rinuncia ai cali e' strettamente connessa l'impossibilita' di eseguire l'inventario fisico del prodotto contenuto nelle caverne; cio' ha comportato, di converso, l'esigenza dell'adozione di idonei strumenti per l'accertamento del gas di petrolio liquefatto in entrata ed in uscita, a tutela degli interessi erariali. Attualmente, l'accertamento si effettua con le seguenti modalita': a) in entrata, mediante una stazione contatometrica, posta a valle del punto di discarica delle navi gasiere, sul molo del canale industriale del Porto di Livorno, al quale il deposito e' collegato con due tubazioni; detta stazione, regolarmente corredata del recipiente campione per le previste verifiche periodiche, e' costituita da quattro contatori volumetrici, utilizzati due alla volta, in parallelo. Pertanto, ad avviso dell'Agenzia delle Dogane, non risultano esatte le informazioni circa l'assenza del recipiente campione ed il numero dei misuratori, per i quali viene avanzato il sospetto di dubbia attendibilita' fiscale. Sempre in entrata, risulta installato un dispositivo di blocco e di allarme in caso di guasto o di irregolare funzionamento dei misuratori, nonche' un termodensimetro collegato ad un elaboratore elettronico, per l'indicazione diretta del peso di gas di petrolio liquefatto accertato dai misuratori. b) in uscita, il prodotto viene avviato ad undici punti di carico (otto per autocisterne e tre per ferrocisterne) ed accertato mediante tre pese automatiche a ponte, ugualmente collegate con il sistema computerizzato che gestisce entrate ed uscite; dette pese, come del resto le apparecchiature di accertamento in entrata, sono sottoposte a verifica periodica da parte del competente Ufficio metrico, organo tecnico del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato. Per tutti i predetti punti di carico e' realizzato il collegamento con un impianto di denaturazione in linea, alla quale viene sottoposto il gas di petrolio liquefatto destinato all'uso combustibile, meno tassato rispetto all'uso autotrazione, cosi realizzando un continuo controllo fiscale. Inoltre, la predetta Agenzia ha specificato che la concessione dell'impianto, assentita al deposito in questione, scaduta il 2 marzo 1997, e' stata oggetto di numerose proroghe di autorizzazione per l'esercizio provvisorio - ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994 n. 420, recante il regolamento per la semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali - da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e da ultimo fino al 25 luglio 2001 (come risulta dal telescritto del 27 dicembre 2000), fermo restando l'obbligo di osservanza della vigente normativa fiscale e di sicurezza. In particolare, il Ministero dell'Industria, condividendo l'avviso formulato al riguardo dal soppresso Dipartimento delle Dogane, ha riportato nel provvedimento di rinnovo dell'esercizio provvisorio dell'impianto le seguenti, specifiche, prescrizioni formulate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ai fini del rispetto di quanto stabilito sul Piano di risanamento dell'area critica di Livorno: deve essere escluso l'impiego di gasiere pressurizzate, che comportano un elevato rischio in caso di incidenti; devono essere impiegati esclusivamente navi gasiere refligerate di stazza non inferiore alle 3000 tonnellate. Pertanto, ad avviso dell'Agenzia delle Dogane le condizioni e le prescrizioni di carattere fiscale all'epoca dettate sono ancora valide e coerenti con le modalita' di movimentazione del G.p.l. adottate dalla Societa' interessata; e cio' anche in considerazione del fatto che fino ad oggi non sono stati segnalati inconvenienti di carattere tributario e che, anche per un deposito di tale natura, i controlli fiscali sono sempre possibili, non lasciando quindi libera di corrispondere o meno le imposte dovute una societa' che, essendo anche titolare di deposito fiscale, e' oltretutto responsabilizzata nella propria veste di depositario autorizzato. Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco." . _:B37f2d521284bac6267b779446a7f8b6f "20010222" . _:B37f2d521284bac6267b779446a7f8b6f "MINISTRO MINISTERO DELLE FINANZE" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33099 presentata da SCALIA MASSIMO (MISTO) in data 20001214" . . _:B37f2d521284bac6267b779446a7f8b6f . "1"^^ . "Al Ministro delle finanze, al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: dal 1996 ad oggi l'interrogante ha presentato almeno cinque interrogazioni aventi ad oggetto il deposito costiero di GPL della Spa Costiero Gas Livorno, situato proprio nella citta' toscana. Nelle predette interrogazioni si chiedevano chiarimenti sulla sicurezza del deposito e su una questione dalla quale sembrano emergere irregolarita' fiscali. Nessuna risposta, alla data odierna, e' pervenuta all'interrogante; quanto all'aspetto fiscale si segnalava che detto deposito non era dotato delle apposite tabelle di ragguaglio indispensabili per l'accertamento del prodotto esistente e quindi per impedire di evadere impunemente l'accisa. Al riguardo si ritiene opportuno aggiungere che la verifica di un deposito di prodotti petroliferi puo' essere effettuata solo se vi e' la possibilita' di determinare la quantita' reale di prodotto giacente a verifica della giacenza contabile risultante dai registri di scarico e carico, mentre risulta che fin dall'origine le caverne costituenti lo stoccaggio del deposito costiero non sono mai state tarate, per cui il deposito in base alle leggi fiscali vigenti non avrebbe mai dovuto essere posto in esercizio. Risulta, inoltre, che il ministero anziche' consentire l'esercizio dopo averle fatte ricostruire in modo adeguato, onde poter ottenere la prescritta taratura, ha consentito dapprima per dodici anni l'esercizio provvisorio semestrale e poi l'esercizio definitivo; l'autorizzazione all'esercizio definitivo in tali condizioni e' stata concessa da un direttore generale che e' stato piu' volte sospeso dalle proprie funzioni per irregolarita' e che anche in questo caso parrebbe non aver tutelato gli interessi dell'amministrazione finanziaria. L'autorizzazione e' stata condizionata all'accorgimento di fare rinunziare l'azienda ai cali legali, ma e' chiaro che tale accorgimento non sana l'illegalita' consentita dalla mancata taratura delle caverne; per quanto riguarda la sicurezza risulta all'interrogante che nonostante il parere della Commissione consultiva sostanze esplosive ed infiammabili (CCSEI) del 17 dicembre 1991 fatto proprio dal Ministero della marina mercantile, le decisioni del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato e quelle della Commissione interministeriale istituita dal Ministro dei trasporti e della navigazione, il deposito in questione non solo ha continuato e ampliato la movimentazione, ma ha ottenuto grazie all'appoggio del SIAR un Piano d'area che ne autorizza l'esercizio, trascurando la situazione di pericolo, con l'avallo del Comitato per la zona critica di Livorno. Detto Comitato, infatti, pare abbia previsto lo spostamento del terminal in zona di gran lunga piu' pericolosa perche' vicina all'abitato autorizzando l'utilizzo di buona parte dei 20 miliardi stanziati per la zona critica di Livorno, per effettuare lo spostamento; tutto cio' e' stato reso possibile per la particolare attenzione al riguardo posta dall'ingegner Caroselli, allora vice direttore del SIAR, che risulta abbia successivamente ottenuto la nomina a Direttore generale dell'Assogasliquidi; la concessione del deposito costiero e' scaduta il 2 marzo 1997 e fino al 25 agosto 2000 il deposito ha funzionato con esercizio provvisorio semestrale. Da tale data non e' stato piu' rinnovato l'esercizio provvisorio, per cui attualmente il deposito parrebbe funzionare senza concessione, in attesa di poter ottenere il rinnovo ventennale che, peraltro, nelle attuali condizioni non dovrebbe assolutamente essere concesso -: se in queste condizioni non sia necessario revocare l'esercizio, in quanto il deposito e' privo dei requisiti indispensabili per poter correttamente funzionare, anche tenuto conto della disparita' di trattamento esistente con gli altri depositi; se non si ritenga opportuno, tenuto conto del particolare incarico attualmente assunto dall'ingegner Caroselli, verificare gli atti che hanno consentito fino ad ora l'esercizio del deposito, nonche' quelli che hanno portato alla stesura del Piano d'area. (4-33099)" . . . . "SCALIA MASSIMO (MISTO)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/33099 presentata da SCALIA MASSIMO (MISTO) in data 20001214"^^ . "4/33099" . . . "2014-06-06T10:36:13Z"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "20001214-20010314" .