INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/31219 presentata da PAROLO UGO (LEGA NORD PADANIA) in data 20000727
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_31219_13 an entity of type: aic
Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: in data 5 luglio 1999 la Corte Suprema di Cassazione condannava l'ingegner Giorgio Siani per il reato di truffa ai danni del comune di Mandello del Lario; il reato era da ascriversi ai fatti avvenuti nel 1992, mesi di giugno/settembre, periodo nel quale l'ingegner Siani Giorgio, all'epoca sindaco del comune di Mandello del Lario, aveva percepito indebitamente una indennita' di carica in misura doppio ai sensi di quanto previsto dal comma 2, articolo 3, legge n. 816 del 1985; a seguito della mancata approvazione nei termini di legge del bilancio preventivo 1999, il sindaco di Mandello del Lario, Giorgio Siani veniva dichiarato decaduto dalla carica e, in data 15 giugno 1999, con decreto del Presidente della Repubblica, veniva nominato il Commissario Straordinario nella persona del dottor Antonio Pusateri, gia' vice Prefetto della Provincia di Lecco; in data 6 ottobre 1999 il Commissario Straordinario di Mandello del Lario, con propria delibera n. 76 revocava la precedente deliberazione della Giunta comunale (n. 68 del 23 marzo 1999) con la quale l'amministrazione comunale, all'epoca in carica, aveva richiesto un parere legale in merito alla vicenda che vedeva coinvolto il sindaco, ed aveva altresi', provveduto a definire in modo transitorio i danni patiti; in data 6 ottobre 1999 con propria delibera n. 77 il commissario straordinario di Mandello del Lario provvedeva altresi' ad affidare incarico legale all'avvocato Marco Riva di Lecco per instaurare giudizio civile per risarcimento nei danni all'ente nei confronti del signor Giorgio Siani; il Commissariato di Mandello del Lario si costituiva in data 4 novembre 1999 presso il Tribunale di Lecco, chiedendo il risarcimento dei danni subiti e quantificando la somma il lire 130 milioni; il comune di Mandello del Lario, rappresentato dal Commissario Straordinario sosteneva a giustificazione della somma richiesta, l'illegittimita' della delibera di Giunta Municipale n. 49 del 27 luglio 1993, con la quale l'amministrazione comunale aveva preso atto della richiesta avanzata dal sindaco Giorgio Siani di potersi avvalere dei benefici di cui al comma 2, articolo 3, legge n. 816 del 1985; nella scorta di tale presunta illegittimita' il Commissario Prefettizio aveva richiesta la ripetizione di tutte le indennita' di carica percepite del Sindaco Siani Giorgio nel corso del suo primo e secondo mandato, a questo senza tenere conto che la Suprema Corte di Cassazione aveva condannato il signor Giorgio Siani esclusivamente per le somme percepite in misura doppia all'indennita' di carica relativamente al periodo giugno/settembre 1993; l'interrogante formulava in data 15 gennaio 2000 una richiesta di parere al Ministro dell'interno direzione centrale autonomie locali, al fine di ottenere un'interpretazione autentica del comma 2, articolo 3, legge n. 816 del 1985; in particolare l'interrogante chiedeva se i benefici di cui al comma 2, articolo 3, legge n. 816 del 1985 sarebbero stati da considerare quale 'diritto soggettivo' e quindi non necessario di alcun atto discrezionale della pubblica amministrazione per essere riconosciuto, nel caso in cui si fossero verificate le fattispecie di legge; il Ministro dell'interno, con propria nota protocollo n. 15900/18/6 del 14 febbraio 2000 confermava le ipotesi di cui sopra formulate dal sottoscritto interrogante; poiche' nel frattempo il signor Giorgio Siani aveva espresso l'intenzione di ricandidarsi alla carica di Sindaco del comune di Mandello del Lario in occasione delle imminenti elezioni amministrative del 16 aprile 2000, si svolgeva un incontro con il Commissario Straordinario, dottor Antonio Pusateri; presso la Prefettura di Lecco, al quale prendeva parte anche il Consigliere Regionale Stefano Galli; l'incontro, ad avviso dell'interrogante, non solo non e' valso a facilitare una soluzione transattiva della vicenda, ma ha messo in risalto da parte del Commissario una inspiegabile intenzione di non tener conto del citato parere del Ministro dell'interno, superiore gerarchico del Commissario stesso; preso atto della chiusura totale del Commissario Pusateri di fronte a qualsiasi ipotesi transattiva si precisava che comunque il signor Siani Giorgio si sarebbe candidato alla carica di Sindaco di Mandello del Lario, essendo lo stesso ben conscio delle difficolta' 'politiche' a cui sarebbe andato incontro a causa delle possibili strumentalizzazioni della vicenda ma, sicuro anche, di poter rimuovere la causa di incompatibilita' derivante dalla lite pendente, avvalendosi delle procedure di cui alla legge n. 81 del 1993; seguiva la campagna elettorale, resa difficilissima per il candidato Siani Giorgio, a causa delle strumentalizzazioni politiche fondate sulla lite giudiziaria pendente con il comune e la conseguente, presunta, ineleggibilita' o incompatibilita' del candidato; nel frattempo, si provvedeva a incontrare il Direttore centrale delle autonomie locali, Prefetto Meoli, nel tentativo estremo di risolvere in via stragiudiziale la lite, al quale chiedeva di telefonare al Prefetto di Lecco Pietro Giulio Marcellino per chiedere chiarimenti; nel medesimo periodo, in data 29 marzo il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Lecco convocava le parti (comune e Siani) ed esplicava un tentativo di conciliazione: tentativo reso vano dall'assenza del Commissario Prefettizio e dalla contestuale mancata sottoscrizione di procura a favore del legale di fiducia; in data 16 aprile 2000 si tenevano le elezioni amministrative a Mandello del Lario, e nonostante le numerose strumentalizzazioni e difficolta' frapposte al candidato Giorgio Siani a causa della mancata definizione della lite pendente con il Comune, lo stesso veniva eletto sindaco; immediatamente dopo la proclamazione il sindaco Giorgio Siani nominava la Giunta Municipale, la quale conformemente alle procedure previste per legge, individuava nel vice sindaco il rappresentante dell'Ente al fine di definire la lite pendente con il sindaco; il vice Sindaco in virtu' dei poteri conferitegli dalla Giunta Municipale, convocava il legale del Comune; l'avvocato Marco Riva si presentava all'incontro precisando comunque che a suo tempo, a seguito del parere formulato dal Ministero dell'interno, aveva consegnato al Commissario una nota scritta circa il proprio parere legale in merito alla definizione della lite; con lettera del 18 gennaio 2000 l'avvocato Marco Riva riteneva opportuna la presenza personale del Commissario o di un procuratore speciale all'udienza del giudice istruttore del 29 marzo nella causa comune di Mandello/Siani; in particolare l'avvocato del comune, consigliava il Commissario Straordinario, gia' in data 6 marzo, e quindi in vista dell'udienza convocata dal Giudice Istruttore per il 29 marzo, a perseguire la linea della transazione; l'avvocato del comune in particolare sosteneva che '...in definitiva ...mi pare che l'oggettiva incertezza della causa possa giustificare un eventuale accordo transattivo, ma che lo stesso debba comunque conseguire al comune una somma congrua', e aggiungeva 'sulla base delle considerazioni che precedono, riterrei in linea di massima accettabile una transazione che prevedesse il pagamento di lire 75/80 milioni, oltre alle spese legali; cio' infatti consentirebbe di conseguire una congrua somma, con esenzione dall'alea e dalle lungaggini proprie della sede giudiziale'; risulta all'interrogante che il Commissario Straordinario non abbia tenuto conto della nota dell'avvocato e non teneva conto in alcun modo delle indicazioni in essa contenuta; avanti al Tribunale di Lecco in data 27 aprile 2000 il comune di Mandello e il sindaco Siani Giorgio conciliavano la controversia definendo il lire 75 milioni la somma dovuta da Siani all'amministrazione comunale di Mandello -: se non intenda dare luogo ad una accurata ispezione presso la Prefettura di Lecco per accertare le motivazioni a fondamento del comportamento tanto anomalo tenuto dal dottor Pusateri Antonio e del prefetto dell'epoca; se non ritiene di dover censurare anche in sede disciplinare il dottor Antonio Pusateri, non essendosi conformato al citato parere del Ministro dell'interno, suo superiore e dell'avvocato incaricato dal comune di Mandello del Lario; se non ritiene di dover censurare e quindi perseguire disciplinarmente il dottor Antonio Pusateri per aver omesso di rendere ufficiale la nota del proprio avvocato datata 6 marzo 2000 e, per aver completamente disatteso il contenuto della stessa, provocando inutili polemiche, danni strumentali all'amministrazione che al momento rappresentava e guidava, conseguentemente rendendo vana la convocazione delle parti presso il Giudice Istruttore di Lecco in data 29 marzo 2000; se non ritiene che il comportamento del Commissario Straordinario Antonio Pusateri palesemente strumentale e volutamente penalizzante nei confronti, di un candidato appartenente alla Lega Nord, possa essere pregiudizievole in modo irreparabile, per l'assunzione da parte dello stesso di ulteriori e similari incarichi, essendo venuto meno il presupposto di neutralita' politica a cui un Commissario Straordinario deve attenersi, soprattutto in periodi immediatamente precedenti le elezioni; quali iniziative intenda mettere in atti affinche' gravi fatti come quelli descritti non abbiano a ripetersi; se risulti che sia stata redatta una relazione da parte del Prefetto di Lecco su richiesta del suo diretto superiore, dottor Meoli, Direttore Centrale delle Autonomie locali presso il Ministero dell'interno e se non intenda renderne noti i contenuti. (4-31219)
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PAROLO UGO (LEGA NORD PADANIA)