INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/31166 presentata da RUFFINO ELVIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20000727
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_31166_13 an entity of type: aic
Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro dell'ambiente, al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: la ditta Gesteco spa di Povoletto (Udine) ha presentato istanza in data 16 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 203/88, per la costruzione e gestione di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili avente potenza di MW 5,2 e potenza termica introdotta pari a MW 22; l'Agenzia regionale per l'ambiente ha espresso in data 8 marzo 2000 un parere in cui si afferma che non e' possibile escludere in modo assoluto la formazione o l'emissione di sostanze indicate nelle tabelle A1 e A2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12.07.1990; la Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha espresso, con particolare sollecitudine, parere favorevole alla costruzione della centrale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con delibera n. 531 del 10 marzo 2000, e quindi in contrasto con il Regolamento regionale approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 08.07.1996 n. 0245/Pres. che sottopone a V.i.a. anche tali tipi di impianti; il decreto del Presidente della Giunta regionale 08.07.1996 n. 0245/Pres. e' entrato in vigore solo successivamente alla normativa di recepimento della Direttiva CEE il cui contenuto, peraltro, non e' esaustivo della tipologia dei progetti da sottoporre a V.i.a. statale o regionale; inoltre, lo spirito della Direttiva (come si evince dalle premesse) e' quello della tutela dell'ambiente, quindi lascia alla facolta' degli Stati membri di sottoporre a V.i.a. ulteriori interventi qualora gli stessi Stati ritengano che le proprie caratteristiche lo esigano; l'assessore regionale all'Ambiente ha emanato un avviso del 27 marzo 2000, anticipato per ragioni d'urgenza, nelle more dell'adozione da parte della Giunta regionale di analogo atto generale d'indirizzo, in conseguenza al quale la Direzione regionale all'ambiente della Regione Friuli-Venezia Giulia comunicava al Comune di Sedegliano che l'impianto in oggetto non rientra tra quelli sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale; in data 31 marzo 2000 la Giunta regionale con delibera n. 789 ha dato mandato alla Direzione regionale dell'ambiente di predisporre tutti gli atti di competenza ai fini del recepimento organico della normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e contemporaneamente impartiva indirizzi operativi da applicare alle istanze per le quali alla data del 26 marzo 2000 non era stato emesso il provvedimento di cui all'articolo 19 della legge regionale 43/1990; il resoconto verbale della conferenza dei servizi del 23 marzo 2000 segnala che il rappresentante del Ministero della sanita' ha fatto presente che la lettera con la quale e' stato dato avvio al procedimento di autorizzazione e' pervenuta al Ministero della sanita' il 14 febbraio 2000 e che, pertanto, per l'espressione del richiesto parere non era assolutamente ancora trascorso il termine temporale di 90 giorni previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 53/98 e ha fatto raccomandazione affinche' le convocazioni delle Conferenze seguano l'ordine cronologico di avvio delle istruttorie; il Ministero dell'ambiente, rispondendo al Comune di Sedegliano in data 8 giugno 2000 in merito all'assoggettabilita' a V.i.a. dell'impianto di gassificazione, affermava che dalla documentazione esistente non risulta chiara la tipologia dei rifiuti trattati dall'impianto in oggetto; il verbale della conferenza dei servizi del 21 giugno 2000 riporta che il Ministero dell'ambiente afferma che e' necessario accertare che l'impatto dell'impianto sull'area interessata sia compatibile con il quadro ambientale presente e a tal riguardo ritiene necessario acquisire uno studio inerente lo stato della qualita' dell'aria e l'influenza che potrebbe determinare l'impianto per cio' che concerne emissioni inquinanti e punti di ricaduta; del combinato disposto degli articoli 27, 28 e 31, commi 6, 33 e 22 e comma 11 del decreto legislativo 22/97, si dovrebbe evincere che la realizzazione di impianti di recupero non puo' sfuggire alla previa pianificazione mentre l'impianto di cui trattasi non compare nel vigente Piano regionale e/o provinciale dei rifiuti e quindi non dovrebbe potersi seguire la via della procedura semplificata (vedasi circolare prot. 3133 del 14 marzo 2000 inviata ai Presidenti delle regioni da parte del Servizio V.i.a. - Ministero dell'ambiente - e risposta a quesito dell'Amministrazione provinciale di Lucca del 25 luglio 1999 da parte del Ministero dell'ambiente); la tecnologia della gassificazione utilizza la pirolisi e non la semplice combustione, come invece avviene negli inceneritori: i materiali trattati verrebbero inseriti in un letto fluido operante in assenza d'aria e surriscaldato a 450^ C e a 2 bar, il gas di sintesi prodotto (on syngas) verrebbe depurato prima tramite dei ciloni e poi attraverso un depuratore funzionante con bicarbonato di sodio, in seguito tale gas verrebbe bruciato in una turbina a gas (producendo energia elettrica), da cui i gas combusti verrebbero rilasciati in atmosfera; questa tecnologia e' stata finora studiata ed utilizzata per trattare prevalentemente il carbone, ed ora viene adibita al trattamento dei rifiuti senza una reale sperimentazione sulla bonta' della tecnologia e sulla pericolosita' delle emissioni inquinanti in particolare in questo caso in cui non e' stata richiesta nessuna V.i.a.; e' stato dimostrato che la formazione di PCDD/F (diossine), che aumenta in rapporto alla concentrazione di ossigeno, e' strettamente correlata con la gassificazione del carbonio a basse temperature (la reazione basilare per la produzione di diossina consiste nell'ossidazione del carbonio in micriocristalliti a basse temperature, al di sotto dei 700^ C); l'impianto dovrebbe essere ubicato nella Zona industriale di Pannellia di Sedegliano (UD), a qualche chilometro dai paesi di Gradisca, Rivis, Pozzo, Biauzzo e dalla citta' di Codroipo; inoltre e' a poche decine di metri dalle fabbriche limitrofe, che occupano circa 600 dipendenti, mentre nella Zona industriale sono presenti circa 1.000 operai; il gassificatore dovrebbe trattare 25.000 ton/anno di rifiuti industriali assimilabili e assimilati, provenienti dal ciclo lavorativo della Gesteco Spa che possiede in loco gia' un impianto di separazione e recupero di rifiuti e la parte non recuperata al momento va in discarica; la Gesteco Spa vorrebbe costruire l'impianto per gassificare tale parte di rifiuti e ricavarne energia elettrica e in data 5 febbraio 2000 ha dichiarato di trattare 16.000 ton/anno, ma visto che la ditta recupera il 50 per cento dei rifiuti in ingresso significa che solamente 8.000 ton/anno finiscono in discarica ed e' dunque chiaro che l'impianto e' stato sovradimensionato almeno del 300 per cento rispetto alle esigenze attuali; questo risulta ancora piu' chiaro dalla lettura a pagina 1 delle integrazioni al progetto, protocollate in data 3 marzo 2000, in cui si chiarisce che la provenienza del materiale affluente all'impianto e' del Nord Italia, con prevalenza delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto e quindi non solo dall'impianto a monte appartenente alla ditta stessa; va inoltre ricordato che nelle integrazioni del 3 marzo 2000 e' stato chiarito che le emissioni non sono pari a 30.000 Nmc/h, bensi' a 120.000 Nmc/h, ed i fumi uscirebbero alla temperatura di circa 400^ C (quindi il volume effettivo dei fumi sarebbe di 290.000 mc/h); e' particolarmente significativo che si voglia costruire un impianto per il recupero di energia dai rifiuti (cercando di ottenere i finanziamenti tipo CIP 6/92) e poi far uscire i fumi a quelle temperature, senza utilizzarli invece in un serio impianto combinato gas-vapore, ed e' peraltro singolare che il p.c.i. (potere calorifico inferiore) del syngas si pone ai limiti superiori piu' ottimistici: dati di letteratura internazionale (Handbook of solid disposal) per miscele di gas analoghe a quelle del syngas riportano valori massimi di 14.000 kJ/Nmc e recentissime pubblicazioni riportano valori non superiori a 15.000 kJ/Nmc contro i 23.900 kJ/Nmc dichiarati dalla ditta; il rendimento dichiarato e risultante dai dati disponibili e' del 24 per cento, tale rendimento sembra essere un rendimento 'lordo', mentre l'articolo 4 comma 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 specifica che deve essere garantito un rendimento al netto degli autoconsumi non inferiore a quanto risultante dalla formula riportata ed il rendimento energetico netto in sola produzione di energia elettrica, secondo il parere dell'ingegnere incaricato dal Comune di Sedegliano, non supera il 14 per cento ragion per cui dovrebbero quindi essere esplicitati gli autoconsumi a partire dall'impianto di selezione e trasporto dei rifiuti; un recentissimo impianto di 'termovalorizzazione di scarti industriali' realizzato nel Manzanese (UD) (forno a griglia mobile e ciclo Rankine classico) prevede, con una capacita' di 25.000 ton/anno di rifiuti (imballaggi, morchie di verniciatura, scarti di legno verniciato e non), un potenzialita' 'netta' di 2,5 MW elettrici; il progetto Gesteco parla di una potenzialita' piu' che doppia, che non si spiega solo con un ciclo molto piu' complesso ed andrebbe, quindi, meglio illustrato sia il bilancio energetico che quello exergetico; la Comunita' di Sedegliano si e' dimostrata assolutamente contraria alla costruzione del detto impianto mediante numerose petizioni popolari; il Consiglio comunale di Sedegliano, con atto n. 21 del 21 marzo 2000, si e' espresso contrariamente alla realizzazione di impianti simili a quello in oggetto e la Giunta comunale, con delibera n. 118 del 17 giugno 2000, ha espresso parere contrario alla realizzazione e gestione dell'impianto di gassificazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili -: se quanto sopra ricordato corrisponde alle informazioni in possesso del Governo e se i Ministeri ritengono corretta la procedura seguita per la richiesta di autorizzazione ed in particolare se sia stato correttamente espresso il parere favorevole della Giunta regionale (peraltro con procedura singolarmente rapida); se i Ministeri non ritengano, vista la complessita' e le dimensioni dell'impianto, che l'autorizzazione debba essere subordinata ad un accertamento approfondito di tutti gli aspetti della realizzazione in modo da dare convincente risposta alle fondate preoccupazioni formulate dalla amministrazione e dalla comunita' di Sedegliano, visto che: non e' indicata chiaramente la composizione merceologica dei sovvalli immessi nel reattore in quanto la ditta afferma che 'la gassificazione sara' applicata ad alcuni dei rifiuti non pericolosi elencati al punto 17 dell'Allegato 1'; non e' indicata la composizione chimico-fisica dei residui da processo di gassificazione; non e' indicata l'analisi chimica del gas in uscita dal reattore e quindi non e' dato sapere se dalla reazione vi sia formazione di microinquinanti; la depurazione del gas tramite cicloni non e' certamente la migliore tecnologia esistente; si afferma che la tecnologia di purificazione proposta (processo Neutrec/Solvay) garantisce, nel syngas prodotto, il rispetto dei limiti di qualita' del combustibile secco previsti: al punto 11.3 dell'Allegato 1 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 si specificano i limiti delle emissioni nel caso specifico di utilizzo di turbina a gas, poiche' non e' detto che la combustione di un gas dalla composizione, ovviamente, entro i parametri di legge, garantisca automaticamente anche il rispetto dei limiti di emissione, che dipendono da molti fattori legati ai paramenti di combustione (altrimenti il legislatore non si sarebbe preoccupato di specificarli), mentre la ditta Gesteco a pagina 6 delle integrazioni al progetto, settimo capoverso, afferma che 'se le concentrazioni specifiche degli inquinanti nel syngas dopo purificazioni saranno garantite essere minori a quelle previste da legge, e' evidente che le emissioni finali (fumi esausti da turbogas e bruciatore ausiliario) rispetteranno certamente i limiti previsti al punto 11.3'; nell'impianto e' previsto l'utilizzo, per il sostentamento del processo, di gas metano, e questo probabilmente comporta la verifica delle emissioni anche secondo l'Allegato 2, suballegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, nonche' pone dei problemi sull'effettivo rendimento dell'impianto; non risulta che la ditta Gesteco abbia seguito la procedura semplificata in modo chiaro e completo; l'impianto avra' bisogno di un discreto quantitativo di acqua di processo/raffreddamento; si veda la documentazione Ansaldo sul generatore ove si parla di un fabbisogno di 36 m3/h, cioe' di 600 litri/minuto, di acqua di raffreddamento, inoltre nella documentazione sull'impianto PKA-Pirolisi e Gassificazione della ditta svizzera Promacon SA si afferma che per mantenere il contenuto di sale nelle acque di lavaggio ad un livello accettabile, 200 litri di acqua di lavaggio per tonnellata di rifiuti vengono prelevati dal circuito chiuso; se i dati riportati sono confermati, vi saranno sia un prelievo sia uno scarico 'piu' caldo' in un corpo recettore e bisogna verificarne la compatibilita' con lo strumento urbanistico e con le risorse ambientali; la portata dei fumi in uscita dalla ciminiera a 400^ C e' pari a 120.000 Nm3/h (circa 290.000 m3/h) ed il diametro interno della ciminiera e' di 3 m, cio' significa che la colonna di fumi si elevera' alla velocita' di 41 km/h e raggiungera' ancora calda i paesi limitrofi. (4-31166)
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