INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/31059 presentata da ALEMANNO GIOVANNI (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000724

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_31059_13 an entity of type: aic

Al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che: in data 17 luglio 2000 il Segretario Nazionale della UGL - Medici ha trasmesso una nota contenente presumibili elementi di reato compiuti dal Ministro interrogato e da alcuni dirigenti del relativo dicastero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma; dalla nota di accompagnamento risultano elementi rilevati dall'interrogante in precedenti interpellanze e interrogazioni, a cui, a tutt'oggi, non abbiamo avuta alcuna risposta; il Ministro interrogato e dirigenti del relativo dicastero hanno ripetutamente violato la legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'iter procedurale ministeriale della proposta di annullamento straordinario avviato ai sensi della legge n. 400 del 1988 dei decreti rettorali d'inquadramento a ricercatore in applicazione dell'articolo 8, comma 10 della legge n. 370 del 1999 per il personale di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni; in particolare e' stato palesemente e ripetutamente violato l'articolo 2, commi 2 e 3. Il comma 2 recita: "Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del provvedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte". Il comma 3 recita: "Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedono ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni". Il Ministero non ha mai stabilito alcuna data per il termine della conclusione del procedimento, che, quindi, ai sensi del comma 3 si sarebbe dovuto concludere entro trenta giorni dall'avvio dello stesso; in particolare e' stato palesemente e ripetutamente violato l'articolo 3, commi 1 e 3. Il comma 1 recita: "Ogni provvedimento amministrativo... omissis ...deve essere motivato... omissis ...La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria". Il comma 3 prevede: "Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama". Al contrario l'amministrazione come risulta dalla risposta inviata dal Ministero in data 21 giugno 2000, protocollo n. 1880 non e' stata mai in grado di fornire alcun'adeguata motivazione per l'avvio del procedimento d'annullamento dei decreti; in particolare e' stato palesemente e ripetutamente violato l'articolo 10: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento". L'accesso agli atti procedimentali e' divenuto pertanto oggetto di un diritto soggettivo pubblico, sostanziandosi in un diritto all'azione della P.A. La presentazione di memorie e' condizione necessaria affinche' vi sia l'intervento medesimo. Dette memorie devono fornire alla P.A. la qualificazione degli interessi delle parti nonche' la misura delle ragioni giuridiche per le quali s'intende intervenire e vincolare la P.A. in relazione agli interessi prospettati. La mancata od inadeguata considerazione degli interessi de quibus comportera' un vizio motivazionale ed inficera' l'intero provvedimento (cfr. C.d.S., sez. VI, 15 luglio 1998, n. 1074). Il Ministero al contrario non ha potuto fornire la copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio c.a. con cui si e' dato avvio alla procedura e nemmeno la memoria giuridica che sarebbe dovuta essere alla base dell'avvio del procedimento. Inoltre la UGL - Medici ha inviato al Ministero il 2 e il 10 aprile 2000 due memorie giuridiche, che sono state poi riconsegnate di nuovo a mano il 30 maggio 2000 insieme alla recente Decisione n. 407 del 2000 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, senza aver mai avuto alcuna risposta dall'amministrazione come previsto per legge; il Ministro interrogato ed i suoi collaboratori non hanno quindi mai valutato le memorie prodotte dagli interessati, non hanno mai fornito agli interessati le memorie giuridiche preparate nella fase istruttoria dal Ministero, non hanno mai fornito agli interessati la copia della relazione tecnica inviata alla 2^ Sezione del Consiglio di Stato, non hanno mai fornito tutto il materiale documentario che ha originato la procedura amministrativa, non hanno inviato al Consiglio di Stato le memorie elaborate dagli interessati; tutto cio' configura a giudizio dell'interrogante una palese violazione dell'articolo 328 del codice penale; a seguito delle modificazioni introdotte dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, l'articolo 328 del codice penale prevede sanzioni penali non soltanto nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rifiuti illegittimamente di compiere un atto del suo ufficio, il quale per ragioni di giustizia debba essere compiuto senza ritardo, ma anche, nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compia l'atto del suo ufficio, e non risponda per esporre le ragioni del ritardo. Si ricorda che la configurazione della responsabilita' penale del funzionario in caso di silenzio protrattosi oltre i 30 giorni e' stata fatta propria da Cass. pen., sez. VI, 27 febbraio 1997, sulla scorta del rilievo che il silenzio rifiuto di cui all'articolo 22 legge 241 del 1990 e' solo un presupposto processuale per adire il G.A. e non costituisce, quindi, provvedimento idoneo a scongiurare l'integrazione del reato; si ricorda inoltre, che la procedura avviata dal Ministro interrogato ha avuto inizio dopo che con la circolare prot. n. ACG/36/1414/99 del 23 dicembre 1999 si affermava: "In proposito deve osservarsi che il MURST, per la posizione che assume, secondo la legge, nei confronti delle singole universita' non puo' svolgere compiti - quali quelli di fornire orientamenti interpretativi di norme primarie -, che presupponqono funzioni di supervisione, se non di gerarchia, che al Ministero non competono. L'autonomia di cui godono le Universita' sarebbe, anzi, gravemente lesa ove il MURST impartisse una interpretazione della norma primaria che riguarda profili di funzionamento interno delle Universita' e che impegna le risorse, anche finanziarie, di ciascun Ateneo. L'attivita' interpretativa da esercitarsi con riferimento all'articolo 1, comma 10 della legge n. 4 del 1999, dovra', dunque, essere rimessa a ciascun Ateneo, non diversamente da quanto accade nelle altre, innumerevoli, ipotesi nelle quali e' richiesta la applicazione di un testo normativo"; nell'interpellanza parlamentare presentata dall'interrogante nella seduta del 2 giugno 2000, n. 2-02454 affermavo che: "ulteriore motivazione per l'annullamento, citata nella memoria ministeriale, sarebbe l'espressa richiesta fatta dalla CRUI l'associazione dei rettori italiani, di adottare ogni opportuno provvedimento per eliminare i decreti rettorali nonostante che fossero fatti in applicazione di una legge dello Stato italiano"; nella stessa interpellanza si affermava inoltre: "tra le voci giunte all'interrogante, vi e' addirittura quella di un presunto concorso a professore di I fascia, che si sarebbe svolto recentemente presso l'Universita' di Bari nella materia della storia del diritto romano, di cui sarebbe stato presidente di commissione il preside La Vacca della Facolta' di giurisprudenza di Roma 3, a cui, si dice, avrebbe anche partecipato il Ministro Zecchino, durante il suo incarico di Governo vincendolo; si chiede nuovamente: corrisponde al vero che il Ministro interrogato ha partecipato ad un concorso per Professore di I fascia durante il Suo incarico di Governo vincendolo o risultando idoneo? Se la risposta fosse affermativa e speriamo che non lo sia, anche se il Suo perdurante silenzio, senza alcuna smentita, induce a pensare, speriamo, ripeto, infondatamente, che Lei ha dovuto attivare la procedura di annullamento straordinario dei decreti rettorali d'inquadramento a ricercatore su specifica richiesta della Conferenza dei Rettori. Il fatto che Lei avrebbe vinto un concorso da professore ordinario entra in qualche modo nella vicenda? nell'interrogazione parlamentare presentata il 7 luglio 2000 n. 4-30730 il sottoscritto interrogante affermava: "sempre ad avviso dell'interrogante il comportamento del Ministro interrogato, il tentativo di vanificare con atti amministrativi l'applicazione di una legge proposta e fatta votare da Alleanza Nazionale e dal Polo e' un atto che sta procurando un grave vulnus istituzionale..."; nella stessa interrogazione il sottoscritto interrogante affermava: "non esiste quindi alcuna documentazione presso il dicastero dell'universita', a tutt'oggi, che spieghi giuridicamente l'avvio della procedura per l'annullamento dei decreti rettorali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p) della legge n. 400 del 1988"; rammentiamo al Ministro ed ai suoi collaboratori che tutto cio' costituisce, ad avviso dell'interrogante, una palese violazione dell'articolo 323 del codice penale "Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni". L'oggetto giuridico e' il buon andamento della P.A. di cui all'articolo 97 Cost., ovvero l'efficienza della P.A. intesa come capacita' di perseguire i fini che la legge le assegna in aderenza all'interesse pubblico -: se il Ministro e i Suoi collaboratori non ritengano di dover essere i primi a garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti procedurali, alla base di ciascun iter amministrativo, salvaguardando sempre, ai sensi della legge n. 241 del 1990, i diritti degli interessati; se il Ministro e i Suoi collaboratori abbiano finalmente il coraggio di rispondere a quanto da noi denunciato; se il Ministro intenda aprire un'inchiesta per chiarire l'effettiva responsabilita' dei suoi dipendenti nei reati penali ed erariali da noi evidenziati anche precedentemente. (4-31059)
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