INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/31046 presentata da ALEMANNO GIOVANNI (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000724

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_31046_13 an entity of type: aic

Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: in data 17 luglio 2000 il Segretario Nazionale della UGL - Medici ha trasmesso una nota contenente presumibili elementi di reato compiuti dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e da alcuni dirigenti del relativo dicastero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma di cui si allega copia; nella nota citata risulta la ripetuta e palese violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 nell'iter procedurale ministeriale della proposta di annullamento straordinario avviato ai sensi della legge n. 400 del 1988 dei decreti rettorali d'inquadramento a ricercatore in applicazione dell'articolo 8, comma 10 della legge n. 370 del 1999 per il personale di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni; il Ministro e i suoi collaboratori non hanno mai valutato le memorie prodotte dagli interessati, non hanno mai fornito agli interessati le memorie giuridiche preparate nella fase istruttoria dal Ministero, non hanno mai fornito agli interessati la copia della relazione tecnica inviata alla 2^ Sezione del Consiglio di Stato, non hanno mai fornito tutto il materiale documentario che ha originato la procedura amministrativa, non hanno inviato al Consiglio di Stato le memorie elaborate dagli interessati; tutto cio' configura a giudizio dell'interrogante una palese violazione dell'articolo 328 del codice penale; il Presidente del T.A.R. per la Puglia - Sezione Prima, dottor Gennaro Ferrari, e il Componente Estensore, dottor Stefano Fantini, nella sentenza 2759/2000, depositata nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2000 hanno affermato a pag. 15 ultimo periodo che: "Invero, a prescindere anche dai profili fattuali dedotti e documentati con notizie di stampa dall'Universita' resistente in ordine all'intervenuto annullamento governativo del predetto provvedimento del Rettore de "La Sapienza", rilevanti peraltro se non altro come indizio di illegittimita' di quest'ultimo provvedimento"; nella stessa data in cui veniva depositata la sentenza del T.A.R. Puglia il T.A.R. Lazio - Sezione Terza con l'Ordinanza n. 5092/2000 del 21 giugno 2000 respingeva la richiesta di sospendere l'esecuzione degli stessi decreti rettorali citati dal T.A.R. Puglia; in data 4 luglio 2000, con prot. n. 1951 il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha richiesto al Consiglio di Stato, Seconda Sezione, il parere per l'annullamento straordinario ai sensi della legge n. 400 del 1988 del decreto 21 gennaio 2000 del Rettore dell'Universita' degli Studi "La Sapienza" di Roma; nella sentenza del T.A.R. Puglia e' contenuta quindi un'attestazione palesemente falsa poiche' se fosse intervenuto l'annullamento governativo il T.A.R. Lazio non si sarebbe espresso, cosi' come il Ministro non avrebbe richiesto il parere per un atto gia' annullato con la legge n. 400 del 1988; non e' intendimento dell'interrogante entrare nel merito della sentenza poiche' si rispetta l'indipendenza della magistratura, anche se il contenuto della sentenza contrasta palesemente con le memorie giuridiche dei nostri esperti; qualora pero' i magistrati iniziano ad argomentare le loro sentenze da notizie espresse dalla stampa, se i giudici emettono le loro sentenze senza aver prima esperito una giusta analisi presso gli organi amministrativi competenti di quanto a loro riportato e non aver indagato la reale veridicita' dei fatti, Alleanza Nazionale e' vivamente preoccupata del decadimento della giustizia italiana -: se non intenda immediatamente attivarsi affinche' l'esposto-denuncia presentato dalla UGL-Medici sia preso nella giusta considerazione dalla Procura della Repubblica di Roma al fine di valutare serenamente l'operato del Ministro dell'URST e dei suoi collaboratori, che ricordiamo non sono al di sopra della legge, ma al suo servizio; se non intenda immediatamente notiziare la Procura della Repubblica di Bari del fatto da noi denunciato in merito alla sentenza del T.A.R. per la Puglia - Sezione Prima, n. 2759/2000, depositata nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2000, in quanto potrebbero essere ravvisati elementi di reato; se non intenda inviare al Consiglio superiore della magistratura gli atti compiuti dai magistrati amministrativi di Bari per i provvedimenti di competenza. (4-31046)
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