"4/30420" . . "MATACENA AMEDEO GENNARO RANIERO (FORZA ITALIA)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/30420 presentata da MATACENA AMEDEO GENNARO RANIERO (FORZA ITALIA) in data 20000621" . . "0"^^ . . . "2014-05-15T12:44:51Z"^^ . "20000621-" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/30420 presentata da MATACENA AMEDEO GENNARO RANIERO (FORZA ITALIA) in data 20000621"^^ . . "Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il signor Antonio Pontari, nato a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) il 28 marzo 1968 e residente in Reggio Calabria in via Spirito Santo n. 263, avendo partecipato al concorso per l'arruolamento di 780 allievi agenti di polizia di Stato, indetto in data 8 novembre 1996 ed avendo superato la prova scritta, nei giorni 16, 17, 18 e 19 marzo 1999, e' stato sottoposto, nei locali della scuola tecnica di Polizia, sita in Roma in via del Castro Pretorio n. 5, dalle commissioni nominate con decreto ministeriale del 23 maggio 1998, all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali per l'idoneita' all'arruolamento; espletate le prove, la commissione preposta all'accertamento dei requisiti psico-fisici ha espresso parere positivo, ritenendo che il signor Pontari fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, viceversa, la Commissione preposta all'accertamento dei requisiti psico-attitudinali ha espresso parere negativo, evidenziando carenze 'nel livello evolutivo, nel controllo emotivo, nelle capacita' intellettive, nell'adattabilita''; il Tar di Reggio Calabria (adito dal signor Pontari), con ordinanza emessa in data 29 maggio 1999, n. 466/99, sospendeva l'efficacia del provvedimento di esclusione dal concorso per agenti di polizia, notificato il 19 marzo 1999, con il quale veniva, appunto, comunicato al signor Pontari la sua inidoneita' al servizio di polizia di cui all'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica n. 904 del 1983, disponendo, altresi', 'l'ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi della procedura di arruolamento' ed ordinando, nel contempo, all'ospedale militare di Messina, di 'sottoporre a visita il ricorrente al fine di verificare la sussistenza o meno delle carenze riscontrate dalla commissione per gli accertamenti psico-attitudinali'; a seguito della successiva udienza del 28 luglio 1999 il Tar di Reggio Calabria, rilevato che la pubblica amministrazione incaricata a svolgere gli accertamenti disposti con la precedente ordinanza n. 469 del 1999 si rifiutava di procedere a quanto ordinatole, asserendo la propria incompetenza, e ritenendo comunque la documentazione sanitaria depositata dal ricorrente sufficiente in quanto proveniente da struttura pubblica (Asl), con ordinanza emanata in pari data, intimava al Ministero dell'interno l'ammissione del signor Pontari Antonio alle successive fasi della procedura di arruolamento ed in particolare l'inserimento nel contingente previsto per l'addestramento presso la scuola di polizia, ottemperando cosi' all'ordinanza 727 del 1999; in data 20 settembre 1999 il signor Pontari veniva inviato presso la scuola allievi agenti di polizia di Alessandria, dove ha frequentato il 151^ corso di formazione per allievi agenti della polizia di Stato nel periodo compreso tra il 20 settembre 1999 ed il 20 marzo 2000; al termine dei sei mesi, veniva dichiarato idoneo al servizio di polizia, in particolare la scuola allievi agenti di Alessandria dichiarava che: 'al termine del corso il dipendente ha sostenuto gli esami con esito positivo, conseguendo il giudizio favorevole di idoneita' al servizio di polizia; lo stesso ha frequentato il corso di scuola guida conseguendo la patente ministeriale; durante il corso non gli e' stata inflitta alcuna sanzione disciplinare'; con provvedimento notificato il 16 marzo 2000, il Ministero dell'interno rendeva nota la decisione di non ammettere il signor Pontari alla promessa solenne, escludendolo cosi' dall'ulteriore prosieguo del corso, pertanto, il signor Pontari veniva inviato nel luogo di residenza senza completare il ciclo della procedura di arruolamento cosi' come, invece, e' previsto all'articolo 48 legge n. 121 del 1981; il Coisp (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia) con comunicazione del 17 marzo 2000 invitava il Ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza ad avviare in servizio, nelle more della decisione definitiva del Tar, quegli allievi ammessi con riserva al corso stesso, attese anche le alte probabilita' di decisione a loro favore, ed il pregiudizio che gli stessi e l'amministrazione, privata della loro attivita' lavorativa, altrimenti subirebbero; nell'ipotesi di ulteriore inerzia da parte dell'amministrazione, il signor Pontari vedrebbe preclusa ogni possibilita' di partecipare al successivo ciclo di sei mesi previsto dal citato articolo 48 legge n. 121 del 1981, nonostante l'ordinanza di sospensiva abbia, in modo inequivocabile, ordinato l'immediata ammissione alla successiva fase della procedura di arruolamento -: cosa si intenda fare rispetto all'illegittimita' del comportamento adottato dalla pubblica amministrazione che non ha ritenuto dover ammettere il signor Pontari al ciclo successivo al corso di addestramento e nominarlo, quindi, agente in prova per ulteriori sei mesi, in dispregio al provvedimento di sospensiva ed ammissione con riserva alle successive fasi della procedura di arruolamento emesso dal Tar di Reggio Calabria; se non si ritenga dover intervenire per garantire il diritto a partecipare all'intero corso di formazione, al signor Pontari, e cosi' anche a tutti quegli altri allievi che, esclusi dal corso in seguito alle selezioni psico-attitudinali, hanno, tuttavia, ottenuto dal competente tribunale amministrativo regionale una specifica ordinanza di ammissione al corso di formazione. (4-30420)" . . .