INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/30392 presentata da MATACENA AMEDEO GENNARO RANIERO (FORZA ITALIA) in data 20000620
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_30392_13 an entity of type: aic
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia, della difesa e delle finanze. - Per sapere - premesso che: con interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 4-20624 in data 10 novembre 1998, facente integrale richiamo alle precedenti interrogazioni parlamentari a risposta scritta n. 4-02701 in data 31 luglio 1996 e n. 4-11916 in data 22 luglio 1997, dirette al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e della difesa, l'interrogante denunziava, fra l'altro, una serie di gravi irregolarita' commesse in seno alla procura della Repubblica presso il tribunale di Belluno e concernenti due procedimenti relativi rispettivamente: a) all'indagine condotta dal pubblico ministero Fabio Saracini in ordine all'acquisto della nuova sede dell'Ute di Belluno, conclusasi con un veloce provvedimento di archiviazione e senza l'invio di alcuna informazione di garanzia all'intendente di finanza di Belluno ed agli altri funzionari e tecnici che si erano occupati della pratica; b) ad altra, indagine, condotta dapprima dallo stesso pubblico ministero Saracini e poi dal procuratore della Repubblica dottor Mario Fabbri, volta ad individuare gli autori di un dossier, diramato con la sigla "Lega Nord-Liga Veneta" di Belluno che poneva in stretta correlazione vicende delle nuove sedi dell'Ute della citta' veneta e del tribunale di Velletri (Roma), entrambe realizzate e vendute allo Stato dalla s.r.l. Agredil di Roma, affermando l'esistenza di una lobby affaristica originaria del Lazio ed estesasi in Veneto, comprendente l'ex presidente della giunta provinciale di Roma (tale Salvatore Canzonieri), un ex amministratore del comune di Velletri (tale Salvatore Ladaga), due avvocati del Foro di Velletri (tali Angelo e Marco Fagiolo), un pubblico ministero allora in servizio alla procura della Repubblica della cittadina laziale (tale Angelo Palladino) ed il titolare dell'impresa Agredil (tale Fausto Cianfano); nelle stesse interrogazioni parlamentari, inoltre, si denunciavano le circostanze che all'intendenza di Finanza di Belluno, quale diretta collaboratrice del direttore dell'ufficio oggetto di indagine, sia stata in servizio fino al 1995 tale Marilena Zancristoforo, prima convivente e poi moglie del pubblico ministero Saracini; che la signora Zancristoforo risultasse intrattenere un'articolata serie di rapporti con imprese di costruzione e di compravendita di immobili; che il pubblico ministero Saracini non avesse ritenuto di astenersi dal relativo procedimento ai sensi dell'articolo 52 del codice di procedura penale "per gravi ragioni di convenienza", in considerazione del fatto che la propria consorte, per gli stretti rapporti con l'intendente di finanza titolare della pratica riguardante l'acquisto della nuova sede dell'Ute di Belluno, non poteva non avere avuto contezza di essa, se non parte nella sua trattazione; che, parimenti, il procuratore della Repubblica dottor Fabbri non aveva ritenuto di assegnare il detto procedimento ad altro magistrato per le stesse gravi ragioni di convenienza che avrebbero dovuto imporre l'astensione al pubblico ministero Saracini; in relazione alle circostanze denunciate e tenuto conto che la risposta del Ministro di grazia e giustizia all'interrogazione n. 4-02701 in data 31 luglio 1996 risultava a parere dello stesso scrivente largamente carente sugli stessi punti, nell'interrogazione n. 4-20624 in data 10 novembre 1998, nel ribadire la richiesta di ispezione alla procura della Repubblica di Belluno, si chiedeva fra l'altro: a) le ragioni per cui la stessa procura non avesse condotto alcuna indagine sulla veridicita' delle ipotesi di reato avanzate nel dossier della "Lega Nord-Liga Veneta" di Belluno, in ordine ai presunti collegamenti fra le vicende amministrative relative alla costruzione e vendita allo Stato delle nuove sedi dell'Ute di Belluno e del tribunale di Velletri; b) le ragioni della totale assenza di indagini da parte della stessa procura, in seno al procedimento penale parallelo diretto alla individuazione degli autori e diffusori del dossier, sia nei confronti dei gruppi leghisti del bellunese, sia in merito ai collegamenti fra la Lega Nord-Liga Veneta di Belluno e la "Lega Italia federale" di Velletri, operante nella cittadina laziale nello stesso periodo di diffusione del dossier; c) se la citata signora Zancristoforo, anche in modo indiretto ed ufficioso, si sia occupata a qualsivoglia titolo, presso l'intendenza di finanza di Belluno, della pratica inerente l'acquisto della nuova sede dell'Ute, tenuto conto che, come affermato dall'interrogante e riconosciuto dal Ministro di grazia e giustizia in sede di risposta all'interrogazione n. 4-02701 in data 31 luglio 1996, la detta persona fino ai primi mesi del 1995 e' stata dipendente dell'intendenza di finanza di Belluno, ossia dell'organo che, per competenza istituzionale, ha svolto la procedura di acquisto di quell'immobile; nella medesima interrogazione n. 4-20624 in data 10 novembre 1998 lo scrivente riferiva che in un documento esposto inviato in data 20 agosto 1997 da un cittadino di Velletri, tale Gino Verdinelli, al Ministro di grazia e giustizia, alla procura della Repubblica presso il tribunale di Trieste ed al Consiglio Superiore della magistratura erano stati chiesti, rispettivamente, l'invio di ispettori ministeriali presso la procura bellunese, nonche' l'apertura di un procedimento penale e di un procedimento disciplinare nei confronti del dottor Mario Fabbri citato in relazione ai fatti sopradescritti; nell'esposto, in particolare, il cittadino di Velletri lamentava che il procuratore della Repubblica di Belluno ne avesse chiesto il rinvio a giudizio circa la vicenda del dossier della Lega Nord-Liga Veneta, senza aver mai ricevuto ne' l'informazione di garanzia ex articolo 369 codice di procedura penale ne' l'invito a presentarsi ex articolo 375 codice di procedura penale e senza essere stato sottoposto ad interrogatorio ex articolo 364 primo comma ovvero ex articolo 374 secondo comma del codice di procedura penale; nell'esposto, inoltre, il cittadino di Veletri riportava de relato, fra virgolette e citandone espressamente la fonte, alcuni passi della interrogazione dello scrivente n. 4-02701 in data 31 luglio 1996, unitamente ad altri brani tratti con le stesse modalita' da interrogazione presentata sullo stesso argomento da altro parlamentare (senatore Delfino, n. 4-02442 in data 1^ dicembre 1994), senza aggiungere considerazioni personali e chiedendo che, per le parti di rispettiva competenza, le autorita' investite intraprendessero le doverose iniziative per accertare la veridicita' del contenuto delle due interrogazioni parlamentari e, in caso affermativo, adottassero i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge; in data 26 febbraio 1998, su conforme richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari, presso il tribunale di Trieste disponeva l'archiviazione del procedimento di sua competenza, mentre a tutt'oggi non sono state rese note le determinazioni del Ministro della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura; nell'ottobre 1999, a distanza di circa due anni, la procura della Repubblica di Trieste ha notificato al signor Verdinelli un primo "invito per la presentazione di persona sottoposta ad indagini innanzi alla polizia giudiziaria delegata all'espletamento di interrogatorio" per i reati di calunnia e diffamazione articoli 368 e 595 del codice penale, che sarebbero stati commessi il primo in danno dei pubblici ministeri Fabbri e Saracini (peraltro deceduto) ed il secondo in danno al pubblico ministero Fabbri a seguito di querela da questi presentata fin dal 7 novembre 1997, ossia in epoca anticedente alla stessa richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero; i capi di imputazione relativi ai due reati, cosi' come elencati nell'"invito a comparire", corrispondono ad alcuni passi dell'interrogazione dello scrivente n. 4-02701 in data 31 luglio 1996, che il signor Verdinelli aveva riportato nel suo esposto fra virgolette e citandone esplicitamente la fonte parlamentare; nei capi di imputazione, viceversa, gli stessi brani sono attribuiti sic et simpliciter al signor Verdinelli e non si fa alcuna menzione del fatto che essi sono contenuti in una interrogazione parlamentare; a parere dell'interrogante, l'iniziativa intrapresa dalla procura della Repubblica di Trieste, al di la' dell'iscrizione di quel cittadino di Velletri nel registro degli indagati per i reati ascritti, appare surrettiziamente tesa a limitare, condizionare e porre sub sudice il libero esercizio del sindacato ispettivo parlamentare, in dispregio dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ed in evidente e gravissima violazione della normativa ordinaria e regolamentare posta a presidio della intangibilita' dello stesso sindacato ispettivo; indipendentemente dalle iniziative che lo scrivente potra' adottare in sede parlamentare a tutela del libero esercizio del sindacato ispettivo, a parere dell'interrogante, l'operato della Procura della Repubblica di Trieste, nella persona del pubblico ministero Milillo, potrebbe integrare il reato di cui all'articolo 289, n. 2, del codice penale ("attentato contro organi costituzionali"), per il quale ci si riserva di agire in sede penale, tenuto conto che nel caso di specie si sarebbe in presenza di un fatto diretto a impedire o, comunque, a turbare l'esercizio di funzioni, attribuzioni o prerogative delle assemblee legislative e dei loro membri; dal tenore dell'"invito a comparire", inoltre, risulta che la procura triestina, per ben due anni (novembre 1997/novembre 1999) ha svolto indagini sul conto del signor Verdinelli - anche acquisendo d'ufficio "verbali di sommarie informazioni" dal fascicolo relativo alle indagini sul dossier della Lega Nord-Liga Veneta di Belluno - senza che la stessa persona fosse informata ne' dello svolgimento di indagini sul suo conto, ne' della presentazione della querela in data 7 novembre 1997 da parte del pubblico ministero Fabbri; l'operato della procura della Repubblica di Trieste (pubblico ministero Milillo), a parere dell'interrogante, si pone, pertanto, in assoluto ed insanabile contrasto con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, concernente l'"inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo, 111 della Costituzione", la quale dispone, fra l'altro, che "la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico" e "disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa"; tale principio, come noto e' stato reso applicabile ai procedimenti in corso dall'articolo 1, primo comma, della legge 25 febbraio 2000, n. 35; ad avviso dell'interrogante, inoltre, la querela del dottor Fabbri in data 7 novembre 1997 potrebbe essere tesa anche a prevenire la propria sottoposizione a procedimento disciplinare e lo svolgimento di una ispezione alla procura bellunese, in relazione sia al mancato svolgimento di indagini sul dossier in seno alla Lega Nord-Liga Veneta di Belluno, sia a quanto denunciato dalla segreteria provinciale dello stesso movimento in un comunicato stampa dell'8 marzo 1993 ("... e' presumibile che ... l'iniziativa possa ipoteticamente partire anche da ambienti molto vicini, se non interni, alla stessa magistratura al fine di sollecitarla ad approfondire le indagini negli, ovviamente scomodi, ambiti locali"); come risulta dagli atti depositati, fra i "verbali di sommarie informazioni" acquisiti d'ufficio dalla procura della Repubblica di Trieste dal fascicolo relativo alle indagini sul dossier della Lega Nord-Liga Veneta di Belluno, comparirebbero quelli riguardanti le dichiarazioni rese in data 15 giugno e 4 settembre 1994 da tale Alberto Feliziani, nato a Campofilone (AP) il 5 agosto 1960 e residente in Velletri; al termine di un processo per concussione scaturito da alcune accuse mosse dallo stesso Feliziani contro alcuni amministratori locali e conclusosi con sentenza di assoluzione, il settimanale veliterno La Torre del 16 luglio 1994, sotto il titolo "Una bolla di sapone", riportava fra virgolette i seguenti giudizi espressi alla stampa dagli avvocati difensori degli imputati sul conto del Feliziani: "delatore di seconda mano"; "gaglioffo"; "tutto quello che Feliziani ha detto e' stato smentito da tutti"; "non riusciamo a capire come e perche' un pubblico ministero si assoggetti a certi pettegolezzi di personaggi dequalificanti"; in un'intervista concessa allo stesso settimanale La Torre del 2 aprile 1995, uno degli avvocati difensori, sotto il titolo "La testimonianza di Feliziani giudicata di dubbia attendibilita'", osservava come la sentenza assolutoria (n. 183/94 del 12 luglio 1994) dichiarasse che "la valenza politica (dunque di parte) della denuncia indubbiamente non depone a favore della sua obiettivita'"; dopo altra sentenza di assoluzione che aveva posto fine ad un processo anch'esso originato da una denuncia per concussione del Feliziani contro pubblici amministratori, La Torre del 4 maggio 1996, riportava i seguenti giudizi espressi dagli avvocati difensori sul conto del denunciante: "menestrello di maldicenze"; "prodigioso cantore"; "calunniatore"; "questo processo e' nato da denunce fatte a scopo politico da un soggetto, Feliziani, che gia' un tribunale ha definito inattendibile in sentenza"; nel frattempo, come riportato su La Torre del 1^ aprile 1995, uno degli amministratori assolti nel primo processo, gia' sottoposto a custodia cautelare per circa un mese, aveva citato civilmente il Feliziani per farlo condannare al pagamento di lire 700 milioni a titolo di risarcimento danni; nel citato "verbale di sommarie informazioni" del 15 giugno 1994, inoltre, il Feliziani cosi' si esprimeva a proposito del menzionato dottor dottor Palladino, pubblico ministero presso la procura veliterna: "Conosco personalmente il dottor Palladino Angelo, personalita' integerrima sotto ogni profilo, che gode di incondizionata stima anche nel mio partito per il rigore morale con il quale ha sempre e comunque agito"; vari brani di intercettazioni telefoniche eseguite nel periodo marzo-aprile 1993 all'epoca delle prime indagini sulla vicenda dei "fondi neri" del Sisde sono pubblicati nel libro "Premiata ditta servizi segreti" di Paola Bolaffio e Gaetano Savatteri, nel capitolo intitolato "Una primavera di intrighi e di paure": fra le conversazioni intercettate ne figurano alcune intercorse fra lo stesso dottor Palladino e il dottor Gerardo Di Pasquale (il cui telefono era sotto controllo), allora dirigente di quel servizio segreto e gia' indagato per peculato, poi condannato definitivamente per lo stesso reato; gli autori scrivono che "nelle loro telefonate l'agente segreto e il magistrato chiacchierano soprattutto di "sta roba", ossia" di una lettera-denuncia della Liga Veneta finita nelle mani della direzione investigativa antimafia e trasmessa per competenza alla procura di Roma il 7 aprile 1993". La Liga racconta una storia di tangenti per la vendita di palazzi ad enti pubblici. Nell'esposto si parla, oltre che di recrudescenza improvvisa e sospetta di innesti di criminalita' organizzata nel territorio del bellunese, di droga, di appalti miliardari e di affari dove ricompaiono strani personaggi. Nel documento politico si legge anche della societa' Agredil retta dalla "testa di legno Fausto Cianfano" i cui "burattinai" sarebbero avvocati, ex sindaci ed ex vice sindaci nonche' magistrati, tutti di Velletri: tra questi, anche il sostituto procuratore Palladino, l'amico di Di Pasquale; come emerge dalla lettura dei brani intercettati, fra l'altro, nelle conversazioni il magistrato mostra di poter controllare l'operato del pubblico ministero Saracini e del comandante della compagnia carabinieri di Velletri, che conducevano all'epoca le indagini sul dossier leghista; a parere dell'interrogante, la circostanza che le "chiacchierate" sul contenuto del dossier e sulle indagini che lo riguardavano siano avvenute in seno a conversazioni telefoniche riguardanti i "fondi neri" del Sisde renderebbero necessario acclarare quali collegamenti potessero esistere fra due vicende apparentemente cosi' diverse e, in particolare, se le imprese del Cianfano non fungessero all'epoca anche da contenitore degli stessi "fondi neri" che, come emerso dalle indagini, erano prevalentemente convogliati o "parcheggiati" in societa' di comodo, in genere immobiliari; l'inquietante vicenda narrata nel libro "Premiata ditta servizi segreti" e' stata sottoposta alla valutazione del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Velletri, dottoressa Paola Astolfi, affinche' ai sensi dell'articolo 409, quarto comma, del codice di procedura penale disponesse su di essa lo svolgimento di indagini, in seno al procedimento penale scaturito da denuncia per calunnia e abuso di ufficio contro il citato comandante della compagnia carabinieri di Velletri, capitano Gervasi, ed il comandante del locale nucleo Radiomobile carabinieri, maresciallo Martella, nella loro qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria delegati alle indagini sul dossier leghista (le presunte irregolarita' commesse dai due ufficiali di polizia giudiziaria, in tali indagini sono state denunciate nelle citate interrogazioni n. 4-02701 in data 31 luglio 1996 e n. 4-11916 in data 22 luglio 1997); con inusitata tempestivita', il giorno successivo al deposito in cancelleria del testo dell'inquietante intercettazione telefonica e della relativa istanza di parte, il giudice per le indagini preliminari Astolfi, dopo che il fascicolo giaceva da circa cinque mesi presso il proprio ufficio, disponeva l'archiviazione del procedimento, con la singolare argomentazione che alle "conversazioni telefoniche intercettate ... potrebbe essere dato qualsivolgia significato e interpretazione non essendo chiaro ed esplicito il loro contenuto", in evidente contrapposizione con il tenore delle stesse intercettazioni quali riportate testualmente nel libro; in data 28 e 31 gennaio 2000, inoltre, lo stesso giudice per le indagini preliminari ha disposto l'archiviazione di altri due procedimenti penali scaturiti da altrettante denunce per calunnia presentate in relazione alle dichiarazioni rese in seno alle indagini condotte dalla Compagnia carabinieri di Velletri circa il dossier leghista, nei confronti di un dipendente comunale della stessa citta' gia' pregiudicato per reati contro la persona, violenza, gioco d'azzardo ed usura, nonche' di altro elemento con centinaia di milioni di protesti bancari a carico: ad entrambi, fra gli altri, fa espresso riferimento la citata interrogazione n. 4-20624 in data 10 novembre 1998, quali "reiterati casi da parte della Procura della Repubblica di Velletri, di malagestione, di fonti confidenziali, di collaboranti e di presunti pentiti" nel periodo in cui il citato Angelo Palladino - dimessosi dalla magistratura nel marzo 1999 - e' stato pubblico ministero presso la stessa procura, il capitano Gervasi e' stato comandante della compagnia carabinieri di Velletri ed il maresciallo Martella ha diretto il nucleo radiomobile dell'arma; i due provvedimenti di archiviazione, nella loro identica motivazione, non conterrebbero alcun riferimento all'oggetto dei rispettivi procedimenti, in quanto sarebbe stato utilizzato un "modello prestampato" relativo a non meglio precisato e del tutto diverso procedimento per diffamazione a mezzo stampa; a parere dell'interrogante, stante l'incongruenza dei due provvedimenti di archiviazione, si renderebbe necessario acclarare se il detto giudice, anche a seguito di eventuali pressioni dell'ex pubblico ministero Palladino, abbia inteso impedire che venissero alla luce e fossero portati all'attenzione della pubblica opinione tanto quei casi di malagestione, quanto l'identita' dei responsabili di essi in seno alla magistratura; sempre in data 31 gennaio 2000 il giudice Astolfi, in veste di Gup pronunziava sentenza di "non luogo a procedere" nei confronti di un noto commerciante imputato del reato di usura ed al quale - come riferito dal settimanale La Torre del 1^ aprile 1995 con articolo in prima pagina - la guardia di finanza, anche a seguito di esposti, aveva sequestrato titoli per il valore di lire 2,7 miliardi, "una valigetta stracolma di effetti cambiari, matrici di assegni e numerose agende in cui ... erano annotate le operazioni", nonche' "mandati a vendere ... alcuni redatti addirittura davanti a un notaio"; a parere dell'interrogante, per quanto precede, risulterebbe inoltre necessario acclarare se non si renda quanto meno opportuno disporre il trasferimento in altra sede del detto giudice, che risulta originario della citta' di Velletri e, pertanto, maggiormente condizionabile da situazioni ambientali e da colleghi ed ex colleghi piu' anziani, interessati ad evitare l'emergere delle stesse situazioni ambientali; una missiva inviata il 6 aprile 2000 al Consiglio superiore della magistratura dal sopra citato cittadino di Velletri, nel sollecitare le determinazioni dell'organo di autogoverno della magistratura riguardo l'esposto del 20 agosto 1997, riferiva altresi', in quanto variamente collegate con quella principale, in merito alle ulteriori vicende di cui si da' conto nella presente interrogazione: il decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari di Trieste in data 26 febbraio 1998 riguardo lo stesso esposto; il procedimento penale iniziato dalla procura triestina nel novembre 1997 a seguito della querela 7 novembre 1997 del pubblico ministero Fabbri e culminato con l'invio dell'"invito a comparire" notificato nell'ottobre 1999; il contenuto e le motivazioni dello stesso "invito"; l'acquisizione al relativo fascicolo, su richiesta del pubblico ministero Milillo, dei verbali di "sommarie informazioni" rese da tale Alberto Feliziani, nonche' il contenuto degli stessi verbali 15 giugno e 4 settembre 1994; il decreto di archiviazione emesso l'11 novembre 1998 dal giudice per le indagini preliminari di Velletri a chiusura del procedimento originato da denuncia per calunnia ed abuso di ufficio contro i due ufficiali di polizia giudiziaria, nel cui ambito era stato depositato stralcio del libro "Premiata ditta servizi segreti" con il testo delle telefonate intercettate, nonche' il contenuto e le motivazioni dello stesso decreto; gli ulteriori due procedimenti penali per calunnia definiti dallo stesso giudice per le indagini preliminari, con decreti di archiviazione 28 e 31 gennaio 2000, nonche' il contenuto e le motivazioni degli stessi; la sentenza di "non luogo a procedere" emessa dal medesimo giudice il 31 gennaio 2000 nei confronti del commerciante veliterno imputato di usura -: se, in relazione alla stessa vicenda, non intendano disporre una ispezione presso la procura della Repubblica di Trieste, e in particolare, presso l'ufficio del pubblico ministero Milillo titolare del procedimento di cui trattasi (n. 1446/97), anche per accertare se il procuratore della Repubblica sia a conoscenza dell'iniziativa intrapresa da quel sostituto; se non intendano disporre una ispezione presso gli uffici finanziari di Belluno per accertare se la signora Marinella Zancristoforo, consorte del pubblico ministero Saracini, si sia occupata a qualsiasi titolo della pratica relativa all'acquisto della nuova sede dell'Ute, della citta' veneta, nella sua qualita' di dipendente dell'intendenza di finanza, ossia dell'organo istituzionalmente preposto allo svolgimento della relativa procedura; se non intendano disporre un'ispezione alla procura della Repubblica ed all'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Velletri, in relazione ai fatti esposti nelle interrogazioni n. 4-11916 in data 22 luglio 1997 e n. 4-20624 in data 10 novembre 1998, alle ulteriori circostanze illustrate nella presente interrogazione, alla non chiara vicenda narrata nel libro "Premiata ditta servizi segreti" che vedeva il coinvolgimento di un magistrato allora addetto a quella procura, nonche' al velocissimo e non motivato provvedimento di archiviazione emesso in merito dal giudice per le indagini preliminari Astolfi; se, inoltre, le persone prosciolte dallo stesso giudice per le indagini preliminari in data 28 e 31 gennaio 2000 abbiano goduto o godano "di una sorta di programma di protezione e, in caso affermativo, per quali benemeranze nel campo della collaborazione con magistratura ed inquirenti abbiano potuto usufruire di forme di "tutela"", come richiesto nell'interrogazione n. 4-20624 in data 10 novembre 1998; se, per le ragioni di opportunita' o di "incompatibilita' ambientale" di cui alle premesse, non si ritenga di disporre il trasferimento in altra sede giudiziaria del citato giudice per le indagini preliminari Astolfi; quali siano le determinazioni in ordine alla richiesta di ispezione alla compagnia carabinieri di Velletri per le ragioni esposte alle premesse, come richiesto nell'interrogazione n. 4-02710 del 31 luglio 1996 e ribadito nell'interrogazione n. 4-11916 del 22 luglio 1997; se a conclusione delle ispezioni agli uffici giudiziari (procura e giudice per le indagini preliminari) ed alla compagnia carabinieri di Velletri, non si ritenga di rendere noti al Parlamento gli esiti delle stesse, con particolare riguardo all'identita' dei magistrati che siano corresponsabili degli episodi, gia' evidenziati, di malagestione di fonti confidenziali, di "collaboranti" e di presunti "pentiti" nel periodo in cui il dottor Angelo Palladino e' stato pubblico ministero presso quella procura ed il capitano Gervasi ha comandato la locale compagnia carabinieri, come richiesto nell'interrogazione n. 4-11916 in data 22 luglio 1997; quali siano le determinazioni in ordine alla richiesta di ispezione alla procura della Repubblica di Belluno per le ragioni esposte alle premesse, come richiesto nell'interrogazione n. 4-11916 in data 22 luglio 1997, anche alla luce della grave denuncia fatta dalla Lega Nord-Liga Veneta di Belluno nel citato comunicato-stampa 8 marzo 1993 circa la possibile matrice del dossier in seno alla magistratura locale; quali risultino le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura in merito a richiesta di sottoposizione a procedimento disciplinare del dottor Mario Fabbri, procuratore della Repubblica di Belluno, come richiesto nell'interrogazione n. 4-20624 in data 10 novembre 1998; se, come richiesto nell'interrogazione n. 4-20624 in data 10 novembre 1998, non si ritenga di accertare, mediante ispezioni ministeriali, se l'operato dei magistrati addetti alla procura della Repubblica ed all'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Padova, nell'ambito del procedimento inerente il dossier della Lega Nord-Liga Veneta di Belluno, possa essere stato condizionato, direttamente o mediante i magistrati romani collusi, dall'operato dell'avvocato Fiorenzo Grollino, pesantemente implicato insieme al pubblico ministero Giorgio Castellucci in un vorticoso giro di mazzette miliardarie nell'ambito della "Necci-Pacini Battaglia Connection". 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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/30392 presentata da MATACENA AMEDEO GENNARO RANIERO (FORZA ITALIA) in data 20000620
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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2014-05-15T12:44:41Z
4/30392
MATACENA AMEDEO GENNARO RANIERO (FORZA ITALIA)