"INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/30305 presentata da NAPPI GIANFRANCO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20000614"^^ . "0"^^ . "ALTEA ANGELO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO)" . . . "4/30305" . "2014-05-15T12:44:13Z"^^ . . . . . "NAPPI GIANFRANCO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO)" . "20000614-" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/30305 presentata da NAPPI GIANFRANCO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20000614" . . "Ai Ministri della difesa, della giustizia e dell'interno. - Per sapere - premesso che: il dottor Carmine Paduano, nato a Napoli il 13 agosto 1950, e residente a Cimitile in via Roma n. 44, ha rivestito la carica di sindaco del comune di Cimitile (Napoli) dal 21 novembre 1993 al 2 marzo 1996; in seguito a reiterate informative del comandante la stazione dei carabinieri di Cimitile, maresciallo Forgione Giuseppe, furono iscritti presso la procura della Repubblica di Nola alcuni procedimenti penali a carico del Paduano, per articolo 323, 328, 479 c.p.; tali procedimenti sono stati tutti archiviati in fase di indagini preliminari tranne il proc. n. 369 del 1995 R.G.N.R., che e' ancora sub iudice, per un solo capo di imputazione, (articolo 323 c.p.) a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero per numerosi capi di imputazione configuranti diverse figure di reato; il dottor Paduano svariate volte ha denunciato all'autorita' giudiziaria che le relazioni informative del Forgione contenevano affermazioni infondate e che non venivano adottate cautele nelle indagini che assumevano una tendenza chiaramente prevenuta nei confronti del sindaco Paduano; lo stesso giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola, all'esito dell'udienza preliminare del prc. pen. 369 del 1995, succitato, a conferma di quanto il dottor Paduano aveva denunciato, al 6^ capoverso di pag. 18 della sentenza riconosce: '...E cio' non solo per le lacune sopra enunciate ma anche in quanto anche i profili di fatto molto spesso appaiono essere erronei e infondati'; in seguito alle reiterate denunce del dottor Paduano, riguardanti, tra l'altro, alcune circostanze non veritiere evidenziate, come detto, anche dal GIP, la procura di Nola non iscriveva neanche il Forgione nel registro degli indagati, ed invece iscriveva solo il sindaco per calunnia; a tal proposito e' stata presentata un'interrogazione parlamentare il 27 maggio 1997 dai senatori Bertoni e Masullo; anche tali procedimenti penali per articolo 368 codice penale sono stati tutti archiviati nella fase istruttoria; cio' nonostante il dottor Paduano, su parere dei carabinieri venne sospeso il 2 febbraio 1996 dalla carica di sindaco di Cimitile dal prefetto di Napoli, provvedimento prima sospeso e poi annullato dal Tar Campania con sentenza passata in giudicato; il comando provinciale dei carabinieri altresi' esprimeva al prefetto parere favorevole in merito alla sospensione in contrasto con il parere espresso dalla Digos Napoli; solo dopo la citata interrogazione parlamentare il Forgione veniva iscritto al Mod. 21 soltanto per articolo 323 codice penale laddove lo stesso pubblico ministero aveva, in tre diversi suoi precedenti atti, ipotizzato i reati di cui agli articoli 323, 479, e 368 codice penale a carico del rapportante (articolo 6, 7, 8); inoltre i fatti cosi' come evidenziati proprio dallo stesso pubblico ministero nella richiesta di archiviazione a carico del Forgione del 15 dicembre 1997, configurano, de plano oltre alla residuale figura del 323, i reati di cui agli articoli 479 e 368 codice penale per i quali nessuna indagine e' stata svolta; questi comportamenti, gia' di per se' meritevoli di doverosi approfondimenti per eventuali iniziative che l'onorevole Ministro vorra' intraprendere, fanno legittimare l'ipotesi di un eccesso di tolleranza della competente autorita' giudiziaria nei confronti del maresciallo dei carabinieri; questa ipotesi puo' trarre alimento dai seguenti fatti: a) il non accoglimento della richiesta di astensione (sollecitata dal dottor Paduano) nel proc. pen. 369 del 1995 R.G.N.R., nonostante in una nota dell'8 gennaio 1996, venisse espressamente manifestata animosita' e risentimento nei confronti del Paduano, proprio in calce alla succitata nota; b) la disposizione del 20 marzo 1997 in seguito alla nota del 14 marzo 1997 che 'tutti gli atti e documenti comunque provenienti dal Paduano Carmine, nella parte riguardante i presunti abusi o altri fatti di rilievo penale, che il Paduano medesimo attribuisce alla penale responsabilita' del maresciallo Forgione Giuseppe, ....siano trasmessi tutti all'attenzione del dottor Itri, gia' designato, il quale valutera' se sussistono ancora le condizioni per unire tale materiale processuale agli atti del p.p. n. 2618 del 1996 modello 21...' iscritto solo a carico del Paduano per articolo 368 codice penale, non disponendo, invece, nonostante la succitata nota della Loreto, che evidenziava la necessita', prima di perseguire il Paduano per articolo 368 codice penale, di verificare prima la fondatezza delle accuse del Paduano stesso, cosa che avrebbe comportato l'iscrizione del Forgione nel R.G.N.R.; c) la mancata iscrizione del Forgione nel R.G.N.R. in seguito all'esposto del dottor Paduano, con relativa documentazione allegata, trasmessogli dall'Esposito il 2 aprile 1996 con una nota; d) l'omesso invio al tribunale del riesame della convalida del sequestro, motivo per il quale il giudice del riesame statuiva l'inammissibilita' del ricorso del Paduano; e) l'omessa iscrizione del maresciallo Forgione nel R.G.N.R. il 1^ aprile 1996 allorche' la Digos Napoli trasmetteva alla procura di Nola l'esposto summenzionato del dottor Paduano, presentato a carico del Forgione e contenente notizie di reato; f) l'omessa iscrizione del Forgione per circa 18 mesi nel R.G.N.R. nonostante quanto disposto dalla procura della Repubblica di Salerno e nonostante le formali sollecitazioni del dottor Paduano e dei suoi legali; g) l'iscrizione del Forgione nel R.G.N.R., infine, dopo solo un'interrogazione parlamentare (solo per la residuale figura dell'articolo 323 c.p., omettendo l'indicazione degli ulteriori reati dallo stesso ravvisati in suoi tre precedenti atti, e nonostante i fatti, cosi' come narrati dallo stesso pubblico ministero nella richiesta di archiviazione del 15 febbraio 1997 (allegato 9) configurassero altre e diverse figure di reato invece ignorate -: se il Ministro dell'interno intenda verificare in base a quali concreti elementi i carabinieri esprimevano parere favorevole alla sospensione dalla carica di sindaco di Cimitile del dottor Paduano, considerato che la Digos Napoli nella sua relazione informativa consegnata anch'essa al prefetto non ravvisava tale necessita' e che le relazioni informative del maresciallo Forgione, in base alle quali probabilmente e' stato espresso il parere favorevole dei carabinieri contenevano non solo una serie di implicazioni di circostanze non significative, alcune gia' accertate dall'autorita' giudiziaria, ma anche la descrizione di una realta' assolutamente inventata, come del resto gli sviluppi processuali hanno evidenziato; se intenda accertare in base a quali concreti elementi, il prefetto di Napoli dottor Achille Catalani, emetteva un provvedimento di rigore, ai sensi dell'articolo 40 legge n. 142 del 1990; se il Ministro della Giustizia voglia infine acquisire tutti gli elementi atti a fare chiarezza sui motivi delle condotte riscontrate nella presente interrogazione. (4-30305)" .