INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/29426 presentata da MATACENA AMEDEO GENNARO RANIERO (FORZA ITALIA) in data 20000406
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_29426_13 an entity of type: aic
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: il giorno 8 febbraio 2000, il signor Ficara Giovanni, nato a Reggio Calabria il 23 agosto 1944, gia' detenuto presso la casa circondariale di Spoleto ed affetto da neoplasia polmonare, con metastasi locoregionali epatiche e surrenali, su disposizione della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria e del Magistrato di Spoleto, veniva trasferito dal centro clinico della casa circondariale di Pisa all'ospedale civile della stessa citta', dove decedeva, immediatamente, dopo un giorno di chemioterapia (9 febbraio 2000); il signor Ficara gia' nel mese di ottobre 1999 segnalava agli agenti della casa circondariale di Spoleto, ove si trovava sottoposto al regime di cui all'articolo 41-bis O.P., di avere dei disturbi intestinali, per cui, dopo alcuni accertamenti, in data 8 gennaio 2000, lo stesso venne trasferito d'urgenza presso il C.D.T. della casa circondariale di Pisa; i sanitari di quel centro diagnosticavano una «gastralgia e dispnea da sospette metastasi epatiche e polmonari da probabile tumore primario gastro-intestinale»; in data 14 gennaio 2000 i sanitari del C.D.T. della casa circondariale di Pisa trasmettevano una prima relazione alla Corte di Assise di Reggio Calabria con la quale si certificava che il Ficara versava in condizioni generali di salute seriamente compromesse e che il protrarsi della detenzione creava pregiudizio alla salute e, pertanto, risultava incompatibile; la Corte di Assise di Reggio Calabria, presieduta dal dottor Franco Greco, in data 17 gennaio 2000 disponeva, dietro deposito di istanza di scarcerazione dei legali del Ficara, di doversi procedere con perizia nominando quale C.T.U. il dottor Giuseppe Strati, medico della polizia di Stato, per accertare se le condizioni di salute del Ficara fossero o meno compatibili con il regime della detenzione; il dottor Strati nella perizia, depositata il 27 gennaio 2000, concludeva nel modo seguente: «stato ansioso depressivo reattivo in soggetto con microcitoma polmonare apicale destro con metastasi epatiche e gravi alterazioni bioumorali, accertato clinicamente e strumentalmente presso il centro clinico penitenziario di Pisa. L'affezione tumorale in diagnosi anche se e' da ritenersi di una certa gravita' risponde generalmente bene alla chemioterapia specifica, che dovrebbe essere attuata urgentemente in divisione oncologica ospedaliera. Al quesito posto, si puo' concludere che le attuali condizioni di salute del periziando sono da ritenersi temporaneamente incompatibili con lo stato di custodia cautelare in carcere»; il dottor Greco convocava la Corte per il pomeriggio dello stesso 27 gennaio ma, invece di attenersi a quelli che erano i risultati clinici della perizia e delle diverse missive inviate dal responsabile del centro clinico penitenziario di Pisa, trasmetteva il tutto al Magistrato di sorveglianza di Spoleto per i provvedimenti d'urgenza ex articolo 11 O.P.; in data 30 gennaio 2000 il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, dottoressa Matilde Carpinella, informava il Presidente Greco di non poter adottare il provvedimento ex articolo 11 comma 2 O.P. perche' «ne difettano i presupposti» in quanto la relazione a firma del professor Francesco Ceraudo, dirigente del C.D.T. di Pisa «evidenziava: a) da un lato, che il recluso versa in gravissime condizioni di salute, assolutamente incompatibili con la detenzione; b) dall'altro, che le uniche cure di cui il medesimo allo stato necessita consistono in cicli di chemioterapia che possono essere eseguiti, oltre che presso un ospedale civile, presso lo stesso C.D.T. dove e' ricoverato e, che, tuttavia, tali cure non vengono concretamente apprestate a causa del rifiuto espresso per iscritto dal Ficara, anche rispetto ad un suo trasferimento in ospedale»; invece, la relazione del professor Ceraudo concludeva testualmente: «in queste condizioni psicofisiche la carcerazione perde addirittura persino la sua funzione e si traduce in un atto di tortura. Si esprime la valutazione di assoluta incompatibilita' con lo stato di carcerazione, con l'assicurazione che verra' perpetrato ogni tentativo di convincimento per la necessita' di un'immediata ospedalizzazione»; considerato che: il Presidente della Corte d'Assise di Reggio Calabria, dottor Franco Greco, invece di decidere sull'istanza di revoca avanzata dai legali del Ficara, emetteva un provvedimento ad avviso dell'interrogante abnorme, non rispondendo a quelle che erano state le richieste difensive e a quello che era stato il quesito posto al C.T.U. e, cioe', se le condizioni del detenuto fossero o meno compatibili con il regime carcerario; le conclusioni cui era arrivato il dottor Giuseppe Strati non erano sicuramente esatte, atteso che il signor Giovanni Ficara e' deceduto il giorno successivo al suo ricovero presso l'ospedale civile di Pisa e dopo solo un giorno di chemioterapia; le conclusioni cui era giunta la dottoressa Carpinella, Magistrato di sorveglianza di Spoleto, erano diametralmente opposte a quelle, prese a giustificazione del suo provvedimento, del Direttore del C.D.T. di Pisa, professor Ceraudo; ritenuto che: vani sono risultati tutti i tentativi e gli appelli, a tutti i livelli istituzionali, della famiglia Ficara acche' il loro congiunto potesse avere una terapia adeguata tale da consentirne la sopravvivenza per qualche tempo ancora; addirittura, ad una persona che aveva le ore contate, e' stato, perfino, impedito di vedere i familiari, atteso che la moglie e la figlia, negli ultimi otto giorni prima del decesso, sono state lasciate dietro la porta del centro clinico, prima, e dell'ospedale, poi, ed avvisate, e fatte entrare, solo due ore dopo la morte del congiunto -: se non intenda disporre una immediata ispezione ministeriale presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria propedeutica ad una eventuale azione disciplinare in relazione alla serie di irregolarita' sopra esposte, soprattutto a carico del dottor Franco Greco presidente della Corte d'Assise di Reggio Calabria; se analoghe iniziative non si intendano avviare a carico della dottoressa Matilde Carpinella, Magistrato di Sorveglianza di Spoleto; se il comportamento professionale tenuto dal C.T.U., dottor Giuseppe Strati, sia conforme alla vigente normativa in tema di consulenza o non sia viziato da negligenza, imprudenza ed imperizia, atteso che dopo appena diciotto giorni della visita il Ficara e' deceduto, e se lo stesso sia, o meno, in possesso di specializzazione oncologica; quali provvedimenti di propria competenza si intendano adottare nei confronti di tutti coloro che, in un accanimento incredibile ed indegno per il genere umano, che ha nella Pieta' uno tra i primi valori e segni di distinzione dalle bestie, hanno concorso a far agonizzare e morire da detenuto un uomo, che, ironia della sorte, proprio in questi giorni sarebbe stato, comunque, scarcerato per decisione della Suprema Corte di Cassazione, che ha annullato, senza rinvio, opposta determinazione del Tribunale della Liberta' di Reggio Calabria. (4-29426)
xsd:string
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/29426 presentata da MATACENA AMEDEO GENNARO RANIERO (FORZA ITALIA) in data 20000406
xsd:integer
1
20000406-20010314
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/29426 presentata da MATACENA AMEDEO GENNARO RANIERO (FORZA ITALIA) in data 20000406
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
xsd:dateTime
2014-05-15T12:39:37Z
4/29426
MATACENA AMEDEO GENNARO RANIERO (FORZA ITALIA)
blank nodes
MINISTRO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
20010221