"1"^^ . _:Bf018c01e6d2333d2376eb92ba9e584d8 . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/29424 presentata da GARDIOL GIORGIO (MISTO) in data 20000406"^^ . . . . "20000406-20001222" . "2014-05-15T12:39:33Z"^^ . "GARDIOL GIORGIO (MISTO)" . "4/29424" . "Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il comune di Cumiana (TO), ha approvato nella seduta del consiglio comunale del 29 dicembre 1995 il nuovo piano regolatore generale comunale; la regione Piemonte ha trasmesso il 24 settembre 1997 la relazione d'esame del piano predisposta dal settore approvazione strumenti urbanistici dell'assessorato urbanistica, invitando l'amministrazione comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito alle osservazioni formulate e ad applicare alle osservazioni stesse le misure di salvaguardia. La relazione d'esame, oltre ad osservazioni e rilievi di carattere generale riguardanti il centro e i nuclei storico-artistici (in alcuni casi le previsioni di piano non paiono rispondere ad adeguati livelli di approfondimento) e il dimensionamento residenziale (opportuno operare un certo contenimento delle possibilita' insediative... riportandole a piu' oggettive previsioni maggiormente rispondenti alle esigenze locali), formulava valutazioni incisive relativamente alle aree residenziali ed alle aree produttive commerciali avvertendo che «in caso di insufficienti e/o insoddisfacenti riscontri in sede controdeduttiva verra' riconfermata l'istanza di congelamento delle previsioni oggetto delle presenti osservazioni» (pp 5-. L'attenzione era posta tra l'altro su: i nuclei agricoli frazionari BR (ai fini di garantire coerenza delle trasformazioni con gli elementi originari); le aree di completamento BC (tali interventi rappresentano in taluni casi una ulteriore compromissione del territorio, con effetti negativi sul paesaggio urbano originario rappresentato soprattutto dai nuclei frazionali); la borgata Maritani (con rinvio a quanto espresso con nota dell'11 aprile 1997 dal ministero per i beni culturali in materia di tutela ambientale); le aree residenziali di nuovo impianto CRN (di talune se ne chiedeva lo stralcio non rappresentando soluzioni pienamente condivisibili); le nuove previsioni in materia di insediamenti industriali e commerciali DN1, DN2, DN3 (non rispondenti pienamente ad intendi dl razionalizzazione urbanistica e qualificazione ambientale, per cui si invitava l'amministrazione a riconsiderare le ipotesi di sviluppo, promuovendo le soluzioni correttamente integrate nel contesto territoriale di riferimento); con la deliberazione n. 29 del 27 marzo 1998 il consiglio comunale adottava le proprie determinazioni in merito alle osservazioni poste dalla Regione Piemonte, respingendole in gran parte, ritenute in contrasto con «le linee di sviluppo e di pianificazione territoriale»; in data 30 luglio 1998, il consiglio comunale confermava in forma definitiva la variante al P.R.G.C. parzialmente rielaborata ai sensi dell'articolo 15 comma 17 della legge regionale n. 56 del dicembre 1997 e sue modificazioni e integrazioni; in data 21 aprile 1999 la variante di cui sopra e' stata esaminata dalla commissione tecnica urbanistica insediata presso la regione Piemonte, la quale, ha richiesto lo stralcio delle aree produttive di nuovo impianto e la eliminazione di qualsiasi nuova edificazione nella frazione Maritani; la regione Piemonte, in data 12 novembre 1999, protocollo 14306, approvava la variante di cui ad oggetto stralciando, su indicazione della CTU le nuove aree produttive e ogni possibilita' di edificazione nella zona Maritani; il sindaco del comune di Cumiana, nel settembre del 1999 inviava una lettera circolare a tutti i cittadini per informali che «Lo stralcio operato dalla regione e' stato di fatto guidato da un \"gruppo di potere locale\" che, con Iniziative massimaliste che piu' delle volte hanno sfiorato vere e proprie azioni di terrorismo amministrativo, ha fatto prevalere in sede regionale le proprie tesi per motivi che, in ultima analisi, non sono oggettivamente comprensibili». Ed ancora: «Eppure l'azione e' stata massiccia, tre interrogazioni \"preventivo\" ...unitamente ad una pesante azione dei rappresentanti ambientalisti nel Comitato Tecnico Urbanistico Regionale, certamente hanno influito negativamente sulla serenita' del giudizio». Ed infine: «E' soprattutto questa situazione, cari concittadini, di Paese posto sotto tutela, che non possiamo e non dobbiamo ammettere»; nel febbraio del 1998 si costituiva, per iniziativa spontanea di un gruppo di cittadini cumianesi, il Comitato «CUMIANACIPIACECOSI'» il quale proponeva due osservazioni per la modifica del PRGC in itinere: la prima nel marzo 1998 avente ad oggetto «Osservazioni e proposte nel pubblico interesse al Piano Regolatore modificato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 56 del 1997» la successiva «Osservazioni irrituali al Piano regolatore modificato di Cumiana». Vista la mancata considerazione ai disposti regionali e alle osservazioni di cui sopra il Comitato medesimo nel luglio 1999 si trasformava in Comitato referendario e, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto Comunale (per la consultazione e la partecipazione dei cittadini), chiedeva di poter effettuare un Referendum Consultivo sul P.R.G.C. per sottoporre alla consultazione generale il seguente quesito «Volete modificare il piano regolatore di Cumiana affinche' siano destinate, alternativamente, a verde o a uso agricolo le aree ETR cioe' di tutela allo sviluppo dell'urbanizzazione e le aree denominate CRN 1-2-5-6-7-8-11-12, cioe' di espansione edilizia?»; i motivi che hanno indotto il comitato spontaneo a promuovere un referendum consultivo non risiedono certamente nella volonta' di porre in essere «terrorismo amministrativo» ne' in quella di esercitare il potere di un gruppo «massimalista», ma, anzi, quella di tutela del territorio come un bene da preservare per le generazioni future. Azione tentata con l'utilizzo del Referendum Consultivo, strumento democratico previsto dallo Statuto Comunale; ai sensi dell'articolo 23 punto 1 del Regolamento per la consultazione e la partecipazione dei cittadini il comitato raccoglieva la firma di 380 elettori e le depositava presso la casa comunale unitamente alla richiesta di ammissione del quesito; il comitato ha sottoposto al sindaco le sottoscrizioni, il quesito e le finalita' del referendum, al sensi del punto 2 del medesimo articolo; il sindaco del comune di Cumiana, ricevuta la richiesta di referendum consultivo formulata dal Comitato «CUMIANACIPIACECOSI'» ha provveduto, a convocare la commissione per il Referendum di cui al punto 3 dell'articolo 23 del regolamento comunale; la commissione per il referendum, accertata la regolarita' della richiesta e l'ammissibilita' del Referendum ha provveduto con verbale n. 4 del 1 settembre 1999 trasmesso al sindaco del comune di Cumiana per gli adempimenti di sua competenza; il sindaco, in adempimento al disposto di cui al comma 7 dell'articolo 23 notificava al rappresentante dei promotori l'ammissibilita' del referendum ed accettava i modelli predisposti dal comitato indicando la data del 19 ottobre 1999 come quella di inizio per la raccolta firme e quella del 14 gennaio 2000 per il deposito delle firme medesime in comune; i promotori del comitato sono riusciti in data 14 gennaio 2000 a raccogliere il numero necessario di firme autenticate e a depositarle presso la segreteria generale del comune di Cumiana. Nonostante la precisa determinazione della tempistica da parte dell'ordinamento, il sindaco non provvedeva fino al 25 gennaio 2000 alla convocazione della commissione referendaria, la quale, doveva controllare la regolarita' delle firme. Il comitato inviava una lettera 25 gennaio 2000 (lettera di richiamo agli obblighi d'ufficio) al Sindaco e al segretario comunale, lamentato che, nonostante il disposto di cui all'articolo 11 del regolamento, gli organi preposti non avevano provveduto alla convocazione della commissione. A seguito della protesta scritta de quo il sindaco provvedeva ad indire la riunione che si svolgeva in data 31 gennaio 2000; in data 31 gennaio 2000 la commissione referendaria pur annullando n. 20 firme raccolte dal comitato referendario, perche' non ritenute valide, certificava che il numero di 763 firme raccolte superava quello minimo previsto dallo Statuto (716), quindi, dichiarava ammissibile il referendum e mandava gli atti al sindaco ai sensi del punto 12 del medesimo articolo 23; il sindaco predisponeva ai sensi del punto 13 dell'articolo 23 il preventivo di spesa e proponeva la discussione in consiglio comunale come prevista del punto 4 dell'articolo 55 dello statuto comunale: «Sull'ammissibilita' del referendum decide il consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Tale giudizio e' limitato alla verifica dell'osservanza dell'articolo 53 comma 3 dello statuto e del comma 2 del presente articolo»; in data 21 febbraio 2000 il consiglio comunale di Cumiana discuteva dell'ammissibilita' del referendum e lo dichiarava non ammissibile con 12 voti favorevoli 2 astenuti e un voto contrario. Non limitando il giudizio sull'ammissibilita' all'analisi dei punti consentiti dal citato articolo 55, ma, effettuando dei giudizi di opportunita' che non sono consentiti dallo Statuto; dalla relazione allegata alla deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 21 febbraio 2000, letta nella riunione collegiale dalla Consigliera TOLOMEI Fiorenza ed allegata agli atti, il Comitato «CUMIANACIPIACECOSI'» e' venuto a conoscenza (Pg. 1 del documento) che: ad oggi sono stati presentati dai soggetti attuatori n. 7 piani esecutivi convenzionati, di cui n. 3 accolti con provvedimento del sindaco, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 56 del 1977 e s.m.i., sulla cui successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, l'amministrazione non ha potere discrezionale, cosi' come di seguito riportati: data presentazione determina Acc. 1 - CRN1 - Maritani, il 9 giugno 1997, del 20 dicembre 1999; 2 - CRN2 - Maritani, il 27 marzo 1997, del 1 dicembre 1999; 3 - CRN5 - Vill.gio Pineta, il 10 novembre 1999; 4 - CRN6 - Concentrico; 5 - CRN7 - Via Carutti il 24 dicembre 1999; 6 - CRN8 - Via Provinc. il 19 novembre 1999, del 23 dicembre 1999; 7 - CRN11 - C.na Bruna il 14 dicembre 1999; 8 - CRN12 - S.da Decima il 15 dicembre 1999; lo stesso consiglio comunale prevedeva al punto n. 6 all'ordine del giorno: «Adozione testo coordinato norme tecniche di attuazione variante organica al P.R.G.C. a seguito modifiche introdotte \"EX OFFICIO\" dalla regione Piemonte con D.G.R. del 26 luglio 1999»; Da quanto esposto appare evidente che la commissione igienico edilizia del comune di Cumiana, che risulta aver dato parere favorevole su tutti i P.E.C. ed il sindaco, che risulta aver firmato la determina di accoglimento per almeno tre di essi, hanno agito in assenza delle norme tecniche di attuazione al P.R.G.C. approvate in un momento successivo; e' ammesso il referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettivita' comunale; e' escluso nel casi previsti dall'articolo 53 terzo comma (revisione dello Statuto, tributi e bilanci, espropriazioni, di beni per pubblica utilita', designazioni e nomine, organizzazione delle strutture, operative e uffici, in materia che sono gia' state oggetto di consultazione referendaria nello stesso periodo di mandato amministrativo - articolo 55, primo comma). Nel caso de quo, essendo il quesito riferito al nuovo P.R.G.C. approvato dal comune, il medesimo rientrava fra le materie escluse per legge dalla consultazione referendaria; si fa luogo, nei termini previsti dalla legge, a referendum consultivo: a) nel caso sia deliberato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune; b) qualora vi sia richiesta di un ottavo degli elettori; nel caso de quo la commissione referendaria, convocata ai sensi del punto 11, dell'articolo 23 del regolamento comunale per la partecipazione, e la consultazione dei cittadini ha certificato che il comitato aveva raccolto n. 763 firme valide, in numero superiore a 716 pari ad un ottavo degli elettori del comune di Cumiana al momento della proposizione; il consiglio comunale di Cumiana convocato dal sindaco ai sensi del punto 13 dell'articolo 23 del regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini doveva pronunciarsi per l'ammissibilita' del referendum secondo quanto previsto dal punto 4 dell'articolo 55 dello statuto comunale; detto comma prevede «Sull'ammissibilita' del referendum decide il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Tale giudizio e' limitato alla verifica dell'osservanza dell'articolo 53 comma 3 dello Statuto e del comma 2 del presente articolo»; il consiglio comunale nella seduta del 21 febbraio 2000 non ammettendo, a maggioranza, il referendum ha posto in essere una grave violazione di legge, poiche' non si e' limitato a verificare quanto di sua competenza, come specificato dalla citata norma, ma, ha voluto provvedere con una valutazione circa l'opportunita' di effettuare la consultazione generale; al di la' del tenore letterale della norma, l'esatta interpretazione deriva anche da una corretta logica sistematica del testo, infatti, se il giudizio del consiglio non fosse limitato alla regolarita' formale del disposto di cui al punto 3 dell'articolo 53 e del punto 2 dell'articolo 54, lo Statuto stesso prevederebbe la possibilita' di referendum consultivo solo nel caso in cui fosse d'accordo la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (o non fosse contraria la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nel caso di iniziativa popolare), determinando l'assoluta inutilita' della previsione di iniziativa popolare; il comportamento del consiglio comunale, anche in considerazione degli interventi del sindaco e degli assessori, appare un atto di gravissima lesione dei diritti nascenti dallo statuto, norma fondamentale che dovrebbe regolare le decisioni amministrative, un atto di imperio teso a limitare ogni possibilita' di partecipazione democratica, tanto piu' grave quanto avvallata da quasi la totalita' degli appartenenti al consiglio comunale trincerati a tutela di un P.R.G.C. che non si vuole sottoporre al vaglio della cittadinanza -: se, a parere del Ministro interrogato, il consiglio comunale di Cumiana poteva, ignorando il disposto dell'articolo 55 punto 4 dello Statuto prevaricare le proprie competenze trasformando il giudizio vincolato di ammissibilita' del referendum in un giudizio di opportunita', rendendo vano il lavoro effettuato dal comitato e di fatto inapplicabile la norma dello Statuto che prevede l'indizione dei referendum consultivi per iniziativa popolare; quali iniziative avra' intenzione di intraprendere al fine di ripristinare la legalita' e i diritti democratici dei cittadini sottoscrittori. (4-29424)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/29424 presentata da GARDIOL GIORGIO (MISTO) in data 20000406" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . _:Bf018c01e6d2333d2376eb92ba9e584d8 "Da notizie acquisite risulta che, a seguito di esposto presentato in data 15 dicembre 1999 dal comitato promotore del referendum consultivo sul piano regolatore generale comunale di Cumiana (TO), con il quale venivano segnalati comportamenti ostruzionistici da parte della civica amministrazione, si e' provveduto tramite la competente prefettura, a richiamare l'attenzione del sindaco affinche' fosse garantita la libera espressione della partecipazione popolare che e', oltre che un preciso dovere dell'amministrazione, anche una forma di tutela dell'interesse pubblico generale. Risulta, inoltre, che il medesimo comitato promotore del referendum consultivo comunale abbia presentato analoghi esposti anche all'autorita' giudiziaria per gli eventuali profili di competenza. In data 18 marzo 2000 e' stato inviato alla prefettura di Torino un ulteriore esposto del comitato referendario di Cumiana nel quale, nel rappresentare l'illegittimita' della deliberazione con la quale il consiglio comunale ha dichiarato inammissibile il referendum consultivo, veniva richiesta la nomina di un commissario ad acta per ripristinare il rispetto delle norme statutarie e consentire lo svolgimento della consultazione. Al riguardo e' stato fatto presente agli esponenti che, pur ritenendo condivisibili le osservazioni dai medesimi effettuate, la valutazione degli eventuali profili di illegittimita' degli atti adottati dal consiglio comunale esula dalle competenze istituzionali di questa Amministrazione, restando peraltro attribuita alla giurisdizione amministrativa in sede di ricorso al T.A.R. nei termini di legge. In punto di diritto si rileva che nella fattispecie considerata, non vi sono i presupposti per iniziative di tipo autoritativo, ovvero sanzionatorio, da parte dell'Amministrazione dell'Interno, come prospettato dall'interrogante. Infatti, il vigente ordinamento limita a poche fattispecie particolarmente gravi l'intervento autoritativo del Ministro dell'Interno, tendente alla rimozione o sospensione degli amministratori degli enti locali, ovvero all'invio di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, in sostituzione degli organi istituzionali. Al di fuori di tali ipotesi (tassativamente prescritte) di violazioni di estrema gravita', il comportamento degli amministratori comunali non e', in base all'ordinamento, censurabile da parte dell'Amministrazione dell'Interno. Non e' prevista, inoltre, alcuna competenza di questa Amministrazione per cio' che concerne l'ordinario controllo sugli atti degli enti locali, che non e' legittimata, pertanto, a compiere accertamenti in ordine alla legittimita' dei suddetti atti. In conclusione non si puo' che condividere la posizione assunta dalla prefettura di Torino la quale, nel pronunciarsi in relazione ad esposti inoltrati dal comitato referendario di Cumiana, ha rappresentato agli esponenti che \"la valutazione degli eventuali profili di illegittimita' degli atti adottati dal consiglio comunale di Cumiana, esula dalle competenze istituzionali della prefettura, restando peraltro attribuita alla giurisdizione amministrativa in sede di ricorso al T.A.R. nei termini di legge\". Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini." . _:Bf018c01e6d2333d2376eb92ba9e584d8 "20001107" . _:Bf018c01e6d2333d2376eb92ba9e584d8 "SOTTOSEGRETARIO DI STATO MINISTERO DELL'INTERNO" . _:Bf018c01e6d2333d2376eb92ba9e584d8 .