"INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/29385 presentata da BORGHEZIO MARIO (LEGA NORD PADANIA) in data 20000405" . . "4/29385" . . _:B75b68d8c8c6936dc759c34bc12cd372b . . "2014-05-15T12:39:23Z"^^ . "1"^^ . . "Ai Ministri della giustizia e per la solidarieta' sociale. - Per sapere - premesso che: e' nota la vicenda di Gennaro Cannavacciuolo, il quale, entro' nella famiglia di Mandato Rosa, detta la Santona di Melito, di cui aveva sposato la figlia Patrizia Fioletti, ed era cosi' venuto a conoscenza dei fatti per cui oggi detta Mandato ed il suo clan sono sottoposti al giudizio della Corte d'assise di Roma, in cui e' principale teste a carico; a seguito di tale sua presa di coscienza egli fu cacciato brutalmente dalla casa coniugale e pote' rivedere la figlia appena nata, e tenutagli nascosta a mo' di ricatto per ottenere il suo silenzio, solo nove mesi dopo, a seguito di provvedimento del tribunale dei minori e di indagini di polizia; la bambina dai nove mesi ai quattro anni era vissuta con lui e con i suoi genitori, per esser loro brutalmente strappata a seguito di contrastanti decisioni del tribunale di Roma e della Corte d'appello minorile, in conseguenza di perizia d'ufficio, per la cui disinvoltura pende procedimento penale; il nonno paterno, esasperato dalla situazione e dalla difficolta' di vedere la nipotina, concessa al padre, con cui era vissuta fino ai quattro anni, per due ore la settimana in ambiente protetto, ha ucciso la nuora, che Gennaro Cannavacciuolo, assurdamente incriminato come mandante di tale omicidio ed arrestato, e' stato poi rinviato a giudizio, nonostante che un motivatissimo decreto del tribunale del riesame smentisse platealmente una per una le argomentazioni del pubblico ministero, e la sua assoluta estraneita' e' stata confermata dalla II Corte d'assise di Roma il 23 marzo 2000; nel frattempo la bambina Rossella Cannavacciuolo e' stata custodita da due anni e finora presso un istituto religioso, quale orfanella, consentendo al padre di vederla per due ore stentate una volta la settimana, in quanto i giudici della Corte d'appello minorile di Roma, competente per territorio, attendevano la condanna del Cannavacciuolo per rendere la bambina adottabile ed affidarla alla famiglia della suddetta Santona; emessa la decisione assolutoria della Corte d'assise, il Cannavacciuolo l'ha depositata presso la cancelleria della Corte d'appello minorile insieme con un'istanza perche' questa ponesse immediato termine alla persecuzione contro Rossella e contro di lui, in quanto non v'era piu' motivo rimanessero separati, e che essa e' stata respinta; analoga istanza presentata, 'nel precipuo interesse della minore' da parte del procuratore generale dottor Francesco Paolo Lanzara, volta ad ottenere una congrua anticipazione dell'udienza, eminentemente dilatoria, fissata per il 12 maggio 2000, e' stata pur essa respinta dal presidente della Corte d'appello minorile che neppure ha voluto prendere in considerazione la richiesta che, almeno per le feste pasquali, figlia e padre potessero ricongiungersi; ad avviso dell'interrogante e' necessario, anche in applicazione del dettato costituzionale (articolo 29), porre immediato termine a tale persecuzione e consentire l'immediata riunione della famiglia di Rossella e Gennaro Cannavacciuolo -: se alla luce dei fatti esposti in premessa non intenda disporre una immediata indagine ispettiva presso il tribunale e la Corte d'appello minorile di Roma per accertare le gravi irregolarita' denunciate. (4-29385)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/29385 presentata da BORGHEZIO MARIO (LEGA NORD PADANIA) in data 20000405"^^ . "BORGHEZIO MARIO (LEGA NORD PADANIA)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "20000405-20001009" . _:B75b68d8c8c6936dc759c34bc12cd372b "Con l'atto ispettivo indicato, l'interrogante, richiamata la complessa vicenda umana e giudiziaria in cui risulta coinvolta la figlia minorenne di Cannavacciuolo Gennaro, sollecita l'immediata restituzione della piccola al padre e lo svolgimento di apposita inchiesta presso il Tribunale e la Corte di Appello di Roma - Sezione minorenni al fine di accertare le gravi irregolarita' denunciate. Al riguardo e' stato interessato il competente Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile che ha comunicato che le varie questioni integranti la fattispecie sono state trattate in maniera congrua ed approfondita, e che i provvedimenti giurisdizionali adottati appaiono coerenti con quanto emerso in sede giudiziaria e conformi alle previsioni normative. Con specifico riguardo al procedimento pendente presso la Sezione Minorenni della Corte di Appello di Roma, relativo all'affidamento della minore al padre, risulta che non e' stato possibile procedere ai sensi dell'articolo 332 del codice di procedura civile restituendo la potesta' genitoriale al Cannavacciuolo, in quanto il medesimo e' ancora ritenuto fonte di possibile pregiudizio per lo sviluppo della minore. In proposito va precisato che ai sensi del citato articolo di legge il giudice puo' reintegrare nella potesta' il genitore che ne e' decaduto quando, cessate le ragioni che avevano determinato la decadenza risulti anche escluso ogni pregiudizio per il figlio. Persistendo a giudizio della Corte di Appello di Roma, pericolo per la minore e' stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, volta a verificare il grado di capacita' del Cannavacciuolo a allevare e educare la prole. Gli accertamenti peritali sono tuttora in corso e il rinvio dell'udienza al 22 settembre 2000 non ha avuto evidentemente finalita' dilatorie attesi i tempi tecnici necessari per il deposito della relazione peritale. Al riguardo si segnala che i consulenti tecnici hanno chiesto il termine di novanta giorni a decorrere dall'inizio delle operazioni peritali fissato per il 16 giugno 2000, termine che verra', quindi, a scadere il successivo 16 settembre. L'udienza fissata e' quindi quella immediatamente successiva alla scadenza del suddetto termine. Sulla base delle risultanze di quanto sopra puo' dunque escludersi la sussistenza di elementi che possono giustificare iniziative di specifica competenza del Ministero della Giustizia nei confronti delle autorita' giudiziarie che a vario titolo si sono occupate della vicenda, in merito al cui sviluppo peraltro non sembra essere utilmente invocabile l'articolo 29 della Costituzione, relativo al riconoscimento dell'assoluta parita' morale e giuridica dei coniugi a garanzia dell'unita' familiare. Il Ministro della giustizia: Piero Fassino." . _:B75b68d8c8c6936dc759c34bc12cd372b "20000911" . _:B75b68d8c8c6936dc759c34bc12cd372b "MINISTRO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA" . _:B75b68d8c8c6936dc759c34bc12cd372b . _:B75b68d8c8c6936dc759c34bc12cd372b .