INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/28388 presentata da RUZZANTE PIERO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20000211

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Ai Ministri dell'interno e per i beni e le attivita' culturali. - Per sapere - premesso che: in merito alla richiesta da parte della Ctra di aprire la nuova cava '4 strade' a Thiene (Vicenza) in localita' Rozzampia, occorre tenere presente l'ordine del giorno che la Conferenza dei Capigruppo del Consiglio comunale di Thiene ha approvato in data 7 ottobre 1999, i cui contenuti sono i seguenti: la zona agricola del comune di Thiene non esclusa dall'attivita' di cava e' pari a Kmq 11.250. La superficie complessiva compromessa dall'attivita' di cava e' di 424.800 mq pari a 3,7 per cento del territorio agricolo. Tutti i comuni confinanti con Thiene (Montecchio Precalcino, Marano, Zugliano, Malo, Zane') sono interessati da una ultra trentennale attivita' di escavazione con situazioni analoghe se non peggiori; la cosiddetta ricomposizione 'ambientale' attuata nelle cave esaurite si e' limitata ad interventi di superficie con uso di materiali di dubbia qualita' e comunque totalmente insufficienti a ricostruire sull'area un 'assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione delle possibilita' di riuso del suolo' (articolo 14 L.R. 44 del 1982). Cio' nonostante le cave sono state dichiarate estinte, con conseguente diminuzione di percentuale di escavato rispetto al territorio agricolo e dando cosi' la possibilita' di aprire in continuazione e senza limite prefissato nuove cave fino ad una totale distruzione del territorio agricolo; sia il Ptrc, Piano territoriale Regionale di Coordinamento, pubblicato sul Bur n. 93 del 24 settembre 1992, sia il Ptp, il Piano Territoriale Provinciale, dettano norme di salvaguardia di queste zone. Il Ptrc prevede, all'articolo 17 delle norme di attuazione, che: 'fino all'approvazione del Prac, eventuali autorizzazioni o concessioni vengano rilasciate su parere favorevole del Comune e della Provincia, anche attivando gli accordi di programma, previsti dalla legge 142 del 1990; l'articolo 12 di tale Ptrc, che detta direttive per le aree ad elevata vulnerabilita' ambientale per la tutela delle risorse idriche, inserisce tra queste anche le aree interessate dall'attivita' di cava. Ancora, il Ptp (adottato dalla giunta provinciale con deliberazione n. 19531 del 12 maggio 1998) oltre a prevedere che: '... e' necessaria un'accurata stima dei fabbisogni ed insiemi estrattivi evitando l'apertura di nuove cave...' ha ricompreso l'area di cui sopra nella 'zona di ricarica degli acquiferi con indice di vulnerabilita' elevato' (articolo 13 delle Norme di attuazione). L'indagine geologica allegata alla variante generale del P.R.G., adottato con deliberazione di C.C. n. 70 del 30 giugno 1998, ha precisato che l'attivita' di cava esercitata nel Comune di Thiene presenta, in talune aree, un rischio molto elevato nei riguardi della protezione delle risorse idriche sotterranee; l'area oggetto di richiesta di apertura della nuova cava e' accessibile unicamente da strade comunali inadeguate al passaggio di carichi pesanti. La sezione della carreggiata e' particolarmente ristretta ed e' compresa tra i tre ed i cinque metri. Il fondo e' idoneo solamente al passaggio di carichi leggeri. Le vie in questione sono interessate solamente dal traffico locale compresi bambini e ragazzi che si recano nel centro cittadino attraverso via Rozzampia unica via di collegamento tra la frazione e la Citta'. E' quindi evidente che il traffico pesante, oltre a non essere tollerato dalla rete esistente, sarebbe oltremodo pericoloso per la viabilita' ordinaria, oltre che il grande disturbo a causa dell'impatto acustico e dell'imbrattamento da polveri per gli abitanti degli edifici esistenti, come gia' evidenziato nel parere negativo alla richiesta di apertura cava espresso dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl n. 4 il 12 dicembre 1995; ai limiti della cava Ranzolin ancora in attivita' e' presente un antico fabbricato rurale di grande valore architettonico noto come Ca' Recanato soggetto a vincolo di tutela monumentale ai sensi dell'articolo 1 della legge 1^ giugno 1939 n. 1089, posto con decreto ministeriale 29 novembre 1977, trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Schio il 7 febbraio 1978, intestato alla ditta S.i.g. di Sandrigo, ed il cui ambiente circostante e' gia' stato gravemente compromesso dalle escavazioni effettuate sul lato nord-est. Negli anni 1980 la Sprintendenza si e' piu' volte espressa con segnalazioni ed ordinanze per la conservazione ed il ripristino del fabbricato. Di fatto pero' l'edificio si trova ancora in grave stato di degrado. L'apertura della nuova cava sul lato immediatamente a sud-ovest darebbe il definitivo 'colpo di grazia' al fabbricato sia per la totale distruzione dell'ambiente in cui si inserisce sia per la sua precaria stabilita'. Per la presenza del citato vincolo e' necessario che la richiesta di apertura della nuova cava sia subordinata anche all'acquisizione di idoneo parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Verona; in riferimento al fabbricato rurale Ca' Tonazzo (Ca' Recanato), il ministero per i Beni Culturali e Ambientali con nota n. 6464 III E del 3 luglio 1990 si esprimeva favorevolmente al mantenimento del vincolo ex articolo 1 della legge 1^ giugno 1939 n. 1089 imposto con decreto Ministeriale del 28 novembre 1977; inoltre, il Ministero prevedeva l'opportunita', data la presenza di attivita' para - industriali sulle porzioni di territorio finitime al bene, di avviare una urgente procedura per l'impostazione di un congruo vincolo di rispetto ex articolo 21 della citata legge 1089 del 1939 -: quale sia il parere del Governo in merito al fatto specifico sopra esposto e, piu' in generale, in merito alla necessita' di una piu' 'stretta' regolamentazione delle attivita' di cava, al fine di evitare conseguenze negative sul piano ambientale; se il Governo intenda avviare, nel piu' breve tempo possibile, una urgente procedura per l'imposizione di un congruo vincolo ex articolo 21 della legge 1089 del 1939 sul fabbricato rurale 'Ca' Tonazza' (Ca' Recanato) e sull'area circostante. (4-28388)
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