INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/28057 presentata da PARRELLI ENNIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20000127
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_28057_13 an entity of type: aic
Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri. - Per sapere - premesso che: l'articolo 1 n. 3 della abrogata legge n. 555 del 1912 sulla cittadinanza stabiliva che sono da considerarsi 'cittadini italiani' i nativi del territorio metropolitano, da genitori ignoti o privi di una cittadinanza straniera; l'articolo 15 della predetta legge equiparava il territorio delle Colonie '...al territorio del Regno... salvo le disposizioni delle leggi speciali che le riguardano...'; tali disposizioni speciali promulgate nel 1919 ribadivano lo status italiano, conferito alla popolazione del territorio e ne salvaguardavano i privilegi (ad esempio, il mantenimento dello statuto personale) garantiti con il proclama di occupazione della Libia; le leggi successive (articoli 33 e 34 del regio decreto-legge 3 dicembre 1934 n. 2012) stabilivano, fra l'altro, che i nativi ed i residenti di Libia si 'presumono' cittadini italiani libici, ove non risultino possessori di uno status straniero; la legge n. 70 del 1939 aggregava il territorio libico a quello metropolitano e, conseguentemente, la Libia diveniva provincia italiana; la legge n. 25 del 1944 (estesa alla Libia con il proclama n. 128 del 1945 delle forze di occupazione alleate) abrogava tutte le discriminazioni razziali contenute nella legislazione dell'anteguerra, abrogazione definitivamente assorbita dall'articolo 3 della nostra Costituzione. il Ministro dell'interno, con la Determinazione 4 marzo 1987, poneva fine alle tergiversazioni dei suoi predecessori disponendo il riconoscimento dello status italiano optimo iure a tutti gli ex italo libici che comprovassero - mediante atto di notorieta', in assenza dell'apposito certificato - il precedente possesso della cittadinanza anzidetta e la mancata assunzione di quella del nuovo Stato libico. Conseguentemente i nativi di Libia, privi di nazionalita' straniera, acquisivano automaticamente lo status civitatis previsto dall'articolo 1 n. 3 della legge n. 555 del 1912; il Ministero dell'Interno verbalmente asserisce che: gli ex italo libici avrebbero perduto il diritto alla qualifica di cittadini con la rinuncia italiana alla sovranita' sulla Libia convenuta con il Trattato di Pace del 10 febbraio 1047; la Determinazione 4 marzo 1987 dal Ministro dell'interno sarebbe stata adottata all'unico scopo di tenere fede ad alcune Risoluzioni delle Nazioni Unite anziche' recepire giustamente le pronunce della magistratura; cosi' obliterando che nessuno (di qualsiasi fede o estrazione etnica puo' essere ridotto allo stato di apolida) - Cassazione Civile n. 191 del 1962 Sezioni Unite n. 2035 del 1967); il Consiglio di Stato, la corte d'appello di Roma ed il Tribunale di Roma, richiamandosi ad altri precedenti giudicati, davano, a loro volta, per improduttiva di effetti la imposizione dello status straniero ad un qualsiasi nostro connazionale; il ministero dell'interno, al fine di dare pratica attuazione alle pronunce anzidette e d'accordo con gli affari esteri, disponeva la reintegrazione nello status italiano di tutti i connazionali emigrati in Israele e quivi investiti d'autorita' della cittadinanza di quello Stato; tuttavia, sui ruoli dei Tribunali persistono tuttora altri procedimenti che inutilmente appesantiscono il lavoro dei Magistrati con notevole danno per gli interessati a causa dei tempi lunghi di svolgimento del processo e per il non indifferente onere delle spese e degli onorari; risulta palese l'incoerenza del Ministero per il differente giudizio espresso sulle istanze di 'non ebrei' e di 'ebrei' tutti innegabilmente ex italo libici (articoli 33 e 34 del regio decreto-legge n. 2012) rimpatriati dalla Libia e/o da Israele, residenti in Italia da decenni, tanto e' vero che: a coloro che avanzano istanza di riconoscimento del proprio status italiano (nelle forme indicate dalla direttiva Sca'lfaro) il Ministero replica con fantasiose se non ridicole motivazioni invitando l'interessato a ricorrere al Magistrato pur non disconoscendogli il possesso dei requisiti richiesti; nei confronti di coloro che ricorrono direttamente al Giudice, lo stesso ministero, a mezzo dell'Avvocatura, chiede la condanna alle spese di causa ... perche' avrebbero potuto conseguire lo stesso scopo con il solo ricorso amministrativo; ad altri ex italo libici (non ebrei) che volontariamente hanno acquistato uno status straniero per neutralizzazione il Ministero riconosce il diritto al riacquisto dello status italiano avendo trascorso sul territorio dello Stato il periodo prescritto dall'articolo 9 della legge n. 555 del 1912; ad altri, ancora, ebrei ex italo libici non naturalizzati, nega tale diritto pur essendo gli stessi in possesso dei requisiti dettati dalle Direttive Ministeriali nonche' residenti in Italia da decenni. In altre parole, perche' 'ebrei' gli si nega tale diritto, contraddicendo palesemente la decisione adottata a favore di un soggetto ex italo libico 'non ebreo', violando il dettato costituzionale (articolo 3), le norme di esecuzione della legge n. 91 del 1992 ed il contenuto delle circolari ministeriali denominate 'Linee illustrative' sull'automatico riacquisto dello status italiano ove non intervenga una tempestiva inibizione del ministero e/o un chiaro rifiuto della parte interessata -: se non sia possibile rimediare a questa incresciosa ed innaturale situazione procedendo: a) alla immediata revoca della direttiva n. 23 datata 3 giugno 1968 diramata dal ministero degli affari esteri; b) alla contestuale restituzione agli ufficiali di stato civile ed ai consolati dei compiti loro affidati dalla legge che regola la tenuta dei registri anagrafici e dalle Istruzioni Ministeriali; c) al riesame di tutte le istanze respinte di ebrei ex italo libici decidendone le sorti coerentemente e rispettando gli indirizzi giurisprudenziali e le Direttive ministeriali; se e quali iniziative il Governo e in specie il ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri intendano adottare per porre rimedio alle incresciose situazioni enunciate che assumono un odioso sapore di perdurante discriminazione razziale. (4-28057)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/28057 presentata da PARRELLI ENNIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20000127
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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2014-05-15T12:32:59Z
4/28057
PARRELLI ENNIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO)