INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/27896 presentata da APOLLONI DANIELE (UNIONE DEMOCRATICA PER L'EUROPA) in data 20000119
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_27896_13 an entity of type: aic
Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: in riferimento alla legislazione antiriciclaggio, il Consiglio dei ministri ha approvato in data 17 settembre 1999 il decreto legislativo che comportera' sicure ripercussioni sul settore orafo, argentiero e gioielliero; tra le attivita' individuate dal provvedimento in esame come 'particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio' vi sono quelle del commercio (compresa l'importazione e l'esportazione) di oro greggio per finalita' industriali o di investimento, fabbricazione, mediazione e commercio (comprese l'importazione e l'esportazione) di oggetti preziosi, nonche' la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, ossia l'intero settore delle imprese del settore orafo, argentiero e gioielliero con l'unica eccezione dei rappresentanti ed agenti di commercio di oggetti preziosi; tutte le imprese del settore individuate dal nuovo decreto legislativo hanno gia' una serie di adempimenti da osservare, definiti da normative da tempo in vigore (principalmente il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), tendenti a controllare operazioni 'che possano risultare sospette' e che comportano per le aziende orafe, argentiere e gioielliere, scritture e obblighi precisi e determinati che gia' quindi rappresentano precisi controlli sulle attivita' poste in essere; al di la' comunque di questa riflessione complessiva, occorre evidenziare, in riferimento al decreto legislativo approvato il 17 settembre 1999, anche che il Governo ha ritenuto ricomprendere, tra le attivita' economiche 'particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio' anche la fabbricazione ed il commercio di oggetti preziosi; a tal proposito si sottolinea che non risulta, al momento, che in nessun altro Stato membro dell'Unione europea la fabbricazione ed il commercio di oggetti preziosi sia stato ricompreso tra le attivita' di cui all'articolo 12 della direttiva 91/308/Cee; le imprese di fabbricazione e/o di commercio di oggetti preziosi, ad eccezione delle imprese iscritte nell'albo delle imprese artigiane, devono essere in possesso, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di apposita licenza rilasciata dal questore; non si comprende, quindi, l'estensione della normativa antiriciclaggio alle operazioni compiute tra tali imprese (ad esempio la cessione di beni tra fabbricante e commerciante all'ingrosso): sia perche' delle stesse esiste gia' documentazione ai fini fiscali, sia perche' si presume che l'autorita' di pubblica sicurezza non rilasci proprie autorizzazioni a soggetti dediti al riciclaggio di capitali di provenienza illecita; per quanto concerne il commercio al minuto di oggetti preziosi (diretto, quindi, al privato consumatore), il Governo resuscita l'obbligo di identificare e registrare l'acquirente, gia' previsto dai primi quattro commi dell'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui la Corte costituzionale, con sentenza del 28 giugno 1963, n. 121, aveva dichiarato l'illegittimita', nella parte riguardante operazioni su oggetti preziosi nuovi, in quanto contrastanti con gli articoli 3 e 41 della Costituzione; cio' premesso, detto articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede che non possano compiersi operazioni 'se non con le persone provviste della carta di identita' o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato' e, quindi, esclude la possibilita' di vendere a cittadini stranieri; non si vede, infine, come l'acquisto di oggetti preziosi possa essere definita una attivita' 'particolarmente suscettibile di utilizzazione a fini di riciclaggio' vista la profonda differenza (quasi sempre superiore al 40 per cento, data l'incidenza dell'Iva, del ricarico commerciale e, il piu' delle volte, della manifattura) tra il costo di acquisto ed il realizzo in caso di rivendita dell'oggetto; se si e' inteso far riferimento solo all'alto valore dei prodotti, non si comprende perche' non siano state contemplate altre merceologie che presentano l'identica caratteristica (ad esempio la pellicceria); il Governo, peraltro, nel confermare l'interpretazione gia' fornita con l'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, circa la non obbligatorieta' della licenza di pubblica sicurezza (ex articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) per le imprese iscritte nell'albo delle imprese artigiane, ricomprende tali imprese tra quelle soggette ad adempiere a quanto prescritto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il quale, invece, testualmente recita 'I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127...'; delle due l'una: o le imprese orafe, gioielliere ed argentiere non sono tenute al possesso della licenza di pubblica sicurezza ex articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e, quindi, non rientrano tra i soggetti previsti dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, o, qualora rientrino nei soggetti tenuti al rispetto dell'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, automaticamente ad esse deve applicarsi anche quanto prescritto dall'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, cio' fatto sempre salvo il giudizio di incostituzionalita' di cui sopra; il Governo, inoltre, non piu' tardi dello scorso giugno (legge 25 giugno 1999, n. 205), ha ricevuto delega dal Parlamento per depenalizzare il 'commercio non autorizzato di cose preziose' (articolo 705 del codice penale), il quale, pertanto, diverra' un illecito amministrativo punibile con una sanzione pecuniaria non superiore a lire 5 milioni; si ritiene, ovviamente, che il commerciante 'non autorizzato' (e, quindi, non in possesso della licenza ex articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) non provvedera' ad identificare e registrare la propria clientela e ad esso potra' essere comminata solo una sanzione pecuniaria inferiore a 5 milioni di lire, mentre il commerciante 'autorizzato' (cioe' in possesso della licenza di pubblica sicurezza) che ometta di identificare e registrare il proprio cliente potra' essere punito con una multa da lire 5 milioni a lire 25 milioni, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, di natura penale; appare dunque evidente che il testo del provvedimento sia confuso, di difficile interpretazione e, per quanto riguarda il ricordato richiamo all'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, viziato da illegittimita' costituzionale; il provvedimento in esame pone a carico delle imprese del settore orafo, gioielliero ed argentiero un ulteriore adempimento burocratico, senza che questo possa avere una reale incidenza nella lotta contro il riciclaggio di denaro sporco, visti gli improbabili controlli delle registrazioni effettuate negli oltre 24.000 punti di vendita sparsi sul territorio nazionale; per le imprese vi sara', inoltre, l'onere derivante da una adeguata conservazione di tali registrazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (tutela della privacy), per evitare un uso improprio dei dati raccolti -: se ritenga opportuno adottare adeguate misure rivolte a scongiurare ripercussioni ai danni del settore orafo, argentiero e gioielliero causati dal decreto legislativo di cui sopra; (4-27896)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/27896 presentata da APOLLONI DANIELE (UNIONE DEMOCRATICA PER L'EUROPA) in data 20000119
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APOLLONI DANIELE (UNIONE DEMOCRATICA PER L'EUROPA)