"GRAMAZIO DOMENICO (ALLEANZA NAZIONALE)" . "2014-05-15T12:30:19Z"^^ . . "4/27510" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/27510 presentata da GRAMAZIO DOMENICO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19991210" . . . . "19991210-" . "0"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/27510 presentata da GRAMAZIO DOMENICO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19991210"^^ . "Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: nel fallimento n. 55055 Edilcadis srl del 16 novembre 1993 (ingegnere Aurelio Antonelli), pendente presso il tribunale civile di Roma sezione fallimentare, giudice delegato dottor Capozzi, curatore dottor Antonio Di Nardo, avvocato della curatela avvocato Maurizio Calo', notaio dottor Pasquale Cordasco, creditore privilegiato Banco di Napoli, avvocati difensori per i proprietari di via Ardeatina 1060, avvocato Bernardini Roberto, avvocato D'Olimpio Marina, mentre i proprietari interessati sono Paolo Rubino, Marucci Alfonso - Musio Sonia, Guarnaschelli Antonio Pierluigi - Rabellino Loredana, Lostia Marcello - Mennitto Maria Grazia, Remine Roberto - Foschi Stefania, Romani Letizia, Alunni Tullini Alfredo - Palombi Miriam; i suddetti proprietari hanno acquistato con regolare atto di compravendita, davanti al notaio Cordasco Pasquale, via A. Regolo 12D Roma, proposto dalla Societa' Edilcadis srl nella persone dell'ingegner Antonelli Aurelio, gli immobili siti in Roma via Ardeatina, 1060; su alcuni atti di proprieta' risultano trascritti pignoramenti (trascritto l'11 novembre 1992) per lire 40.000.000 circa e (trascritto il 22 dicembre 1992) per lire 42.000.000; non risulta invece trascritto sull'atto di pignoramento immobiliare il prezzo del terreno ipotecato con valore stimato pari a circa 6 miliardi, e' stata cosi' articolata: di lire 13.725.000.000 del 1992; di lire 5.900.000.000 del 1992; di lire 9.375.000.000 del 1991; erogazioni avvenute successivamente all'iscrizione di alcuni pignoramenti; in data 16 novembre 1993 la societa' Edilcadis ha chiesto l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata, ma successivamente il Tribunale di Roma, revocando il concordato preventivo cui la Edilcadis era stata ammessa con decreto del 10 marzo 1994 ne dichiarava il fallimento con sentenza del 18 aprile 1994, considerando come data valida quella del 16 novembre 1993: pertanto tutti i precedenti atti descritti risultano ricompresi entro il primo anno di fallimento; a seguito dell'eccessivo ritardo nella consegna delle case, i legittimi proprietari si sono trasferiti negli immobili intorno all'estate 1993, costretti da problemi economici, sfratti eccetera, precedentemente alla richiesta dell'amministrazione controllata. Detti appartamenti erano sprovvisti dei seguenti servizi: luce, acqua, gas, telefono, fogne, illuminazione stradale, strade; mediante un nuovo autofinanziamento (documentabile) si e' fatto fronte alle sopracitate mancanze ma a tutt'oggi la situazione dei recapiti fognanti risulta essere assolutamente irregolare contrariamente a quanto sarebbe stato dichiarato dal tribunale nella perizia del 22 ottobre 1994; i lotti in questione risultano essere non in regola con le norme urbanistiche in quanto assoggettati a procedure di condono edilizio in ordine a cambi di destinazione d'uso e ad opere edilizie non previste nei progetti licenziati (perizia del tribunale del 19 dicembre 1994); le ville B, C, D, previste come bifamiliari sono state realizzate dalla societa' Edilcadis come quadrifamiliari (perizia del tribunale del 19 dicembre 1994) e come tali rogitate dal notaio Cordasco; la contestazione e' stata elevata alla societa' Edil-cadis che, all'epoca del sopralluogo dei vigili urbani, risultava ancora intestataria di beni (perizia del 19 dicembre 1994), cio' risulta essere assolutamente falso, essendo stati tutti i proprietari denunciati e processati dal tribunale penale di Roma, con le procedure di condono ancora in corso; nel 1997 i suddetti proprietari venivano citati perche' gli fossero revocati gli atti in via principale ai sensi dell'articolo 67, I comma L. F. in quanto il costo dei singoli cespiti risultava non congruo rispetto a quanto effettivamente pagato. L'immobile veniva consegnato come rustico e gli acquirenti provvedevano ad ultimarlo e rifinirlo a proprie spese; agli atti della perizia del 22 ottobre 1994 risultano foto delle abitazioni dalle quali si evince chiaramente che mancano le recinzioni, le strade sono sterrate, i giardini sono cumuli di detriti lasciati dall'Edilcadis; nell'arco di tempo intercorso tra il fallimento dell'Edilcadis del 1994 e l'atto di citazione del 1997, i proprietari hanno provveduto con propri mezzi e con grandi sforzi economici a rendere abitabile l'ambiente in cui vivono attualmente, cosa che non e' stata tenuta in alcun conto dal Tribunale fallimentare che non intende riconoscere neppure un equo indennizzo per i miglioramenti; nel 1997 c'e' stata la citazione ai sensi dell'articolo 67, II comma L. F. per la revocatoria degli atti rogitati per gravissimo inadempimento rispetto all'accollo del mutuo. Anche cio' non corrisponde al vero, in quanto i proprietari, tramite il proprio legale, hanno sollecitato il Banco di Napoli a frazionare il mutuo cui non e' mai seguita risposta; il processo si e' aperto il 27 gennaio 1998 con un primo rinvio in data 13 maggio 1998 ed un secondo previsto per il giugno 2000; sul quotidiano Il Messaggero del 28 novembre 1999 appariva un annuncio che, a seguito di revocatoria degli atti di proprieta', annunciava la vendita all'incanto dei corrispondenti n. 9 lotti (articolo 107 L. F.), del quale non veniva dato alcun avviso ai diretti interessati ne' tantomeno ai legali di parte e, contrariamente a quanto deciso nell'udienza del 13 maggio 1998, si decideva di procedere nei confronti dei proprietari con una vendita fallimentare immediata; i prezzi dell'asta degli immobli fanno capo ad una ulteriore perizia del tribunale di Roma del 13 febbraio 1996 dell'ingegner Coppiello e non allo stato reale in cui ci sono stati consegnati dall'Edilcadis (vedi perizia del 22 ottobre 1994); le perizie dei singoli lotti risultano contenere errori grossolani non rispondendo a criteri di proporzionalita' per cui ci sono grandi difformita' nelle singole valutazioni; nei rogiti delle quadrifamiliari risultano essere state vendute porzioni di \"villino quadrifamiliare\" mentre nelle perizie del Tribunale risultano essere bifamiliari (vedi perizia del 19 dicembre 1994); secondo la perizia del tribunale del 19 dicembre 1994 la sentenza dichiarativa del fallimento non risulta trascritta; inoltre il fascicolo del fallimento esistente presso la sezione fallimentare non risulta depositato presso le esecuzioni immobiliari; i proprietari hanno tutti comperato i suddetti immobili, in via Ardeatina 1060, per uso di propria abitazione. Molti di essi sono, infatti, proprietari di quest'unica casa, tutti capofamiglia con figli anche minori, lavoratori dipendenti; vicende come questa ripropongono il problema della tutela degli acquirenti inconsapevoli e incolpevoli di beni immobili ceduti da soggetti giuridici suscettibili di fallimento -: se non ritenga che la normativa vigente sia del tutto inadeguata a tutelare tali soggetti e richieda una opportuna modifica. (4-27510)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . .