"CANGEMI LUCA ANTONIO (MISTO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/25139 presentata da DE CESARIS WALTER (MISTO) in data 19990726" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/25139 presentata da DE CESARIS WALTER (MISTO) in data 19990726"^^ . _:B53132ac5213c0ad6904e492491e29640 . "4/25139" . . "1"^^ . . "2014-05-15T12:18:19Z"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "DE CESARIS WALTER (MISTO)" . "19990726-19991218" . "LENTI MARIA (MISTO)" . . . "Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: l'Unicobas scuola e' ammesso dal 1993 alle trattative decentrate provinciali del provveditorato di Roma, alla guida del quale si sono negli anni alternati tre diversi provveditori; l'Unicobas ha ottenuto il diritto a partecipare alle trattative, a Roma come in altre province, in forza di un saldo radicamento sindacale, tanto che, insieme alle organizzazioni ad esso federate, Acis e Laspatas, ha 1500 iscritti (10 per cento dei sindacalizzati della provincia di Roma) e raccolse 3700 voti (10 per cento) nelle elezioni di categoria i cui risultati sono stati forniti nel febbraio 1997; l'Unicobas ha elaborato e sottoscritto in questi anni almeno 30 contratti decentrati provinciali aventi valore economico e normativo per i 50.000 lavoratori della scuola della provincia di Roma; con provvedimento unilaterale il provveditore di Roma pro tempore, dottor Paolo Norcia, ha escluso dalla delegazione trattante l'Unicobas scuola, riformulando la delegazione di parte sindacale includendovi solo Cgil, Cisl, Uil e Snals e convocando in data 20 luglio 1999 una riunione di trattativa escludendo il sindacato in parola; la motivazione dell'esclusione dell'Unicobas scuola, sostenuta dal provveditore di Roma, accampa il diritto alla trattativa decentrata provinciale, ai sensi del nuovo Ccnl, solo per i firmatari del Ccnl stesso; tale disposizione ha prodotto grave turbativa negli ambienti della scuola romana e la ferma protesta del sindacato Unicobas, turbativa giustificata dalle disparita' di trattamento che vede, ad esempio, legittimato e presente al tavolo delle trattative un sindacato scuola Uil con 700 iscritti (meno della meta' di quelli dell'Unicobas scuola); l'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, validato \"per converso\" da un referendum che ne ha confermato piena vigenza nel giugno 1995, indica in modo inequivocabile l'avvenuta sottoscrizione di contratti quale elemento principe di riconoscimento della \"maggiore rappresentativita'\"; con sentenza n. 244/96 la Corte costituzionale ha ribadito la costituzionalita' di tale articolo, chiarendo con estrema precisione e puntualita' che e' attributo di \"maggiore rappresentativita'\" l'avvenuta elaborazione e sottoscrizione di contratti nazionali o decentrati aventi incidenza economica e normativa; il dispositivo del decreto legislativo 24 novembre 1997, n. 80 - ancorche' in palese contraddizione con il disposto dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970 perche' non menziona la firma di contratti fra gli elementi di \"maggiore rappresentativita'\" acquisita - non ha neanche potuto trovare applicazione nel comparto scuola dal momento che la verifica sulla rappresentativita' prevista per via elettorale non ha avuto luogo perche' rinviata al dicembre 2000; lo stesso decreto legislativo prevede un ambito tansitorio \"in prima applicazione\", esteso nella scuola sino alla data delle elezioni, che richiede una percentuale di sindacalizzati pari al 10 per cento su base decentrata; l'Unicobas ha comunque proceduto a trattare, senza alcuna obiezione del provveditore di Roma, per tutto l'anno 1998 e sino al mese di luglio del 1999, quindi ben dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 1997; parte dei contratti attualmente in discussione presso il provveditorato agli studi di Roma segue la stessa linea transitoria, in attesa di essere demandata direttamente alle RSU, che verranno elette nelle scuole e discendono in via diretta dal Ccnl del 1995, che ammetteva alle trattative decentrate tutte le organizzazioni sindacali, piu' che dall'ultimo contratto, pensato in funzione delle future RSU; altri accordi e contratti, come ad esempio quello sul diritto allo studio dei lavoratori, perche' riserva di leggi, sono totalmente indipendenti e seguono iter contrattuali autonomi da ambedue i Ccnl e da qualsiasi Ccnl; alcune trattative specifiche ancora da concludersi, come ad esempio quella sull'articolo 71 del Ccnl del 1995, sono state iniziate con la presenza dell'Unicobas scuola, che oggi viene proditoriamente messo nella impossibilita' di continuare il lavoro intrapreso, visto che gli viene negata persino la titolarita' a concludere quanto aveva iniziato; si pone comunque il problema dell'interpretazione autentica dei contratti firmati anche dall'Unicobas, la fattibilita' della quale non e' giuridicamente possibile in assenza di tutte le sigle sottoscrittrici; comunque un contratto, pur essendo la firma dello stesso elemento che declara la capacita' del sindacato ad imporsi alla parte datoriale (si confronti la citata sentenza della Corte costituzionale), in quanto libero patto fra parti datoriali e sindacali, queste ultime aventi interesse oggettivo ad \"eliminare\" concorrenti, non puo' dettare regole e norme in materia di rappresentanza, ne' puo' opinarsi che da libero accordo possa diventare accordo cogente pena la perdita della \"rappresentativita'\" (infatti nella medesima sentenza la Corte costituzionale non parla affatto di firme relative all'ultimo contratto, bensi' a qualsivoglia contratto); l'esclusione dell'Unicobas e' stata chiesta dal sindacato Snals, che ha evidenti motivi per tentare di \"liberarsi\" di un potente concorrente. Quello stesso sindacato che, a sua volta escluso altrettanto proditoriamente dall'Aran dalle trattative decentrate dopo che aveva rifiutato di sottoscrivere il Ccnl del 1995, propose all'epoca una campagna politica e legale contro tale provvedimento sino a che non ottenne la riammissione; un provveditore della scuola della Repubblica e' tenuto a rispettare regole di imparzialita' e non puo' farsi dettare legge da una delle parti sindacali a detrimento di altra parte; qualsiasi contratto decentrato, proprio in virtu' del fatto che e' disposto per l'applicazione in una singola e specifica realta' locale, richiede di logica la discussione con le realta' rappresentative della realta' locale, dovendo adattare norme e diritti a situazioni appunto di carattere locale (ed e' questa la ragione di essere dei contratti decentrati) o adattare al livello locale le linee interpretative contenute nel Ccnl, se da queste dipendenti; il senso di quanto appena detto e' ben contenuto nel progetto di legge sulla rappresentanza sindacale nel sistema pubblico e privato attualmente in discussione alla Camera, dal momento che vi si introduce una soglia di rappresentanza in sede decentrata indipendente dalla soglia nazionale; e' indubbia la rappresentanza dell'Unicobas della scuola nella provincia di Roma; la numerosa giurisprudenza (sentenze relative ai provveditorati di Pisa e Livorno) attesta la buona ragione del sindacato Unicobas, altrove riammesso dalla magistratura dopo analoghi tentativi di estromissione, vittorioso persino a fronte di tre gradi di giudizio, l'ultimo del maggio 1999 -: se non ritenga, stante i fatti, che sia d'uopo e doveroso intervenire presso il provveditore di Roma ai fini della riammissione dell'Unicobas scuola; se non ravvisi la necessita' di un intervento volto alla riammissione dell'Unicobas alla trattativa decentrata del provveditorato di Roma per salvaguardare un buon diritto democratico ed impedire al tempo stesso la sedimentazione di motivi seri di turbativa della scuola romana, resi possibili a causa della mancata rappresentanza sindacale in sede di trattativa decentrata di una precentuale pari circa al 30 per cento dei sindacalizzati, percentuale derivante dalla esclusione anche di altre sigle non firmatarie del Ccnl, come la Gilda, espunta unitamente all'Unicobas. (4-25139)" . . . . _:B53132ac5213c0ad6904e492491e29640 "In ordine alla interrogazione parlamentare in esame si fa presente quanto segue. Il decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 recante \"Modificazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 in materia di contrattazione collettiva e di rappresentativita' sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59\" ha riconosciuto - in attuazione della previsione della legge delega - piena soggettivita' ed autonomia alle pubbliche amministrazioni ai fini della contrattazione collettiva nazionale e integrativa ed ha provveduto contestualmente alla determinazione dei criteri oggettivi e di misurazione della rappresentativita' sindacale delle Organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico e cio' sia per la partecipazione alla contrattazione collettiva che per la titolarita' e l'esercizio dei diritti sindacali nei luoghi di lavoro. Per effetto delle disposizioni contenute in detto decreto viene meno ogni discrezionalita' dell'Amministrazione la quale si limita a verificare attraverso un mero accertamento tecnico la sussistenza obiettiva dei dati richiesti per misurare il grado di rappresentativita' sindacale. In particolare l'articolo 8 del citato d.l.vo n. 396/97 (integrato dall'articolo 44 del d. l.vo 80/98) contiene una serie di disposizioni sulla cui immediata precettivita' non possono sorgere dubbi attesa la disposizione di cui al comma 3 che recita: \"i criteri del presente decreto legislativo in materia di rappresentativita' sindacale sostituiscono qualsiasi diverso criterio sulla rappresentativita' delle confederazioni o delle organizzazioni sindacali richiamato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29\". Ai sensi del citato articolo 8, comma 1, lettera b) del d.l.vo n. 396/97, sono stati individuati nella fase di transizione nuovi criteri di accertamento della rappresentativita' sindacale: per l'ammissione alle trattative nazionali: \"l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentativita' non inferiore al 4 per cento nel medesimo comparto o area, tenendo conto del solo dato associativo, e le confederazioni alle quali esse siano affiliate\"; per la contrattazione in sede decentrata: \"le pubbliche amministrazioni ammettono alla contrattazione collettiva in sede decentrata le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi vigenti, a condizione che abbiano la rappresentativita' richiesta dalla presente disposizione per essere ammessi alle trattative per il rinnovo dei medesimi (ndr. 4 per cento delle deleghe) ovvero che pur non avendo tale rappresentativita' minima nel comparto, contino nell'amministrazione o ente interessato, un numero di deleghe non inferiore al 10 per cento del totale dei dipendenti\". Successivamente, in data 26 maggio 1999 e' stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale del comparto scuola che ha individuato sia le strutture contrattuali ed i rapporti tra i diversi livelli (artt. 4, 5 e 6) che i relativi soggetti trattanti (articolo 9). In particolare, per quanto attiene la delegazione trattante, al II punto del citato articolo 9 viene precisato, che, la parte sindacale e' costituita \"dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmataria del presente C.C.N.L\". Si precisa inoltre che la contrattazione collettiva integrativa, ai sensi del comma 4 dell'articolo, 1 del decreto leg.vo 396 del 4 novembre 1997, si svolge \"sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono...\" e che ai sensi del medesimo articolo comma 5 \"le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti\". La circostanza, poi, che gli Unicobas scuola abbiano sottoscritto alcuni contratti decentrati provinciali non ha alcun rilievo ai fini della determinazione della rappresentativita' e del diritto dell'esercizio dei diritti sindacali che trovano in essa la loro legittimazione. Infatti, come gia' detto, il criterio storico della sottoscrizione dei contratti collettivi, intesi dalla normativa in questione certamente come \"nazionali\" e' stato salvaguardato dal legislatore delegato, nella fase transitoria, con riferimento alla contrattazione decentrata, ma congiuntamente al criterio associativo ricavabile dal possesso di una percentuale minima di deleghe. In tutti gli altri casi la sottoscrizione di precedenti contratti collettivi o aziendali non costituisce elemento di qualificazione della rappresentativita' sindacale. Per quanto su esposto il Provveditore agli Studi di Roma nell'escludere dalla delegazione trattante l'UN.I.C.O.B.A.S. Scuola ha correttamente applicato la suindicata normativa e adempiuto inoltre ad un obbligo assunto con il contratto collettivo del 26.5.1999. Giova precisare, infine, che avverso l'operato del Provveditore agli Studi di Roma detto sindacato ha proposto ricorso che e' stato rigettato dal giudice designato in data 21 settembre 1999. Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer." . _:B53132ac5213c0ad6904e492491e29640 "19991203" . _:B53132ac5213c0ad6904e492491e29640 "MINISTRO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE" . _:B53132ac5213c0ad6904e492491e29640 . _:B53132ac5213c0ad6904e492491e29640 .