INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/23982 presentata da STORACE FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990519

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_23982_13 an entity of type: aic

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: i buoni di benzina dell'Agip Petroli vengono pagati dal cliente nel momento dell'acquisto, sia esso un privato, un ente o un ministero, per cui le societa' petrolifere rientrano subito del denaro corrispondente al valore imposto sul buono, indipendentemente da quando gli stessi verranno utilizzati; la durata del titolo, evidenziata sul retro del buono e' sempre di un anno: infatti sul retro c'e' scritto "il presente buono dovra' essere utilizzato oppure restituito per la sostituzione con altro buono, entro il 31 dicembre 1999. La perdita del buono e' a rischio e pericolo del possessore"; ovviamente la scadenza e' in base all'anno di riferimento: per l'anno scorso era il 31 dicembre 1998, ed il possessore del buono, appunto perche' lo ha pagato, ha la possibilita', se non lo ha utilizzato alla scadenza del 31 dicembre di ogni anno, di restituirlo all'Agip Petroli e cambiarlo per l'anno nuovo; e' da tenere presente che il buono ha un controvalore per l'acquisto carburante espresso in lire e non in litri, questo per ovviare ad eventuali perdite da parte della societa', nel qual caso variasse il prezzo del carburante; si evince chiaramente che il buono di benzina, essendo un titolo al portatore prepagato dal cliente, nel momento in cui viene utilizzato comporta un pagamento immediato che l'Agip Petroli dovrebbe fare al gestore; fino al 31 dicembre 1998, il gestore aveva un solo modo per rientrare dagli importi da lui anticipati, ed era quello di consegnare all'autista Agip al momento dello scarico carburante una busta buoni contenente gli stessi, con allegata una distinta riepilogativa delle somme per le quali si chiedeva rimborso, per cui se, a titolo puramente esemplificativo, la fattura carburante era di lire 20 milioni e la distinta con allegati i buoni era di lire 3 milioni in banca veniva addebitata la differenza; pertanto al gestore sul conto corrente preautorizzato veniva addebitata dalla societa' la rimanente somma di lire 17 milioni; l'Agip Petroli, come da contratto con i singoli gestori, da' la possibilita' di scegliere o la dilazione di tre giorni o la monetizzazione di due lire al litro; e' ovvio comunque che le due lire non vanno assolutamente a coprire gli interessi bancari su tre giorni di valuta per fatture carburanti di svariati milioni, perche' a fini economici, una cosa e' prima vendere e poi pagare e un'altra e', prima pagare e poi vendere; pertanto l'importo dei buoni di benzina si puo' recuperare solo al momento dell'acquisto carburante e tale acquisto non si puo' fare per piu' di due volte alla settimana, per cui i gestori si trovano costretti a fare credito all'Agip Petroli per almeno i tre giorni o fino a quando non si verifichera' il nuovo carico di carburante; dal 1^ gennaio 1999 le fatture del carburante dell'Agip Petroli vengono addebitate interamente, mentre l'importo totale dei buoni viene restituito al gestore entro un minimo di 10 giorni lavorativi dalla data della consegna all'autista della busta buoni, per cui, calcolando che i dieci giorni lavorativi comunque incontrano due sabati e domeniche, sempre che non vi siano festivita' infrasettimanali, vuol dire che prima di 14-15 giorni di calendario il rimborso non avviene e cio' con evidenti ripercussioni economiche e finanziarie nei confronti dei gestori; l'Agip Petroli ha firmato nel dicembre 1998 con le organizzazioni sindacali un accordo nel quale a fronte di questo rimborso posticipato dei buoni di carburante non inferiore a 10 giorni lavorativi, la societa' avrebbe erogato un finanziamento ai gestori a tasso zero con restituzione al 30 aprile 1999, per un importo pari al valore delle buste buoni mediamente consegnate in un arco di 12 giorni, con riferimento ai valori medi del periodo gennaio-ottobre 1998, accreditando il relativo importo sui conti correnti preautorizzati -: se non ritengano opportuno intervenire al fine di accertare se quanto sopra esposto corrisponda al vero e, in caso affermativo, se nel comportamento da parte dell'Agip Petroli non configurino degli arricchimenti illeciti nei confronti dei gestori; se non ritengano opportuno accertare eventuali forme discriminatorie nei confronti dei gestori da parte dei vertici dell'Agip Petroli che in maniera vessatoria potrebbero favorire e o danneggiare a seconda delle simpatie clientelari e personali; quali iniziative si intendano adottare nei confronti degli eventuali responsabili dell'Agip Petroli che si siano macchiati di comportamenti discriminatori contro i gestori delle pompe di benzina. (4-23982)
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