INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/23637 presentata da RALLO MICHELE (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990422
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_23637_13 an entity of type: aic
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: con la legge n. 47 del 28 febbraio 1985, al capo IV, sono state emanate le disposizioni per la sanatoria di abusi edilizi commessi anteriormente al 1^ ottobre 1983, fissando i termini per la presentazione delle relative istanze al 30 giugno 1987; con la legge finanziaria n. 724 del 23 dicembre 1994, articolo 39, sono state date, oltre quanto stabilito dalla precedente legge, nuove disposizioni che prevedevano la sanatoria degli abusi commessi fino al 31 dicembre 1993, indicando i termini per la presentazione delle relative istanze al 31 marzo 1995; nella considerazione che la sanatoria disposta ai sensi della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 non aveva ancora esaurito il suo iter, il Governo, con la legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996, articolo 2 comma 37/g, ha aggiunto all'articolo 39 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 il comma 10-bis che testualmente riportava: "Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987, sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono richiederne la rideterminazione sulla base della presente legge"; nell'ultimo capoverso del comma 38 dell'articolo 2 della stessa legge n. 662 del 23 dicembre 1996 veniva riportato: "La domanda di cui al comma 10-bis dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 23 dicembre 1994, posto in essere dal comma 37/g del presente articolo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e cioe' entro il giorno 1^ marzo 1997"; tale comma, secondo la formulazione letterale, ha introdotto dubbi sulla legittimita' della norma che esponeva a disparita' di trattamento coloro che avevano viste respinte le loro istanze e coloro che ne attendevano ancora la definizione, tanto che il legislatore e' stato indotto ad introdurre disposizioni correttive ed integrative; tali correttivi ed integrazioni all'articolo 2 comma 38 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 sono stati formalizzati con l'articolo 10 comma 5-bis della legge n. 30 del 28 febbraio 1997, conversione del decreto legge n. 669 del 31 dicembre 1996, aggiungendo: "...anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"; tale modifica mancava comunque di intervenire sulla data di presentazione delle istanze, cioe' il 1^ marzo 1997, talche' le richieste di sanatoria avanzate ai sensi della legge n. 47 del 20 marzo 1985, con il termine di presentazione al 30 giugno 1987, definite oggi con parere di diniego, ma sanabili ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, si trovano, rispetto ad analoghe pratiche definite entro il giorno 1^ marzo 1997, nella impossibilita' di avere la rideterminazione dell'istanza di sanatoria che e' invece prevista dall'articolo 39 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 -: al fine di sanare una palese discriminazione delle pratiche che si viene a determinare in funzione del periodo di definizione delle stesse, se non ritenga opportuno intervenire per promuovere la modifica dell'ultimo capoverso dell'articolo 2 comma 38 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 indicando che "la domanda di cui al comma 10-bis dell'articolo 39 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, posto in essere dal comma 37/g del presente articolo", debba essere presentata entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di diniego. (4-23637)
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4/23637
RALLO MICHELE (ALLEANZA NAZIONALE)