INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/23530 presentata da VENDOLA NICOLA (MISTO) in data 19990419

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_23530_13 an entity of type: aic

Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il signor Igor Zanchelli, nato a Torino l'11 gennaio del 1974, partecipava al concorso per l'arruolamento a settecentottanta allievi agenti di polizia di Stato indetto con decreto ministeriale dell'8 novembre del 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale "Concorsi ed esami" n. 101 del 20 dicembre del 1996; il signor Zanchelli, dopo aver felicemente superato la prova scritta e i test psico-fisico-attitudinali come attestato da nota del Ministero dell'Interno del 14 luglio del 1998, riceveva comunicazione dal dipartimento della polizia di Stato del ministero dell'Interno di essere stato ritenuto idoneo al servizio; con successivo decreto prot. n. 333 - B/12 3A (96)H del 19 settembre del 1998, il direttore del personale del dipartimento di polizia di Stato del ministero dell'interno, preso atto che dal casellario giudiziale generale n. 2061/0085-0039 rilasciato in data 25 agosto de1 1998 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale risultava che il signor Eduardo Zanchelli, padre del signor Igor Zanchelli, era stato condannato per i reati ricompresi nella fattispecie di cui all'articolo 407, comma secondo lettera a) del codice di procedura penale, escludeva il giovane dall'arruolamento di 780 allievi della Polizia di Stato; detto provvedimento appare gravemente lesivo degli interessi e della posizione del signor Igor Zanchelli, il quale a giusta ragione chiede una approfondita riconsiderazione della vicenda e conferma la sua richiesta di arruolamento per i seguenti motivi in diritto: 1) violazione del bando di gara - violazione e falsa applicazione dell'articolo 26 della legge 1^ febbraio 1989 n. 53, nonche' dell'articolo 124, comma quinto, del regio decreto del 30 gennaio 1941 n. 12 - violazione dei principi generali in materia di applicazione delle leggi nel tempo delle procedure concorsuali - eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti - violazione del principio della par condicio - violazione dell'articolo 97 della Carta Costituzionale; Il decreto di esclusione appare illegittimo per la violazione delle disposizioni normative in epigrafe indicate. L'articolo 26 della legge 53 del 1989 stabilisce che: "per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981 n. 121 e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria"; le norme per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria sono contenute nell'articolo 124 del regio decreto del 30 gennaio 1941 n. 12, recante norme in materia di requisiti per l'ammissione al concorso; detta disposizione normativa ha subito piu' modifiche, prima per effetto dell'articolo 1 della legge 9 agosto del 1983 n. 295 che ha aggiunto i commi quarto e quinto e poi dell'articolo 6 del decreto legislativo 17 novembre del 1997 n. 398 che ha sostituito l'ultimo comma. Va fatto rilevare che quest'ultima modifica legislativa seguiva la sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 31 marzo 1994, che cosi' recita: "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 26 della legge n. 53 del 1989, nella parte in cui rinviando per l'accesso ai ruoli della Polizia di stato al possesso delle qualita' morali e di condotta stabile per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del ministero competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa"; nel caso di specie il giovane Zanchelli e' stato escluso in base all'ultimo comma dell'articolo 124 del regio decreto del 30 gennaio 1941 n. 12 cosi' come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo del 17 novembre 1998 n. 398, a motivo della condanna definitiva del signor Eduardo Zanchelli, padre del ricorrente; da quanto suesposto si evince che l'esclusione sia illegittima avendo l'amministrazione applicato, nel caso di specie, una disposizione normativa emanata ed entrata in vigore successivamente alla pubblicazione del bando dell'arruolamento di cui e' causa avvenuta con decreto ministeriale 8 novembre 1996; va in proposito richiamato il principio pacifico in giurisprudenza e affatto coerente con i principi generali della irretroattivita' delle norme giuridiche secondo cui "le clausole dei bandi di gara vanno applicate nella loro interezza originaria, mentre non trovano ingresso le differenti disposizioni di legge nel frattempo intervenute" (confrontare Tar Basilicata, 27 marzo 1998; in tal senso, tra le altre si veda anche Tar Milano del 29 marzo 1998 n. 1718). Ne' puo' ritenersi che la prescrizione del bando di cui alla lettera d) terzo capoverso in materia di requisiti di partecipazione all'arruolamento che fa espresso rinvio alle "qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 53 del 1989", possa implicare l'applicazione di una norma entrata in vigore successivamente alla pubblicazione del bando stesso; tanto comproverebbe una grave violazione dei principi generali, secondo cui in assenza di disposizioni transitorie ad hoc, il canone ermeneutico applicabile e' la regola del tempus regit actum; in tal caso la giurisprudenza amministrativa ha stabilito per un caso del tutto analogo al presente che "il principio generale tempus regit actum comporta che il rinvio di un bando di gara ad una norma di legge e' da intendersi recettizio del contenuto della norma al momento dell'emanazione del bando, rimanendo irrilevanti eventuali modifiche successive della norma richiamata" (confrontare Tar Liguria, Sez. II 30 ottobre 1997 n. 339). Pertanto il signor Igor Zanchelli non poteva essere escluso dalla procedura concorsuale in oggetto, posto che al momento della pubblicazione del bando non era previsto da alcune legge il motivo di esclusione poi introdotto con l'articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del 17 novembre 1997 n. 398, che ha sostituito l'ultimo comma dell'articolo 124 del regio decreto del 30 novembre 1941 n. 12. Ove l'amministrazione avesse voluto applicare la novella introdotta con l'articolo 6 del decreto legislativo n. 398 del 1997, ed adeguare le prescrizioni del bando allo Jus superveniens, come insegna la giurisprudenza, avrebbe dovuto previamente ritirare o modificare il bando. Le disposizioni di legge che, nelle more dello svolgimento del procedimento di gara, introducono modifiche alla disciplina dei requisiti di idoneita' per la partecipazione alla procedura selettiva, non esplicano in immediato effetto abrogativo alla regolamentazione dettata dal bando, ma possono, tutt'al piu', giustificare l'esercizio da parte dell'amministrazione del potere di annullare o rettificare il bando medesimo nella parte contrastante tante col nuovo assetto normativo: pertanto, nel caso in cui le dette modifiche, non vengano introdotte, l'amministrazione - in sede sia di diramazione della lettera di invito, che di verifica del corretto adempimento da parte dei concorrenti degli oneri di documentazione e di dichiarazione - non puo' disapplicare disposizioni al riguardo dettate dal bando di gara, che e' assistito da presunzione di legittimita' finche' non formi oggetto di ritiro o parziale modifica a mezzo di un successivo contrarius actus da adottarsi da parte dell'organo a cio' abilitato". (confrontare Tar Lazio 11 marzo 1996 n. 473); sotto altro profilo appare evidente l'ulteriore vizio di eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti che inficia il provvedimento impugnato, posto che l'amministrazione ha comminato l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale sulla base dell'erronea considerazione e, quindi, applicabilita' al caso dell'articolo 124, ultimo comma del regio decreto 12/41, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 398 del 1997. Alla luce delle suesposte considerazioni il provvedimento impugnato appare altresi' inficiato dalla violazione del principio della par condicio e di quello del buon andamento di cui all'articolo 97 della Carta Costituzionale; il signor Igor Zanchelli ha subito una indebita discriminazione per essere stato escluso da un concorso in base ad una norma inapplicabile allo stesso; il principio generale della par condicio, applicabile alle procedure concorsuali, impone il rispetto delle prescrizioni del bando di concorso, quale ex specialis regolatrice, e delle norme vigenti al momento della pubblicazione del bando stesso; l'articolo 26 della legge 53 1989 e' stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 108 del 31 marzo 1994; nella parte in cui rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato al possesso delle qualita' morali e di condotta stabile per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevedeva l'esclusione di coloro che, per le informazioni raccolte, non risultassero, secondo l'apprezzamento insindacabile del ministero competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa; la Corte Costituzionale nel caso sopra detto e' stata chiamata ad esaminare l'articolo 26 della legge n. 53 del 1989 sotto il profilo della sua congruita' e ragionevolezza in riferimento al principio costituzionale che vieta al legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale volto a stabilire per determinare categorie di pubblici uffici particolari e specifici requisiti di accesso, di far si' che questi ultimi si traducano in concreto in arbitrarie discriminazioni o in giustificate barriere in ordine all'ingresso nel posto di lavoro cui si e' liberamente indirizzato il singolo cittadino; la Corte Costituzionale ha, pertanto, ritenuto con la citata pronuncia che l'articolo 26 della legge n. 53 del 1989 stabiliva una condizione comportante una irragionevole limitazione all'accesso ai pubblici uffici, in violazione del divieto contenuto nel principio di eguaglianza garantito dall'articolo 3 della Costituzione, non riguardo a capacita', attitudini o condotte relative al soggetto interessato, ma consistendo in valutazioni o comportamenti imputabili all'ambiente familiare che, in base ad una arbitraria presunzione legislativa, venivano automaticamente riferiti al soggetto stesso; nel caso di specie, non potendo applicarsi l'articolo 127, ultimo comma, del regio decreto n. 12 del 1941 cosi' come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge n. 398 del 1997, in quanto norma sopravvenuta successivamente alla pubblicazione del bando, l'amministrazione ha di fatto disposto l'esclusione del signor Igor Zanchelli dall'arruolamento degli allievi agenti della Polizia di Stato sulla base di un sostanziale giudizio di moralita' sulla famiglia, in quanto tale, pero', espunto dall'ordinamento quale motivo di esclusione dal concorso proprio per effetto della sentenza della Corte Costituzionale succitata; alla luce delle innanzi dette considerazioni, il provvedimento di cui trattasi appare inficiato dalla violazione di quelle norme costituzionali richiamate dalla Corte Costituzionale; L'esclusione del signor Igor Zanchelli per un sostanziale giudizio negativo di moralita' della famiglia, appare del tutto irragionevole non solo avuto riguardo del principio che non si puo' limitare il diritto al lavoro dell'individuo in base ad una presunzione di imputabilita' di giudizi morali espressi sulla famiglia al soggetto ad essa appartenente, ma per la superiore considerazione di fatto che il giovane in questione non ha potuto effettivamente subire alcuna influenza negativa dal proprio padre Eduardo Zanchelli; Va fatto rilevare in proposito che il signor Igor Zanchelli a seguito della separazione dei propri genitori - prima di fatto (1977) e poi giudiziale (sentenza Trib. Torino Sez. I del 23 giugno 1983) - ha sempre vissuto dapprima con la madre veneto Silvana, poi con la nonna materna Altavilla Palmarosa e poi, dopo la morte delle predette, con la zia materna Veneto Rita in Tempesta, con la quale vive tuttora; Percio', fin dall'eta' di tre anni, anche a motivo del trasferimento del signor Eduardo Zanchelli, il giovane non ha piu' avuto alcun tipo di rapporto con il padre; sotto altro profilo va dedotta la violazione dell'articolo 4 della Costituzione, posto che il provvedimento comporta per il signor Igor Zanchelli un irragionevole limite al lavoro, piu' volte qualificato nel nostro ordinamento quale "fondamentale diritto della liberta' della persona umana"; Va fatto altresi' notare che il Tar Puglia si e' gia' espresso in merito al ricorso con richiesta di sospensiva presentata dal Signor Igor Zanchelli, con sentenza n. 829 del 1998, accogliendo la richiesta succitata ai fini del riesame del caso; L'Amministrazione, d'altro canto, confermava l'esclusione ritenendo non legittime le richieste, le motivazioni e le argomentazioni fornite dal ricorrente; sulla vicenda vi e' stata eco nei mass media e una pubblica presa di posizione, a favore del giovane Igor Zanchelli, da parte dell'ex presidente della Corte Costituzionale nonche' ex Ministro di grazia e giustizia, professor Caianello; siamo dunque in presenza di una persistente violazione di un diritto costituzionalmente protetto, di una condotta quanto mai disinvolta e censurabile della pubblica Amministrazione e segnatamente del ministero dell'interno, di una ferita gratuita alle legittime aspettative di chi, in solitudine e con sacrifici immani, ha studiato, ha lavorato, ha speso tanto di se' per trovare nel lavoro un sacrosanto motivo di riscatto personale e sociale -: se non ritenga doveroso oltre che opportuno riconsiderare, alla luce di atteggiamenti piu' sensibili al diritto e piu' attenti alla concretezza della vicenda, la esclusione del signor Igor Zanchelli dall'arruolamento nella polizia di Stato.
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