_:B7214d9651779b5de494ef4248e7d5f87 . . "1"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/22953 presentata da DEL BARONE GIUSEPPE (MISTO) in data 19990317"^^ . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "4/22953" . "DEL BARONE GIUSEPPE (MISTO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/22953 presentata da DEL BARONE GIUSEPPE (MISTO) in data 19990317" . "2014-05-15T12:07:14Z"^^ . "19990317-19991029" . . . . "Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: con decreto-legge n. 502 del 30 dicembre 1992 e decreto-legge n. 517 del 7 dicembre 1993 si istituiva la dirigenza medica di 1^ e 2^ livello del Servizio sanitario nazionale in sostituzione delle figure di primario (ex 11^ livello), aiuto (ex 10^ livello) ed assistente medico (ex 9^ livello); i suddetti decreti-legge articolavano il 1o livello dirigenziale in due fasce economiche: fascia A: corrispondente all'ex 10^ livello; fascia B: corrispondente all'ex 9^ livello; l'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge n. 517 del 1993 prevedeva il passaggio della fascia economica B alla fascia A, previo giudizio di idoneita' e di anzianita' di cinque anni, in relazione alla disponibilita' di posti vacanti in fascia A; il vigente contratto della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 30 dicembre 1996) supera la distinzione economica tra fascia A e fascia B del 1^ livello dirigenziale operando un'organica equiparazione giuridica ed economica del 1^ livello di direzione (articoli 40, 41, 42 e 43); con legge 16 gennaio 1997, n. 4, il Governo stanziava risorse aggiuntive a quelle contrattuali cosi' riassumibili: lire 110 miliardi nel 1996; lire 220 miliardi nel 1997; lire 340 miliardi nel 1998; l'equiparazione di tutti i soggetti interessati e quindi i passaggi da effettuare per la ristrutturazione della retribuzione di dirigenti ex 9^ livello prevedevano: il calcolo dei destinatari dei benefici recati dai decreti-legge (risultanti al 31 dicembre 1995 in circa 45.000 il numero degli ex 9^ livello aventi titolo all'utilizzo dei fondi speciali) e l'effettivo utilizzo dei fondi speciali (il cui reale utilizzo decorre solo dal 1^ gennaio 1996, in coincidenza con l'efficacia del secondo biennio di parte economica, coerentemente con i tempi individuati dai decreti-legge); la tipologia e la diversa misura delle indennita' conglobate nel tabellare e le risorse extracontrattuali aggiuntive ai determinati valori tabellari, fissavano al 1^ luglio 1997 la data di totale parificazione tra ex 9^ ed ex 10^ livello -: quale intendimento vi sia in riferimento: a) allo stato attuale di applicazione dell'inquadramento economico per gli ex assistenti medici - medici dirigenti 1^ livello ex 9^ livello fascia B - ai sensi del vigente contratto per la dirigenza medica; b) all'entita' delle risorse rese disponibili per la parificazione tra ex 9^ e 10^ livello; se tale parificazione sia stata realmente resa operativa nelle Asl del territorio nazionale; quale sia l'entita' applicativa di tale parificazione nelle Asl e AO della provincia di Napoli; se corrisponda al vero che tali questioni e relativi sviluppi applicativi siano demandati alla trattativa dell'area negoziale per il rinnovo del contratto della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale. (4-22953)" . _:B7214d9651779b5de494ef4248e7d5f87 "Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri. In merito all'interrogazione indicata si fa presente quanto segue. La struttura della retribuzione e' in gran parte individuata dal d.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, che all'articolo 49 fa riferimento: alla retribuzione tabellare affermando che le amministrazioni devono erogare - a parita' di funzioni - il medesimo trattamento economico tabellare; alla retribuzione di risultato collegata a sistemi di produttivita'; alla retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro. L'articolo 24 dello stesso decreto, introduce per i dirigenti la retribuzione legata alla posizione di incarico secondo la graduazione delle funzioni, alle quali viene attribuito un differente valore economico. Si tratta di una filosofia diversa rispetto al passato perche', fermo restando lo stipendio tabellare, il trattamento economico puo' essere differenziato in base alle diverse funzioni collegate ad incarichi di maggiore responsabilita' o ai risultati raggiunti; per questo motivo le parti contraenti hanno ristrutturato le voci retributive preesistenti. La diversa consistenza delle risorse previste per legge e la ben definita e limitata quantita' di quelle contrattuali hanno reso problematica proprio la ristrutturazione della retribuzione degli ex IX livello, accorpati agli ex X livello dall'articolo 18, comma 2-bis del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni; situazione questa che ha reso necessario un intervento del legislatore, che dal 1995 con il decreto-legge 299/1995 -, piu' volte reiterato -, sino all'ultimo decreto-legge 583/1996 convertito nella legge 4/1997, dopo la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro - ha messo a disposizione della contrattazione delle risorse aggiuntive, oltre a quelle previste - pari a circa 340 miliardi nel triennio 1995/1998 -, per consentire la soluzione definitiva del problema, anche se considerando il numero dei dirigenti interessati, in ogni caso, tale ulteriore disponibilita' non avrebbe mai potuto essere sufficiente per soddisfare le richieste sindacali. Si e' concordato tra le parti che, garantendo l'unificazione degli stipendi tabellari a tutti i dirigenti di I livello - gia' IX e X livello -, si sarebbero mantenute le differenze retributive esistenti sulla retribuzione della posizione dirigenziale, con un'eventuale maggiorazione retributiva - cfr. tabelle 3 e 1 allegate ai CCNL 1994/1997 (I biennio e II biennio) -, sulla base del conferimento di incarichi di maggiore responsabilita'. Di qui la soluzione che prevede per i dirigenti di I livello - ex IX - un graduale raggiungimento dello stipendio tabellare previsto per il I livello dirigenziale - ex X -, fissato in #. 36.000.000 al 1.11.1996, sino alla totale equiparazione che e' avvenuta, a partire dal 1^ luglio 1997. La scelta contrattuale ha il doppio pregio di aver ottenuto il massimo risultato possibile, nell'ambito delle risorse assegnate a tale fine, nonche' di rendere veramente flessibile per le aziende l'utilizzo del personale dirigenziale, senza trascinare nel tempo il problema dell'equiparazione. Il rispetto dell'obiettivo di pervenire all'equiparazione tra i due ex livelli, in linea con la volonta' del legislatore, si evidenzia anche dal I biennio economico 1994/1995, con l'articolo 54 - indennita' di specificita' medica - che gia' prevede un'unica misura economica per i dirigenti di I livello dirigenziale. Di fatto, quindi, la differenza dei trattamenti economici permane solo in relazione alla retribuzione di posizione, sia per ragioni storiche legate alle posizioni funzionali di provenienza - da cui le aziende devono ripartire nel conferimento degli incarichi -, sia perche' questa parte della retribuzione deve essere in linea di principio differente tra i dirigenti in relazione alle diverse responsabilita' che, anche nel regime transitorio, sono ricollegabili alla diversa provenienza giuridica. Tale diversita' puo' scomparire nel senso che, in presenza delle relative disponibilita' di posto, le aziende possono conferire ai dirigenti di ex IX livello qualsiasi incarico individuato dagli articoli 56 e 57 del CCNL 5.12.1996 a prescindere dall'originario livello di provenienza. Per quanto esposto, le parti contraenti, valutati tutti i fattori decisionali, sono pervenute alla soluzione piu' opportuna e conveniente per entrambe ed anche alla piu' equa, dal momento che mette tutti i dirigenti di I livello nelle medesime condizioni per il conferimento degli incarichi dirigenziali - articolo 57, comma 6 -. Per quanto concerne, invece, la possibilita' che la completa equiparazione degli ex IX agli ex X livello sia realizzata dal nuovo contratto, si precisa che il rinnovo del CCNL relativo al periodo 1998-2001 e' in corso e non se ne possono prevedere gli sviluppi, comunque collegati all'entita' delle risorse definite dalle leggi finanziarie. Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa." . _:B7214d9651779b5de494ef4248e7d5f87 "19991013" . _:B7214d9651779b5de494ef4248e7d5f87 "SOTTOSEGRETARIO DI STATO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO" . _:B7214d9651779b5de494ef4248e7d5f87 . _:B7214d9651779b5de494ef4248e7d5f87 .