"4/22642" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/22642 presentata da ASCIERTO FILIPPO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990303"^^ . . "Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: il maresciallo dei carabinieri Augusto Candi in servizio presso la stazione dei carabinieri di Canicatti' (Agrigento), quale sottufficiale in sottordine, veniva posto in congedo per \"scarso rendimento\" a seguito di provvedimento del direttore generale per i sottufficiali del ministero della difesa del 30 giugno 1993, n. 1850/37083, che l'interessato ha sottoscritto per presa visione senza, peraltro, riceverne copia; il provvedimento di cessazione dal servizio permanente non e' stato adottato con decreto ministeriale in violazione dell'articolo 26, ultimo comma, legge 31 luglio 1954, n. 599; l'interessato prima dell'inizio della sua attivita' lavorativa presso la stazione dei carabinieri di Canicatti' aveva avuto il giudizio di \"nella media\" in sede di compilazione delle note caratteriali; a Canicatti' nel 1992 ed, in particolare, il 1^ settembre, e' stato invitato a mutare condotta rispetto a quella evidenziata in precedenza presso altri reparti in cui aveva prestato servizio, pena l'assunzione nei suoi confronti \"di provvedimenti di Stato\" - l'invito era ricollegato ai fatti risalenti a circa sei anni prima; nei confronti del Candi non e' stato mai adottato alcun richiamo ne' altro tipo di censura nella sua condotta per cui, in mancanza di fatti nuovi sotto i profilo disciplinare, non essendosi verificate, come detto, contestazioni di addebiti sulla condotta del Candi, in costanza del suo servizio reso a Canicatti', e, non essendo state applicate le norme sul \"procedimento\" ne' nominato alcun \"funzionario istruttore\", si potrebbe configurare anche la violazione di tre norme di legge (legge n. 599/1954, decreto del Presidente della Repubblica 3/1957 e legge n. 241/1990), il provvedimento di espulsione dal servizio dell'interessato non puo' che essere valutato contraddittorio ed inficiato di eccesso di potere, con cio' in aperta violazione dell'articolo 33 della legge 31 luglio 1954, n. 599; al contrario, il sottufficiale in parola, nel breve periodo di permanenza a Canicatti' (meno di un anno), e' stato comandato a svolgere oltre a normale servizio d'ufficio anche servizio di istituto, di controllo di mercati rionali e di esercizi pubblici, nonche' per indagini relative a ricerche di latitanti delle quali si menzione - tra le piu' rilevanti - l'operazione denominata \"Realmonte\"; il Candi ha comandato dieci carabinieri, su ordine del comandante della compagnia carabinieri, presso lo scalo portuale di Messina per intercettare ed arrestare due fratelli collusi con la mafia di Canicatti'; il comandante della compagnia carabinieri di Canicatti' che ha assegnato il comando di dieci uomini al Candi evidentemente valutava il medesimo capace e meritevole di fiducia e tale circostanza da sola basterebbe a non giustificare la formulazione di un giudizio di scarso rendimento; a meno che lo stesso non debba farsi risalire a periodi pressi e lontani, nel qual caso sarebbe, piu' che intempestivo, persecutorio in modo fin troppo palese; il Candi, a seguito di ricorso al Tar Sicilia, avverso al provvedimento di collocamento in congedo, assunto da un dirigente ministeriale, e' stato riammesso in servizio il 1^ giugno 1994 con destinazione presso il reparto comando della Regione carabinieri Sicilia; il 14 settembre 1994, il Candi e' stato destinato, quale sottufficiale in sottordine, alla stazione carabinieri Palermo Falde della compagnia carabinieri Palermo San Lorenzo; i giudizi nelle note caratteristiche del Candi sono stati, da quel momento: \"nella media\" dal 1^ ottobre 1994 al 20 maggio 1995, \"superiore alla media\" dal 25 giugno 1995 al 29 maggio 1996, \"superiore alla media\" dal 30 maggio al 30 settembre 1996 \"eccellente\" dal 1^ ottobre 1996 al 28 agosto 1997; in occasione dell'ultimo giudizio (\"eccellente\") al momento del congedo per scarso rendimento, nella parte riservata al \"Giudizio Finale\" si legge che il maresciallo Candi e' un sottufficiale di ottime qualita' caratteriali e professionali. Disponibile e volenteroso, ha lavorato con grande passione, spirito di sacrificio e spiccata iniziativa, evidenziando sempre un impegno superiore al dovuto con risultati di rilievo. Il reparto e l'arma perdono, inspiegabilmente, un ottimo sottufficiale; a pronunciarsi in tal guisa e' stato un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri il quale, sul suo onore, trovava inspiegabile il forzato collocamento in congedo del Candi, di fronte a tale giudizio, appare quantomeno misterioso il licenziamento per \"scarso rendimento\" che, seppure fosse in precedenza esistito, certamente si e' dimostrato ampiamente superato in un lungo periodo successivo; appare fin troppo chiaro che non si e' dato il dovuto valore al giudizio di un diretto superiore che, nell'interesse esclusivo dell'efficienza e dell'efficacia dell'Arma dei carabinieri, non si era sentito in coscienza di esprimere un giudizio negativo; nel 1992, tra l'altro, un ufficiale dei Carabinieri lasciava senza dubbio capire al Candi che la buona condotta successiva avrebbe potuto evitare \"provvedimenti di Stato\"; appare ancora piu' incomprensibile il trattamento riservato al Candi se si valuta anche che il medesimo sin dalla riassunzione in servizio, e' stato mantenuto sempre in posizione di vice comandante di stazione perche' evidentemente molto meritevole anche al momento della sua riammissione \"a titolo precario\", avvenuta nel 1994; il sottufficiale in parola ha dimostrato di non meritare dal 1994 al 1997 lo \"scarso rendimento\" non solo per i risultati conseguiti ma anche perche' il suo impegno veniva riconosciuto, tanto da meritarsi di essere prescelto e posto a disposizione del nucleo operativo della compagnia Carabinieri di Palermo San Lorenzo, quale Maresciallo Addetto, per \"seguire alcune importanti indagini\" tra le quali le operazioni denominate \"Fax Money\" e \"Car Wash\"; il sottufficiale in parola ha conseguito due \"apprezzamenti\" nel giugno 1997 da parte del comandante pro-tempore della Regione carabinieri \"Sicilia\" contestualmente alla \"personale gratitudine per la passione e la capacita' dimostrate che non sono frutto di occasionale impegno bensi' di costante presenza nel territorio\" espressa formalmente dall'ufficiale comandante la compagnia Carabinieri Palermo \"San Lorenzo\"; appare incomprensibile come nel giugno 1997 un generale ed un capitano dell'Arma dei carabinieri abbiano dato attestazione al Candi di un impegno meritevole di \"apprezzamento\" e solo qualche mese dopo un dirigente del ministero della difesa, immerso tra carte vetuste, abbia potuto disporre il collocamento a riposto per \"scarso rendimento\" che si e' dimostrato abbondantemente non attuale in quanto smentito in un lungo ininterrotto periodo (1994/1997) successivo al primo ed unico giudizio di \"scarso rendimento\"; mentre il tutto appare incomprensibile e disumano, va sottolineato che lo stato di bisogno del sottufficiale in parola e' divenuto insostenibile, dal punto di vista morale ed economico, oltre che disumano, con il rischio che anche la sua famiglia venga travolta dalla oscura vicenda personale-: se sia a conoscenza della vicenda; se non ritenga di promuovere scrupolosi ed obbiettivi accertamenti ispettivi volti ad accertare tutta la verita' nella questione e perche' all'interessato non siano state fornite le garanzie per la difesa in un procedimento disciplinare, che invece non e' stato mai instaurato e come mai sia proceduto in presenza di attestazioni di apprezzamento formulate nei confronti dell'interessato da ufficiali all'apice della carriera cui va dato credito a prova contraria; se non ritenga giusto decretare la riammissione in servizio ex tunc del maresciallo dei carabinieri Augusto Candi per manifesta infondatezza del giudizio di \"scarso rendimento\". (4-22642)" . "19990303-19990917" . . . "ASCIERTO FILIPPO (ALLEANZA NAZIONALE)" . "1"^^ . . . "2014-05-15T12:05:36Z"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/22642 presentata da ASCIERTO FILIPPO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990303" . _:B63f43898f0b6eb30f192394785321f54 . _:B63f43898f0b6eb30f192394785321f54 "Sulle specifiche questioni oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in esame si deve premettere che si e' gia' espresso il TAR per la Sicilia (con sentenza n. 309/95) e il Consiglio di giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia in sede di decisione sul ricorso in appello (con sentenza n. 61/97) e ancora lo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa per la revocazione della sentenza con cui quest'ultimo organo, in appello, aveva ritenuto infondato nel merito il ricorso proposto dal Maresciallo CC Candi, avverso la dispensa dal servizio permanente per lo scarso rendimento. E' tuttavia doveroso specificare che la tutela della riservatezza dei dati personali impone cautela nel fornire risposta ai molteplici argomenti sollevati nell'atto di sindacato ispettivo, anche perche' gli elementi sui quali si e' formato il giudizio di scarso rendimento sono stati ampiamente vagliati e valutati dai giudici amministrativi, di primo e di secondo grado. Sulla base, pertanto, del giudicato amministrativo formatosi sulla piena legittimita' del provvedimento di dispensa dal servizio per scarso rendimento, non puo' che prendersi atto della circostanza, tutt'altro che marginale anche rispetto ai fini della presente risposta, che anche l'autorita' giudiziaria - non limitandosi ad una sommaria acquisizione sui fatti, ma approfondendo nel merito ogni peculiare aspetto della vicenda disciplinare - ha ritenuto di confermare l'assoluta legittimita', in punto di diritto, del provvedimento di dispensa dal servizio del 30.6.93. Per passare, ora ad esaminare i singoli aspetti sollevati dall'interrogante, in relazione al provvedimento di cessazione dal servizio permanente del Maresciallo C.C. Candi Augusto che sarebbe illegittimo per violazione dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, si deve specificare che la dispensa dal servizio permanente disposta nei confronti dell'interessato ha trovato definitiva veste giuridica con il decreto n. 905 in data 13 settembre 1993 - di cui e' stata data comunicazione all'interessato - firmato dall'allora Direttore generale dell'ex Direzione Generale per i Sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito, in ossequio agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il quale, come noto, sottrae, in via generale, all'autorita' politica la competenza di firma dei provvedimenti amministrativi, devolvendola ai dirigenti. Non sussiste, quindi, l'eccepita violazione della suddetta normativa. In secondo luogo, inoltre, si afferma nell'interrogazione in parola che il Candi, prima di assumere servizio presso la stazione dei carabinieri dipendente dalla compagnia di Canicatti' - che ha formulato la proposta di dispensa nei suoi confronti - sarebbe stato giudicato \"nella media\". Relativamente a cio' si precisa che dagli atti risulta che il Candi, in servizio presso la suddetta stazione dei carabinieri dal 1991, gia' a partire dal 1988, nella valutazione complessiva non ha conseguito, con esplicita motivazione, valutazioni sufficientemente positive o sufficienti. Nell'atto di sindacato ispettivo in esame si sostiene, tra l'altro, che il provvedimento di espulsione dal servizio dell'interessato sia illegittimo per violazione della legge 31 luglio 1954, n. 599, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 7 agosto 1990, n. 241, cio' in quanto non sarebbero state applicate le norme sul \"provvedimento\" e non sarebbe stato nominato alcun \"funzionario istruttore\" e, pertanto, non ci sarebbe stata alcuna garanzia di contraddittorio. Al riguardo, si rileva, innanzitutto, che non potevano applicarsi alla fattispecie in esame le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 in quanto le stesse, riguardanti gli impiegati civili dello Stato, non sono estensibili al personale militare. Infatti, e' solo dal 1995, a seguito della sentenza n. 126 della Corte Costituzionale, che sono stati introdotti - nel procedimento di dispensa ex articolo 33 della legge n. 599/54 - elementi di partecipazione dell'interessato al procedimento medesimo costituenti diretta attuazione della disciplina di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957. Cio' anche a prescindere dalle garanzie di difesa di cui al DM 16 settembre 1993, n. 603, con il quale sono state impartite le disposizioni applicative della legge n. 241/90. Si osserva, inoltre, che il Candi, prima dell'emanazione del provvedimento di dispensa, e' stato convocato dal suo diretto superiore gerarchico - il Comandante della Compagnia Carabinieri di Canicatti' - che gli ha contestato le carenze riscontrate invitandolo a fornire le proprie giustificazioni e a mutare condotta. Di conseguenza risulta ingiustificato l'asserito vizio di legittimita'. La circostanza evidenziata dall'interrogante secondo cui il militare, successivamente alla riammissione in servizio a titolo precario - disposta dall'Amministrazione in ottemperanza ad una decisione adottata in ambito cautelare - abbia riportato valutazioni positive risulta ininfluente, in quanto i soli giudizi pertinenti l'adozione del citato provvedimento esperito sono quelli relativi al periodo antecedente le dispense del servizio permanente. Per le ragioni dinanzi evidenziate, non appare giustificato promuovere ulteriori accertamenti rispetto a quelli ampiamente svolti dai giudici amministrativi investiti delle medesime questioni sollevate nell'atto di sindacato ispettivo in esame. In tale contesto questa Amministrazione non puo' che prendere atto delle ragioni che hanno comportato l'adozione del provvedimento di espulsione ed evidenziare come la ipotizzata riammissione in servizio - in ragione delle statuizioni giurisdizionali adottate e alla mancanza nell'ordinamento giuridico di uno specifico istituto che autorizzi in tal senso - non appare concretamente attuabile. Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini." . _:B63f43898f0b6eb30f192394785321f54 "19990729" . _:B63f43898f0b6eb30f192394785321f54 "MINISTRO MINISTERO DELLA DIFESA" . _:B63f43898f0b6eb30f192394785321f54 .