. "19940210-" . . "4/22009" . "0"^^ . . . . . "PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE)" . "2014-05-14T21:19:28Z"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/22009 presentata da PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19940210" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/22009 presentata da PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19940210"^^ . "Ai Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia. - Per conoscere - premesso che: con delibera commissariale del 23 giugno 1987, n. 5242 e della G.M. del 23 ottobre 1987, n. 294, aventi ad oggetto rispettivamente la presa d'atto dell'elenco dei debiti fuori bilancio rilevati a tutto il 31 dicembre 1985 e di quelli censiti al 31 dicembre 1986 nonche' l'adozione di provvedimenti per il riequilibrio della gestione ai sensi del terzo comma, articolo 1-bis del de- creto-legge 1^ luglio 1986, n. 318 conver- tito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, la amministrazione del comune di Napoli, prima straordinaria e poi ordinaria, com- piva due ricognizioni con le quali assu- meva l'esistenza di partite debitorie fuori bilancio delle quali compilava l'elenco giungendo alla spaventosa, incredibile somma di una esposizione complessiva, al netto delle misure di pagamento gia' definite od in corso di definizione, per oltre 172 miliardi di lire, in sintonia con i presunti debiti rilevati al 31 dicembre 1985, dalla delibera 4722 del 3 giugno 1987, adottata dal commissario ad acta per la approvazione del conto consuntivo 1985; con tali atti deliberativi, assunti con i poteri del consiglio, utilizzando in maniera del tutto distorta e comunque in via del tutto estensiva la norma della citata legge, la amministrazione intendeva porre una pietosa quanto spessa coltre non solo su una dissennata e disinvolta politica di spesa ma costruire una sorta di legittimazione, a sanatoria, di impegni tanto illegittimi da non aver mai trovato copertura in una delibera del consiglio comunale, tantomeno in via di ratifica di atti deliberativi assunti dal commissario o dalla giunta municipale e persino privi di qualunque atto deliberativo, per poi - recuperata con la ricognizione della presunta esposizione debitoria una pseudolegittimazione della stessa - giungere, sia nelle more che in prospettiva, ad effettuare pagamenti di somme nei confronti di persone fisiche e giuridiche verso le quali erano e sono - semmai - impegnati personalmente gli amministratori comunali che assunsero obbligazioni senza che mai le stesse venissero valutate e deliberate dal consiglio comunale nella legittimita' e nel merito; per comprendere quale colossale operazione si sia tentata di compiere basti rilevare che sono stati emessi dalla G.M. atti deliberativi per pagamenti aventi quell'unica \"presunta\" legittimazione l'inserimento della ricognizione della esposizione debitoria e che il CO.RE.CO. ha negato l'approvazione di tali atti mentre, scorrendo le numerose pagine dei due atti deliberativi alla voce \"genesi del debito\" si rinvengono spese \"derivanti da atti deliberativi precedentemente adottati e non prorogati tempestivamente, anche (si noti quell'\"anche\") per difetto di fondi nel relativo bilancio\", oppure spese \"conseguenti alla adozione di atti deliberativi che prevedono esclusivamente la copertura del solo 40 per cento per difetto di fondi del relativo bilancio\", debiti \"derivanti da schemi deliberativi (si noti \"schemi deliberativi\" e non delibere regolarmente presentate ed approvate), predisposti a sanatoria (relativi dunque anche ad evidenti irregolarita') che non hanno trovato copertura per difetto dei fondi nel relativo bilancio\"; spese relative al fatto che \"fu affidato il servizio di assistenza alle ccoperative, la delibera fu annullata dal CORECO, intanto il servizio era stato effettuato, rette mensili di cui a delibere del decreto ministeriale del 1983 che \"demandavano i relativi pagamenti allorquando sara' definita la situazione debitoria del comune! ...\", note di onorari senza ulteriori specificazioni, \"prestazioni sanitarie di cui alla delibera annullata dal CORECO\", assistenza ad anziani per la quale \"la relativa spesa e' conseguente alla mancata adozione di atti deliberativi\", \"adeguamento rette minori, spesa derivante dalla mancata regolarizzazione con atto deliberativo a sanatoria\", \"nuclei familiari ospitati presso alberghi con oneri a carico del comune. Spesa non regolarizzata in termini di competenza ne' a sanatoria\", \"delibere di vari consigli circoscrizionali\" non ratificate dalla giunta municipale (!)\", \"spese derivanti da lavori ordinati dall'assessore delegato pro tempore in conseguenza di verbali di somma urgenza, nonche' a perizie di variante tecnica e suppletiva, non tempestivamente regolarizzate in termini di competenza e sanatoria con appositi atti deliberativi\"; \"spese derivanti da rapporti contrattuali scaduti o prorogati dall'assessore delegato (!) e non regolarizzati con apposita deliberazione\"; \"spese relative a lavori eccedenti quelli del progetto principale, autorizzati dall'assessore delegato (!) nonche' revisione dei prezzi, non regolarizzati con atti deliberativi\", \"spese di sistemazione di aree affidate ad imprese affidatarie del comune di altri lavori in zona, \"prive di atto deliberativo\"\", \"spese derivanti da lavori effettuati nelle scuole, per garantire la funzionalita' delle stesse, non tempestivamente regolarizzate (per alcuni miliardi)\", \"spese derivanti da affidamento di lavori alle stesse ditte titolari di appalti di diverso oggetto, prive di atti deliberativi (per altri miliardi)\", \"spese ordinate in difetto del preventivo impegno, non regolarizzate tempestivamente in termini di competenza\", \"forniture derivanti da rapporti contrattuali precedenti, non tempestivamente deliberate, i relativi provvedimenti a sanatoria o non sono stati esaminati dalla G.M. per carenza di fondi nel relativo bilancio o annullati dal CORECO in quanto in contrasto con l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 347/83\"! ..., \"spese ordinate in difetto di preventivo impegno con atto deliberativo; la successiva delibera a sanatoria proposta al consiglio non ha avuto seguito e, per l'effetto, reso nullo il preventivo impegno\", \"elenco situazione debitoria presentato a servizio Patrimonio immobiliare e Demanio comunale sezione Affari generali come da nota: \"non si allegano fotocopie bollette perche' sono diverse decine\"\", \"residuo debito generatosi sulla base di rapporto contrattuale scaduto e non rinnovato ne' regolarizzato successivamente con atto deliberativo\"; \"spese derivanti dalla mancata reintegra dei fondi di cui alle delibere del G.M. n. 420 del 22 aprile 1982; n. 144 del 24 novembre 1975, n. 224 del 29 dicembre 1975 (si noti che con questa ed altre delibere si istituivano \"Fondi\" per varie esigenze del comune a fronte delle quali si effettuavano singoli pagamenti senza la copertura di atti deliberativi specifici, con cio' realizzando violazioni di legge gia' denunciate dall'interrogante in precedenti atti ispettivi)\", \"spese derivanti da atti di citazione di presunti creditori contestati dal comune ma oggetto di imprevedibili \"transazioni\"\", \"spese derivanti da insufficienza delle somme a disposizione previste per la revisione dei prezzi nel quadro economico del progetto con proroga tempi di attuazione del programma in mancanza delle disponibilita' di parte dei finanziamenti\" !..., \"provvedimenti non esaminati dalla giunta\", \"forniture e prestazioni ordinarie in difetto del preventivo impegno\"...; considerato che vi e' dunque ampia materia, attraverso la semplice lettura della genesi della presunta esposizione debitoria, per dubitare seriamente che in moltissimi casi effettivamente la obbligazione sia stata legittimamente assunta in carico dell'ente comunale e non a seguito di superficiali, clientelari affidamenti che ascendono a responsabilita' personali del sindaco o degli assessori pro-tempore e che in ogni caso la ricognizione ex decreto-legge 1^ luglio 1986, n. 318, convertito in legge 9 agosto 1986, n. 488, non puo' costituire presupposto giuridico per dare titolo legittimo a tutte le presunte obbligazioni esposte, a meno che ciascuno di esso non trovi in consiglio comunale la diretta copertura deliberativa senza che si abbia l'assunzione impropria dei poteri del consiglio (ex articolo 140 L.C. e p.) ed avuto altresi' riguardo al fatto che per molte delle cause delle obbligazioni pendono procedimenti penali nei confronti degli amministratori comunali e degli stessi presunti creditori, nonche' esistono atti di sindacato ispettivo parlamentare, eccezioni ed osservazioni oggetto di articoli di stampa come pure di polemiche consiliari che non possono essere \"cancellate\" da inconsueti addebiti di oneri all'ente comunale, senza il vaglio consiliare di legittimita' e di merito -: se intendano dar luogo per quanto di rispettiva competenza ad un preventivo vaglio giuridico-amministrativo - voce per voce - di quanto capziosamente e genericamente sia stato caricato sulla esposizione debitoria del comune nonche' accertare se la Corte dei conti e la Procura della Repubblica di Napoli abbiano aperto procedure al riguardo di quello che appare un incredibile coacervo di illegittimita' compiute dagli amministratori comunali di Napoli e delle quali possano, in tutto od in parte, dover rispondere personalmente. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-05437 del 17 febbraio 1988. (4-22009)" .