INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21460 presentata da FREDDA ANGELO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19990112
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Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e artigianato e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: il 5 marzo 1983, in un incidente stradale avvenuto al chilometro 34 della strada statale Tiburtina Valeria nei pressi di Tivoli, perdeva la vita il signor Claudio Lelli e rimaneva gravemente ferita sua moglie Lina Teresa Chicca che, dopo mesi di ricovero ospedaliero decedeva anch'essa lasciavano i loro cinque figli, di cui tre conviventi; ne seguiva un lunghissimo iter processuale tra i figli del Lelli, che si dichiaravano parte civile, e la controparte, ovvero Eusepi Antonio e la compagnia Tirrena Assicurazioni spa; il procedimento penale si e concluso dopo cinque gradi di giudizio con la sentenza della Corte suprema di cassazione di Roma sezione III penale del 27 ottobre 1990 nella quale si e' stabilita la responsabilita' di Eusepi Antonio, e quindi della Tirrena Assicurazioni spa, nel sinistro; l'iter processuale civile svoltosi presso il tribunale di Roma VI sezione civile, composto dal dottor Orazio Chiavetta, dal dottor Antonio Macri' e dalla dottoressa Marina Meloni, si concludeva con l'udienza collegiale del 15 gennaio 1998 nella causa civile di I grado iscritto al n. 80802/92 del registro generale degli affari civili, depositando il 24 aprile 1998 la sentenza di condanna a carico di Eusepi Antonio e della Compagnia Tirrena Assicurazioni spa. La sentenza afferma, tra l'altro: "il Collegio preliminarmente osserva che nel giudizio Penale definito con sentenza emessa il 16 marzo 1992 dalla Corte di cassazione e' stata irrevocabilmente accertata anche la responsabilita' civile dell'Eusepi e del responsabile civile Tirrena. Consegue da cio' che i convenuti sono solidamente obbligati a risarcire il danno subito dagli odierni attori, che, d'altronde, si sono costituiti parte civile nel procedimento penale, ottenendo una statuizione ad essi favorevole. Il presente giudizio, pertanto, ha ad oggetto la quantificazione dei danni subiti dalle parti civili. "Circa la richiesta sia di parte attrice che degli intervenienti di condanna della Tirrena assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa al risarcimento dei danni oltre il limite del massimale di legge vigente all'epoca del sinistro (lire 100.000.000 globali, cui vanno detratte le somme erogate a titolo di provvisionale dalla compagnia assicuratrice ai cinque figli del Lelli Claudio), va osservato che dagli atti di causa e' risultato che gli attori avevano richiesto, nella loro qualita' di eredi dei propri genitori, la messa a disposizione del massimale dell'epoca da parte della Tirrena. Non risulta, invece, che quest'ultima si sia effettivamente adoperata con atti formali per offrire agli eredi il detto massimale: infatti, solo all'atto di costituzione in giudizio essa ha dedotto la propria disponibilita' ad adempiere, mentre, dopo la riassunzione del processo a seguito della interruzione di esso seguita alla messa in liquidazione coatta amministrativa della Tirrena, la compagnia stessa in liquidazione coatta amministrativa si e' opposta alla richiesta concessione dell'ordinanza ex articoli 186-bis e ter del codice civile per ottenere il pagamento residuo del massimale (ed il giudice istruttore, dato atto che non risultava una effettiva messa a disposizione del massimale da parte della Tirrena in liquidazione coatta amministrativa, rigettava l'istanza). Ora, mentre, per consolidata giurisprudenza sul punto, grava sulla compagnia assicuratrice l'onere di provare la non addebitabilita' del ritardo nel pagamento del massimale agli aventi diritto, nel caso specifico non solo tale prova non e' stata fornita, ma puo' ritenersi che l'assicuratore era in grado di stabilire, sin dal momento del verificarsi dell'evento (in cui si sono verificati l'immediato decesso del Claudio Lelli e le gravi lesioni del coniuge Lina Chicca), la reale entita' dei danni. Il non aver provveduto tempestivamente a mettere a disposizione degli aventi diritto l'intero importo del massimale, nonostante gli obiettivi elementi di responsabilita' dell'illecito a carico dell'Eusepi, costituisce grave inadempimento ai propri obblighi. Pertanto, la Tirrena in liquidazione coatta amministrativa va condannata oltre il massimale anzidetto, cosi' come rivalutato facendo ricorso al noto indice Istat relativo all'anno dell'avvenuto sinistro piu' interessi legali. Le spese seguono la soccombenza. La presente sentenza ha valore dichiarativo per la Tirrena in liquidazione coatta amministrativa ed e' opponibile alla Compagnia Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia quale impresa designata alla gestione e liquidazione dei sinistri in nome e per conto del Fondo di garanzia vittime della strada ai sensi della legge n. 990 del 1969. Il tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Giovanni Lelli e Lucia Lelli cosi' provvede: dichiara Antonio Eusepi responsabile esclusivo dell'illecito di cui e' causa e lo condanna in solido con Compagnia Tirrena assicurazioni spa in liquidazione coatta amministrativa al risarcimento del danno liquidato in lire 390.670.195 per Giovanni Lelli, lire 390.670.195 per Lucia Lelli lire 350.940.671 per Licia Lelli lire 177.455.093 per Viviana Lelli e lire 177.455.093 per Pio Lelli, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, nonche' al pagamento delle spese di giudizio (...)". l'Assitalia in violazione del codice di procedura civile, che rende esecutiva la sentenza di primo grado, non ha ancora versato una lira ai figli di Claudio Lelli. Tale comportamento ha costretto i fratelli Lelli al pignoramento della cifra. Appare fondato il timore che l'Assitalia nel prossimo processo civile di appello fissato per il 14 gennaio 1999, ovvero prima dei pignoramenti (22 aprile 1999 e 21 maggio 1999) tenda ad ottenere la sospensione del pagamento del risarcimento, prolungando ancora una volta di mesi o anni questa penosa vicenda -: a fronte del comportamento dell'Assitalia, che dinanzi ad una sentenza esecutiva rifiuta di risarcire i figli della vittima nel pieno disprezzo dei princi'pi piu' elementari del diritto, quali iniziative di competenza intendano assumere anche attraverso gli organismi di vigilanza. (4-21460)
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19990112-19991022
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21460 presentata da FREDDA ANGELO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19990112
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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2014-05-15T11:59:53Z
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FREDDA ANGELO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO)
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MINISTRO MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
19990929