INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21103 presentata da MODIGLIANI ENRICO (REPUBBLICANO) in data 19940111

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_21103_11 an entity of type: aic

Ai Ministri della funzione pubblica e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che: l'interrogante si chiede perche' il Governo, nonostante l'articolo 2 della legge delega n. 421 del 1992 (che definisce le norme del riordino del pubblico impiego) ribadisce che sono materia di legge il reclutamento e "l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca" (comma 1, lettera c), punti 4 e 6), abbia ignorato i ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca nel nuovo decreto correttivo nel quale invece considera varie altre categorie (all'articolo 49, comma 5; all'articolo 6, comma 4 e all'articolo 19, comma 4) con attenzione cosi' particolare da indurre le Commissioni I e XI della Camera, nella riunione congiunta del 10 dicembre 1993, ad esprimere, in sede consultiva, "dubbi di legittimita' per possibile eccesso di delega"; l'interrogante si chiede se il Governo abbia ben valutato l'opportunita' di separare le due componenti della comunita' scientifica operanti nel settore pubblico: rispettivamente nelle universita' e negli enti pubblici di ricerca. Infatti, il nuovo decreto correttivo introduce, all'articolo 2, un nuovo comma 5, per i professori e ricercatori universitari e, rimandando ad una nuova specifica disciplina, in attesa della quale e' fatta salva la disciplina attuale del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, cancella il comma 4 dell'articolo 72 (che prevedeva l'applicazione al relativo rapporto di lavoro delle disposizioni del decreto a decorrere dal 1^ giugno 1994). Invece, per i ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca manca, nello stesso decreto correttivo, ogni riferimento all'assetto delle carriere scientifiche definite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991, in attesa di una specifica disciplina per legge. L'interrogante ricorda al Governo che il ruolo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito dalla legge n. 168 del 1989, recependo i princi'pi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione, riconosce la sostanziale omogeneita' della ricerca scientifica, ovunque essa venga svolta; in considerazione del fatto che la fine anticipata della X legislatura non permette di definire per legge il reclutamento e l'autonomia professionale nell'attivita' scientifica e di ricerca, sarebbe opportuno mantenere, analogamente a quanto deciso per gli universitari, anche per il personale scientifico degli enti di ricerca, il vigente ordinamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991) fino ad una nuova disciplina di legge organica e conforme ai princi'pi dell'autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione e all'articolo 8 e seguenti della legge n. 168 del 1989. Si segnala al Governo che, in questo spirito, l'interrogante ha presentato la proposta di legge per lo "stato giuridico del personale scientifico e tecnologico degli enti di ricerca" (Atto Camera n. 3473) nell'intento di rispondere alla esigenza di una normativa per legge sullo status del ricercatore piu' volte affermata dal Parlamento (vedasi: l'ordine del giorno delle Commissioni I e VII del Senato che accompagna l'approvazione della legge n. 168 del 1989, e i pareri delle Commissioni I, VII e IX della Camera sul decreto legislativo n. 29 del 1993) -: se il Governo consideri la ricerca scientifica e tecnologica, svolta e nelle universita' e negli enti pubblici di ricerca, un bene pubblico importante per lo sviluppo economico, sociale e civile del Paese, oltre che una funzione emergente e strategica per il futuro; se il Governo ha valutato le conseguenze negative che deriveranno dalla impropria privatizzazione di una attivita' strategica di carattere pubblico ed il rischio di discontinuita' nell'impegno dei ricercatori scientifici con la conseguente fuga dall'attivita' di ricerca del nostro Paese dei giovani intellettualmente dotati e meglio preparati; quali effetti possano derivare per la qualita' della ricerca nazionale da una accennata dicotomia tra ricercatori operanti nelle universita' e ricercatori operanti negli enti pubblici di ricerca, in difformita' con la prassi operante nei Paesi piu' avanzati. (4-21103)
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