INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/20859 presentata da PERETTI ETTORE (MISTO) in data 19981119
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_20859_13 an entity of type: aic
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e delle finanze. - Per sapere - premesso che: in base all'articolo 8, comma 3 della Costituzione, la commissione per le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha condotto le trattative per predisporre l'intesa fra lo Stato e la Congregazione dei testimoni di Geova e si accinge ad inoltrare la proposta al Consiglio dei ministri; in relazione alla suddetta congregazione all'interrogante sono pervenute numerose e concordi informazioni dalle quali risulterebbe che: gli aderenti alla Congregazione dei testimoni di Geova devono sottostare a regole rigide e fra esse predominano disposizioni in contrasto con le leggi dello Stato quali: la negazione del diritto-dovere di voto, la renitenza agli obblighi di leva o servizi alternativi, il rifiuto di emotrasfusioni, vaccinazioni, la proibizione di denunciare all'autorita' giudiziaria reati eventualmente commessi dagli adepti; l'aderente che non osserva i precetti contenuti nel "Libro di testo per la scuola di ministero del regno" e' sottoposto ad un processo di fronte ad un cosiddetto comitato giudiziario, senza alcuna garanzia o tutela dei diritti fondamentali della persona; tutte le informazioni, anche riservate, sugli aderenti e sui dissociati, cosi' come le decisioni del comitato giudiziario, sarebbero raccolte in archivi segreti, all'insaputa degli interessati con la possibilita' di uso ritorsivo delle informazioni nei confronti dei dissociati; ogni dissociato deve essere emarginato (riferimento "Torre di Guardia" 15 aprile 1998) ed e' vietata nei confronti di lui qualsiasi forma di relazione; nel caso di legami di stretta parentela, ogni rapporto deve essere ridotto al minimo; e' severamente proibito leggere letteratura religiosa non geovista (riferimento Torre di Guardia 15 gennaio 1987); ai Testimoni di Geova non e' consentito di sposarsi, se non fra "confratelli", e viene messa in discussione la liberta' di procreare (riferimento Torre di Guardia 1^ marzo 1988); ogni reato o attivita' illegale degli aderenti e' mantenuta segreta fra i "confratelli"; ogni attivita' di solidarieta' o di aiuto al prossimo e ignorata con l'eccezione di quella rivolta ai confratelli; la Congregazione testimoni di Geova, pur negando di essere un ente commerciale, svolge invece tali attivita', con particolare riguardo ai settori di: stampa, poligrafia ed editoria, in pieno contrasto con l'articolo 1 dello Statuto presentato allo Stato per ottenere il riconoscimento giuridico (riferimento D.p.r. n. 783 del 31 ottobre 1986 n. 1753); la Corte Suprema di Cassazione il 27 febbraio 1997, con sentenza n. 1753/1997 ha considerato che: "...... le pubblicazioni di un'associazione religiosa, se prodotte per la vendita, costituiscono attivita' commerciale; la Watch Tower Bible and Tract Society of Pensilvenia (casa-madre di tutte le Congregazioni mondiali) dall'8 luglio 1986 e' iscritta alla camera di commercio di Milano; le attivita' commerciali di questa Congregazione sono confermate dal fatto che essa risulta essere stata socia accomandante della "la Farfarina", della "Stenone" di Angeli Denni & c. e della "Immobiliare Verona Z" di Mario Romeo & c., tutte con sede legale in Roma, Via della Bufalotta, 1281; a Ravenna si sarebbe verificato il fallimento di una finanziaria, collegata alla Congregazione dei testimoni di Geova (riferimento sentenza della Corte di Cassazione, sezione II, del 4 ottobre 1996, n. 693) che raccoglieva contributi volontari frutto della distribuzione di pubblicazioni porta a porta, con la quale sono state truffate alcune decine di persone; nei testi delle suddette pubblicazioni, a detta di esperti, sarebbero contenuti messaggi subliminali, atti a favorire il plagio dei lettori; la Congregazione promuove ed organizza, attraverso i propri adepti l'esportazione e la diffusione clandestina di pubblicazioni in paesi nei quali e proibita la predicazione ai testimoni di Geova; per la realizzazione delle sale di preghiera si utilizzerebbero finanziamenti di dubbia provenienza, le maestranze non risulterebbero regolarmente assicurate contro gli infortuni e sarebbe pressoche' disapplicata la legge n. 626 inerente la sicurezza sul lavoro; recentemente, in Francia, a seguito di un'indagine promossa dalla Direzione delle imposte, si e' costatato che la Congregazione dei testimoni di Geova avrebbe evaso il fisco "per almeno 300 milioni di franchi (circa 90 miliardi di lire) -: se, la negazione dei principi di appartenenza alla nazione e il disconoscimento dello Stato e delle istituzioni, che si sostanzia con la regola imposta agli adepti di rifiutare tanto l'assolvimento degli obblighi di leva, o i servizi alternativi quanto la partecipazione al voto nelle elezioni politiche ed amministrative, i giuramenti di fedelta' allo Stato ed alle sue leggi, non configuri la cosiddetta Congregazione dei testimoni di Geova, per caratteristiche strutturali ed ideologiche, come incompatibile con le norme e lo spirito della Carta costituzionale; se il complesso delle attivita' della Congregazione, la rigida osservanza di regole in contrasto con la legislazione italiana a cui sono sottoposti gli adepti, l'assoluta riservatezza dei dati organizzativi, disciplinari e finanziari, la preminente obbedienza alle regole interne in contrasto con i diritti della persona, ai vincoli familiari, ai doveri verso la collettivita', non sia riconducibile alla fattispecie delle associazioni segrete; se, pertanto, aldila' delle proprie definizioni statutarie, la Congregazione dei testimoni di Geova possa essere definita una confessione religiosa o, invece, una setta; se il complesso delle attivita' finanziarie, descritte in premessa, siano conformi con lo statuto della Congregazione e comunque tali da far assumere ad essa le caratteristiche di una vera e propria societa' commerciale; se si ritenga opportuno verificare la veridicita' dell'utilizzo di messaggi subliminali attraverso le pubblicazioni stampate presso la Betel di via della Bufalotta n. 1281 a Roma; se, tutto cio' considerato, si ritenga lecito addivenire al finanziamento pubblico della Congregazione, o piuttosto ritenerlo, aldila' di ogni altra considerazione etica o morale, non dovuto nei confronti di una istituzione che ideologicamente rifiuta l'esistenza dello Stato e della Nazione e che contrasta palesemente con l'ordinamento giuridico italiano (articolo 8, comma 3 della Carta costituzionale); se risulti che in altri paesi lo Stato abbia predisposto intese, o stipulato convenzioni, con la Congregazione dei testimoni di Geova. (4-20859)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/20859 presentata da PERETTI ETTORE (MISTO) in data 19981119
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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2014-05-15T11:56:34Z
4/20859
PERETTI ETTORE (MISTO)