"19931130-" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/20393 presentata da PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19931130" . "0"^^ . "PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE)" . "4/20393" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/20393 presentata da PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19931130"^^ . . "2014-05-14T21:16:34Z"^^ . . . "Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dell'ambiente, per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. - Per conoscere - premesso che: con delibera di CC 96/C del 7 giugno 1991 il comune di Boscoreale approvava lo schema di convenzione per lo affidamento della realizzazione e gestione dell'acquedotto comunale e della rete di smaltimento delle acque reflue; in seguito lo schema di convenzione veniva modificato in alcuni punti con delibera di CC 128/91 del 25 settembre 1991; con delibera di CC 3 del 15 gennaio 1992 veniva approvato il progetto generale per un importo di lire 37.303.780.000 (adeguamento rete idrica), ed il 20 gennaio 1992, veniva approvato dalla GM il I stralcio funzionale della rete stessa per un importo gia' finanziato dalla regione Campania per lire 4.000.000.000; dopo appena 9 giorni (il 29 gennaio 1991), sospetto record mondiale di efficienza burocratica ed amministrativa, venivano firmate le convenzioni con la Napoletanagas, la n. 558, per la gestione della rete idrica e la n. 559 per lo smaltimento delle acque reflue; il 9 luglio 1992 con delibera n. 66 di CC veniva deliberato, per misteriosi motivi, schema di convenzione integrativo della convenzione n. 558 ma questa delibera veniva fatta oggetto dal CORECO di richiesta di chiarimenti; con delibera n. 96/92 del 29 ottobre 1992 venivano apportati i chiarimenti alla precedente delibera, modificando l'ultimo comma dell'articolo 3 dello schema di convenzione integrativo con oneri a carico del comune; questa delibera diventava esecutiva il 7 dicembre 1992; tale convenzione integrativa non veniva pero' mai firmata in prosieguo dalla Napoletanagas; il 29 luglio 1993 con delibera di CC n. 76/93 venivano revocate le delibere n. 66/92 e 96/92; a seguito della suddetta revoca veniva deliberata la indizione di gara e per la rete idrica e per lo smaltimento delle acque reflue, con delibere di CC n. 77/93 e n. 73/93 del 29 luglio 1993; tali delibere venivano pero' restituite al comune, a seguito di un ricorso della locale sezione del MSI, dal CORECO per chiarimenti, in quanto non era stato acquisito il parere del CTR che prescrivesse, cosi' come prevede il decreto ministeriale dell'11 marzo 1988, la redazione di una relazione geologica e di una relazione geotecnica incredibilmente mancanti all'atto della deliberazione, sebbene essenziali anche perche' l'area interessata e' sismica, vulcanica e rientrante nel Parco del Vesuvio, importanti aspetti che potrebbero porre in discussione la cantierabilita' dei progetti stessi cosi', come prevedono le attuali norme in materia di lavori pubblici; con delibera n. 84/93 di CC del 12 ottobre 1993, pur essendo all'O.d.G. i chiarimenti alle delibere n. 73/93 e 77/93, si decideva per il rinvio ai chiarimenti, in quanto questi non erano stati predisposti; per predisporre parte dei chiarimenti con delibera di G.M. 422/93 dell'8 ottobre 1993 veniva dato incarico al geologo Senatore di redarre relazione geologica; con delibere n. 97/93 e 98/93 di CC del 20 ottobre 1993 i chiarimenti non venivano forniti in quanto votati favorevolmente da 9 consiglieri piu' il sindaco ed a sfavore da n. 10 consiglieri su 19 presenti; infine con delibera di CC del 3 novembre 1993 il consiglio prendeva atto che le delibere per la indizione di gare dovevano essere assunte dalla G.M. in quanto conseguenziali ad un'altra delibera di giunta, la n. 30/92 del 20 gennaio 1992. Riguardo alla suddetta delibera di G.M. si fa rilevare che ad essa veniva dato il parere di regolarita' tecnica non dal Capo ripartizione, ma dal signor Celentano, quest'ultimo impiegato comunale di concetto, VI livello, e non legittimato a dare pareri sulle deliberazioni; nell'approvare lo schema delle convenzioni e successive loro modifiche si e' sempre tenuto conto (vedi parere del ragioniere capo ai margini della delibera n. 96/C del 7 giugno 1991) della inesistenza di alcun onere aggiuntivo per il comune in quanto questi dovevano essere a carico della Napoletanagas; nel momento in cui il comune sollevava la Napoletanagas dall'onere di indire le gare non solo dimenticava che la Napoletanagas non aveva ottemperato agli obblighi contrattuali, e che quindi o, andavano rescisse le due convenzioni o, richiesto il pagamento dei danni (vedi articolo 1 comma C e articolo 5 della convenzione n. 559 ed articolo 5 comma 2, articolo 6 della convenzione n. 558), ma addirittura si accollava in proprio i relativi oneri aggiuntivi, arrecando gravi danni al gia' dissestato bilancio comunale!..., per quanto dovuto alla tesoreria comunale, e le spese relative alle relazioni geologiche e geotecniche; riguardo alla tesoreria e' da tenere presente che la stessa, per contratto, percepisce in percentuale lo 0,95 in entrata e lo 0,95 in uscita (sulla questione tesoreria gia' e' aperto un capitolo giudiziario) quindi e' facilmente deducibile che per un transito di lire 14.000.000.000 vi sarebbe un aggravio di spese di lire 270.000.000 circa... Per quanto riguarda le spese tecniche, a cui si fa esplicitamente riferimento nelle convenzioni, anche queste ricadono ora a carico del comune, come per quanto riflette la relazione geologica. Difatti la G.M. per produrre i chiarimenti alle delibere 73/93 e 77/93 dava incarico - clientelare in mancanza di una indicazione da parte dell'ordine o di un albo comunale di professionisti da incaricare a rotazione - al geologo Senatore di redarre relazione geologica e per questo impegnava lire 110.000.000 piu' Iva. Questa delibera la n. 422 dell'8 ottobre 1993 veniva emessa di venerdi' per l'affidamento dell'incarico e il lunedi' successivo l'11 ottobre 1993 prot. n. 21754 il geologo - che aveva sacrificato dunque l'intero week-end per espletare il mandato - consegnava gia' tutti gli elaborati a comune (come se non bastasse l'incarico venne conferito senza data, senza numero di protocollo e con sul frontespizio, la mancanza addirittura del numero di delibera a cui far riferimento...). Per revocare le delibere n. 66/92 e 96/92 afferenti la rete idrica si riporta la motivazione che non c'era piu' tempo per poter sottoscrivere la convenzione integrativa, in quanto la stessa si doveva modificare perche' erano sopravvenute nuove norme in materia di lavori pubblici (revisione prezzi). Non si comprende bene per quali motivi dovesse farsi una convenzione integrativa, se non per quello di aumentare gli utili della Napoletanagas (vedi articoli 9 e 10 della stessa) inoltre non era affatto \"sopravvenuta\" qualche norma in materia di lavori pubblici. Anzi la legge precedeva la deliberazione (Legge 359/92 che seguiva un decreto-legge 333 che era gia' operativo dal mese di luglio dello stesso anno, mentre la deliberazione e' stata fatta il 29 ottobre 1992); riguardo alla rete fognaria, la revoca alla Napoletanagas, veniva motivata dal fatto che la stessa aveva inviato al comune una lettera nella quale gli restituiva tutto quanto relativo all'espletamento della gara. In tale lettera dell'8 luglio 1993, prot. n. 15278 la Napoletanagas, imputava al comune gravi ritardi procedurali e pertanto per presunta responsabilita' di questo rimetteva nelle mani dell'A.C. la gara!.... Circostanza inquietante e abbastanza singolare visto che dieci mesi prima e precisamente il 19 ottobre 1992, la stessa Napoletanagas scriveva al comune di aver dato corso all'impegno di cui all'articolo 5 della convenzione, e che in seguito aveva bandito la gara di appalto... Difatti il comune, assicuratosi di cio', comunicava alla regione Campania che la Napoletanagas stava espletando tutte le incombenze di cui alla gara come da lettera prot. n. 23142 del 25 novembre 1992. Alla luce di questo non si percepisce bene quali fossero i ritardi procedurali che all'ente comune si imputavano da parte della Napoletanagas. Si aggiunge a tutto cio' il fatto che il comune riceveva una lettera da parte della regione Campania datata 25 giugno 1993, in cui si riferiva che la proroga dei fondi era stata fissata al 30 settembre 1993 e che l'amministrazione comunale protocollava questa lettera solo il 19 luglio 1993 e - giusto dopo dieci giorni - assumeva la delibera per la indizione di gara, cosi' come si imponeva nella lettera! Ma guarda caso, questa lettera veniva smistata all'ufficio tecnico quattro giorni prima che essa venisse protocollata, cosi' come si evince dal frontespizio della lettera stessa! Alla luce di quanto sopra si evince facilmente che possano sussistere gravi responsabilita' da parte degli amministratori su tutta la vicenda, anche considerato che la societa' concessionaria e' additata ed \"accreditata\" comunemente essere in potere e in odore di politici democristiani e socialisti inquisiti e che i lavori vengono, ormai da anni, eseguiti sempre dalla CCC (Consorzio Cooperative Costruzioni) vicinissima ad esponenti politici comunisti pidiessini, mentre il quadro politico ed affaristico della situazione appare evidente dato che in tutti i passaggi non si e' mai tenuto conto dei benefici da apportare al comune ma anzi, come si e' dimostrato, sono sempre stati fatti salvi i soli interessi della societa' concessionaria. In pratica, in barba a tutte le convenzioni sottoscritte, ed ai piu' elementari dettati di buona amministrazione il comune di Boscoreale e cioe' i suoi cittadini sono tenuti a pagare mentre alla Napoletanagas ed al CCC e' riservato solo l'\"onere\" di riscuotere... -: se il Prefetto di Napoli, la regione Campania, la Corte dei Conti, la Magistratura napoletana, abbiano gia' disposto od intendano disporre accertamenti in ordine agli aspetti quantomeno inquietanti della vicenda e ad eventuali fattispecie di illecito amministrativo, contabile o penale, facendo comunque piena luce sugli aspetti torbidi degli affidamenti e della esecuzione in ogni passaggio sicche' non potendosi escludere danni all'erario sia pubblico che regionale e comunale, e privilegi privati. (4-20393)" . . . . .