INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/20250 presentata da CAFARELLI FRANCESCO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19931125

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_20250_11 an entity of type: aic

Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: risulta all'interrogante, da notizie a lui pervenute, quanto appresso: che Persechino Filiberto, nato a Sant'Apollinare (FR) il 27 dicembre 1926, residente in Roma, Via dei Licheni n. 11, coltivatore diretto di un fondo sito in comune di Trevignano Romano (Roma), il giorno 27 maggio 1987 sarebbe stato convocato dal dottor Emanuele De Nisco presso la locale Pretura per il giorno 29 maggio 1987; che in quella occasione il dottor De Nisco, con riferimento a travagliate traversie giudiziarie subi'te dal Persechino avrebbe suggerito a quest'ultimo di contattare il dottor Armati, magistrato a Roma; che in occasione del successivo incontro col Persechino, l'Armati, che si sarebbe dimostrato informato dei luoghi nei quali il Persechino svolgeva l'attivita' di coltivatore diretto, avrebbe manifestato l'intenzione di effettuare operazioni immobiliari, e avrebbe detto di avere in animo di acquistare un terreno in Trevignano vicino alla proprieta' del Persechino e sul quale il Persechino stesso aveva diritto di prelazione; che dopo otto giorni, il Persechino firmava la rinuncia al diritto di prelazione; che i signori Pescetelli, proprietari del terreno poi acquistato dall'Armati, dopo solo tre giorni dalla rinuncia del Persechino al diritto di prelazione citato, e precisamente in data 11 giugno 1987, avrebbero chiesto al Tribunale di Roma una declaratoria di non esistenza di un vincolo di indivisibilita' imposto dalla legge 3 giugno 1940, trattandosi di terreni concessi dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale (cosiddetto Ente Maremma) con patto di riservato dominio e nel rispetto di determinate condizioni di coltivazione del fondo; che il Tribunale di Roma, il giorno 12 giugno 1987, a distanza di un solo giorno dalla data di presentazione della domanda del Pescetelli, avrebbe accolto quanto da loro richiesto; che per conseguire tale scopo i predetti Pescetelli avrebbero dichiarato al Tribunale di voler alienare a terzi il terreno, asserendo che "da tale alienazione conseguira' un piu' razionale sfruttamento del terreno... mediante l'impianto di piantagioni ed opere di servizio funzionali ad una piu' intensa e produttiva coltivazione"; che i "terzi" cui e' stato venduto il detto terreno sono stati i coniugi Armati-Bazzicalupo i quali hanno mantenuto il detto terreno nello stesso stato in cui era, adoperandosi invece per farlo divenire edificabile, come poi e' avvenuto; che i predetti coniugi Armati dopo aver acquistato il detto terreno agricolo (atto notar Lollio) per lire 7.600.000 lo avrebbero rivenduto in data 22 febbraio 1991 a tale Vittorini Francesco per la somma dichiarata di lire 10.000.000; che, allorche' e' avvenuta detta ultima vendita, sullo stesso terreno sarebbero state concesse licenze edilizie e sarebbero sorte due ville, il tutto per un valore di centinaia di milioni di lire; l'interrogante si chiede per quali motivi il dottor De Nisco, allora Pretore di Bracciano, abbia suggerito al detto Persechino di contattare il dottor Armati presso gli uffici della Procura della Repubblica di Roma e, in particolare, se il dottor De Nisco fosse o meno a conoscenza che l'Armati stava trattando o voleva trattare affari immobiliari sul terreno di Trevignano e avrebbe richiesto al Persechino la rinuncia al diritto di prelazione che questi aveva su un terreno poi comprato dall'Armati -: se quanto sopra risulti rispondente al vero; se la pratica presentata dai fratelli Pescetelli al Tribunale di Roma l'11 giugno 1987 e risolta dal Tribunale in un solo giorno il 12 giugno 1987, abbia seguito un iter regolare; se le licenze edilizie sul terreno in questione siano state rilasciate nel pieno rispetto della legge e su richieste di chi; quale era l'effettivo valore del terreno in oggetto alla data del 22 febbraio 1991, allorche' esso e' stato venduto dagli Armati-Bazzicalupo ai Vittorini e se conseguentemente gli oneri fiscali pagati dagli Armati-Bazzicalupo per la vendita del terreno predetto, dichiarata in lire 10 milioni, siano stati o meno conformi a legge ovvero se a carico degli Armati-Bazzicalupo possa ravvisarsi, come l'interrogante ritiene, una violazione tributaria tanto piu' censurabile attesa la particolare funzione pubblica dell'Armati che e' sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma; se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga che nei fatti sopra esposti, qualora rispondenti a verita', non possano ravvisarsi gli estremi per la promozione di azioni disciplinari davanti al CSM. (4-20250)
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