_:B8aec50bbb211a4f5e82f68f9a5032bba "In ordine alla questione, oggetto della suindicata interrogazione parlamentare, si rappresenta che la recente legge 22 maggio 1999, n. 144, prevede all'articolo 64, comma 6, delle disposizioni risolutive. Infatti, la suddetta normativa stabilisce che, a decorrere dal 1^ gennaio 1999, l'importo minimo individuabile dei trattamenti pensionistici liquidati, a far tempo dal 1^ gennaio 1995, dalla gestione speciale costituita presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile nella gestione speciale per ogni anno di servizio utile fino ad un massimo del 20 per cento e comunque non inferiore al trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria, aumentato del 25 per cento per quarant'anni di servizio utile. Il trattamento pensionistico annuo non puo' in ogni caso essere superiore all'importo della pensione pensionabile annua presa in considerazione ai fini del calcolo della prestazione spettante, secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi." . _:B8aec50bbb211a4f5e82f68f9a5032bba "19990709" . _:B8aec50bbb211a4f5e82f68f9a5032bba "MINISTRO MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE" . _:B8aec50bbb211a4f5e82f68f9a5032bba . . . "Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: i dipendenti dell'ex Inam (Istituto nazionale assistenza malattie) e dell'ex Cassa mutua coltivatori diretti sono confluiti dal 1^ gennaio 1980 nelle Uussll; alcuni di loro hanno optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l'Inps ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979; all'atto del loro collocamento a riposo avevano diritto alla pensione Ago (assicurazione generale obbligatoria) piu' una pensione integrativa per effetto della loro iscrizione al Fondo Integrativo di Previdenza gestito dai predetti Enti e successivamente trasferito all'Inps (decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 articolo 75); la pensione integrativa consisteva in un quantum rapportato all'anzianita' di servizio piu' 80 per cento dell'indennita' integrativa speciale; la legge finanziaria per il 1995 legge n. 724 del 1994, al fine di uniformare i trattamenti pensionistici pubblici con quelli privati, prevedeva all'articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6, l'assoggettamento dell'indennita' integrativa speciale a contribuzione, con decorrenza 1^ gennaio 1995, rendendola cosi' pensionabile a tutti gli effetti e sottraendola conseguentemente dalla pensione integrativa; il consiglio di amministrazione dell'Inps, in un secondo momento, ha deliberato per il proprio personale la concessione della pensione integrativa sull'indennita' integrativa speciale escludendo pero' il personale degli ex enti confluiti nel servizio sanitario nazionale, i quali avevano optato ex articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 e che continuavano a versare i contributi relativi al suddetto fondo integrativo -: se ritenga legittima questa disparita' di trattamento di soggetti che si trovano in identiche condizioni contributive; se non ritenga di dover procedere ad una verifica e prendere adeguati provvedimenti per ripristinare una condizione di equita' tra i vari contribuenti. (4-19578)" . "2014-05-15T11:49:58Z"^^ . . _:B8aec50bbb211a4f5e82f68f9a5032bba . "4/19578" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19578 presentata da MANGIACAVALLO ANTONINO (RINNOVAMENTO ITALIANO) in data 19980916" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19578 presentata da MANGIACAVALLO ANTONINO (RINNOVAMENTO ITALIANO) in data 19980916"^^ . . "1"^^ . . "MANGIACAVALLO ANTONINO (RINNOVAMENTO ITALIANO)" . "19980916-19990910" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" .