_:B557d67b360acd65f4cf3021f0df0b860 "Si risponde alle interrogazioni indicate, con le quali vengono posti quesiti su vari aspetti del settore dell'alluminio con riferimento, in particolare, alla societa per azioni Alumix del soppresso gruppo EFIM. Al riguardo, va innanzi tutto premesso che, ai sensi della normativa speciale sulla liquidazione del Gruppo EFIM e della legge fallimentare, le materie trattate nelle interrogazioni sono di competenza dei Commissari liquidatori delle singole societa', nonche' del Commissario liquidatore dell'EFIM in l.c.a., nella sua qualita' di Autorita' di Vigilanza sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle societa' del Gruppo. Cio' premesso, in ordine alle singole interrogazioni indicate in oggetto, sulla base di quanto comunicato dai predetti Commissari e dall'Autorita' di Vigilanza, si fa presente quanto segue. Con riferimento all'interrogazione n. 4-19002, concernente la nomina e l'attivita' dei Commissari liquidatori dell'attuale Alumix S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, si evidenzia che la legislazione speciale sulla liquidazione del gruppo EFIM non prevede 'supervisori' del Ministero del Tesoro per le nomine dei Commissari liquidatori delle societa' del Gruppo poste in liquidazione coatta amministrativa. I Commissari, nonche' i membri dei Comitati di sorveglianza, vengono individuati secondo le competenze professionali necessarie e sulla base dei requisiti di onorabilita' e di affidabilita' per lo svolgimento di tali compiti. Sono, invece, previsti 'supervisori' all'attivita', interni ed esterni. E' interno il Comitato di sorveglianza, composto dal Presidente, avvocato Giovanni Polvani, del foro di Roma, con vasta esperienza nel settore delle procedure concorsuali e specifica esperienza nella liquidazione EFIM; dalla dott.ssa Marina Lombardo, dirigente generale del Tesoro; dal Dott. Luigi Pecchi, gia' esperto del Tesoro, ora dirigente della Banca di Roma, con esperienza specifica nella liquidazione EFIM. Sono esterni il Commissario liquidatore dell'EFIM, che esercita funzioni di autorita' di vigilanza sulle societa' poste in liquidazione coatta amministrativa, con poteri anche autorizzatori; la vigilanza e' esercitata anche dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Con riferimento ai dipendenti della societa' in questione, si precisa che obiettivo primario degli organi liquidatori e' la loro maggior tutela. Il ricollocamento dei dipendenti, compresa l'area veneta, che appare la piu' problematica, ha riguardato circa 135 unita' delle 172 presenti all'inizio della procedura. Gli organi di controllo, in particolare il Comitato di sorveglianza, si riuniscono periodicamente presso l'Alumix o presso questa Amministrazione e, finora, ha espresso pareri motivati su tutti gli atti di gestione di maggiore rilievo. Per quanto concerne la sede di lavoro dei tre commissari di Alumix, e' di tutta evidenza che non e' possibile valutare l'impegno di un Commissario liquidatore soltanto in base al tempo passato presso gli uffici della societa' posta in liquidazione coatta, considerato, peraltro, che l'Alumix non e' stata autorizzata all'esercizio temporaneo di impresa. Con riferimento all'apertura di un'inchiesta sull'operato dei Commissari da parte della magistratura ordinaria e della Corte dei Conti, i liquidatori hanno riferito che i Commissari hanno dovuto sporgere denuncia per diffamazione contro ignoti, a seguito di una calunniosa denuncia. Gli accertamenti sono in corso. Quanto alle irregolarita' commesse da precedenti amministratori, risulta che era stato aperto procedimento penale, con richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 28 aprile 1995, nei confronti di alcuni esponenti. Altra azione era stata promossa innanzi al Tribunale di Roma da Alumix S.p.A. I Commissari liquidatori di Alumix, a loro volta, hanno avviato, nel febbraio 1999, un'azione di responsabilita' avverso gli amministratori in carica al 18 luglio 1992. Il danno, di cui Alumix chiede il risarcimento, e' complessivamente indicato in lire 280 miliardi, di cui lire 127,5 miliardi relativi alle situazioni di danno ambientale e lire 153 miliardi relativi alla negligente gestione del settore commerciale e alle conseguenti perdite su crediti. I Commissari hanno, inoltre, provveduto ad avviare un'autonoma azione di responsabilita' avverso la societa' di revisione (Reconta Ernst & Young S.p.A.). Per quanto concerne l'interrogazione n. 4-19004, riguardante l'area industriale di Venezia, si fa presente che, nell'ambito della dismissione delle societa' del Gruppo EFIM, l'Alumix S.p.A. e l'EFIM hanno ceduto alla Trafilerie e Corderie di Venezia S.p.A, oggi Aluvenice, con un contratto sottoscritto nell'ottobre 1996, prima dell'inizio della liquidazione coatta amministrativa, un ramo d'azienda dell'Alumix S.p.A, sito a Porto Marghera. Il prezzo di vendita, concordato in #. 3.620 milioni, e' stato regolarmente versato dagli acquirenti nei termini convenuti. Tra le condizioni di vendita le parti avevano convenuto, peraltro, che l'Alumix avrebbe consegnato all'Aluvenice il magazzino materie prime esistente all'atto della cessione, e che quest'ultima lo avrebbe impiegato nel processo produttivo. L'Aluvenice avrebbe comunicato all'Alumix il quantitativo impiegato, consentendo a quest'ultima di emettere le relative fatture ad un prezzo determinato. L'Aluvenice non ha onorato il debito alle scadenze pattuite, sollevando una serie di eccezioni. In considerazione della persistente inadempienza dell'Aluvenice, e' stato conferito mandato al legale, prof. Santa Maria, di predisporre un ricorso per decreto ingiuntivo, onde ottenere il pagamento del citato credito, in relazione al quale, nel giugno 1997, l'Aluvenice ha effettuato un pagamento parziale, onde evitare il recupero coattivo. Poiche' l'Aluvenice persisteva nel non voler onorare il proprio debito residuo, pari a #. 1 miliardo, il Presidente del Tribunale di Roma ha emesso un decreto ingiuntivo ritualmente opposto dalla controparte, che ha anche richiesto, a sua volta, un risarcimento del danno per una somma compresa tra # 1.200 e 1.400 milioni. Con riferimento a tali presunte inadempienze, il Sindaco di Venezia, prof. Cacciari, nella sua veste di garante dell'adempimento di alcune clausole del contratto di cessione, ha invitato, con lettera del 2 febbraio 1998, i Commissari liquidatori ad un incontro tra le parti interessate, al fine di chiarire le problematiche esistenti. Considerato che il G.I. della causa di opposizione non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ravvisando un certo grado di attendibilita' nelle contestazioni formulate dall'Aluvenice, l'Alumix ha ritenuto di accettare la soluzione transattiva della vertenza formulata dall'Aluvenice con il versamento della somma di lire 300 milioni in unica soluzione, a saldo e stralcio di ogni pretesa e con rinuncia alle eccezioni sollevate all'atto di opposizione. Il Comitato di sorveglianza, nella riunione del 26 ottobre 1998, ha espresso parere favorevole alla soluzione transattiva, la quale e' stata successivamente autorizzata dall'Autorita' di Vigilanza della procedura, con lettera del 29 ottobre 1998. Con riferimento, infine, all'impegno occupazionale assunto da Aluvenice nei confronti del personale dell'ex Alumix S.p.A., i Commissari liquidatori hanno potuto constatare, dal confronto con le rappresentanze sindacali e con gli amministratori della societa' Aluvenice, che vi e' un sostanziale rispetto degli impegni assunti da Aluvenice. I commissari liquidatori stanno comunque verificando tali adempimenti. Con riferimento all'interrogazione n. 4-19005, concernente la Speedline Aluminia S.p.A. di Bolzano, facente parte del gruppo Alumix e al 50 per cento con capitale pubblico, si fa presente che la Speedline S.p.A. ha offerto il prezzo di 2,5 miliardi per il rilievo della partecipazione azionaria del 40,83 del capitale in Speedline Alluminia S.p.A., detenuta da Efim attraverso Alumix. Tale prezzo e' stato ritenuto congruo da Mediobanca con parere espresso il 24 agosto 1993, su richiesta del Commissario liquidatore Efim. La cessione da Alumix S.p.A. a Speedline S.p.A. e' stata autorizzata dal Commissario liquidatore dell'EFIM in data 11 novembre 1993, sulla base del programma di liquidazione approvato dai Ministri competenti. Per quanto riguarda l'interrogazione n. 4-19009, concernente la cessione di Alumix alla societa' Alcoa, si fa presente quanto segue. Con riferimento alla vendita delle proprieta' immobiliari ed, in particolare, alla presunta cessione senza corrispettivo alla societa' Alcoa di 14 ville in localita' Portopaglietto-Portoscuso (CA) e di una villa settecentesca in localita' Mogliano Veneto (TV), il Commissario liquidatore dell'Efim ha precisato che il complesso immobiliare di Portopaglietto e' sorto nei primi anni '70 ed e' costituito da una foresteria e da alcune villette. La prima era utilizzata dal 'management', in quanto la zona era allora assolutamente carente di strutture alberghiere. Le villette, invece, sono state costruite per alloggiare le famiglie dei dirigenti assunti o trasferiti presso lo stesso stabilimento. La villa di Mogliano Veneto, originariamente di proprieta' della SAVA-ALUSUISSE, e' stata acquisita al patrimonio Alumix a seguito della fusione per incorporazione della SAVA. Anche tale villa era originariamente destinata a residenza del 'top-management' della societa'. Le citate proprieta' immobiliari avevano una destinazione sicuramente strumentale all'esercizio della gestione di impresa, e come tali logicamente rientranti nel piu' ampie ramo d'azienda ceduto ad Alcoa. Non si tratta, percio', di cessione senza corrispettivo, in quanto la valutazione dell'intero patrimonio immobiliare di Alumix, oggetto del trasferimento in questione, composto, peraltro, anche da altre unita' immobiliari minori, parimenti affittate a dipendenti, risulta essere stata compresa nell'importo complessivo negoziato con Alcoa. Per quanto concerne il personale dell'Alumix trasferito ad Alcoa, il Commissario liquidatore dell'Efim ha fatto presente che, nel periodo intercorrente fra la sottoscrizione del contratto formale di cessione ad Alcoa del ramo aziendale e l'effettivo trasferimento alla stessa del personale della sede di Roma, i dipendenti sono rimasti formalmente in carico ad Alumix, e sono stati da questa retribuiti, pur lavorando per Alcoa. In realta', e' anche avvenuto il contrario, vale a dire che una parte del personale delle varie sedi periferiche, immediatamente trasferito ad Alcoa, ha continuato a lavorare per Alumix, pur essendo retribuito da Alcoa. Tali rapporti di interscambio delle prestazioni hanno trovato adeguata definizione nei rapporti tra cedente e cessionario del ramo d'azienda. In merito alla cessione delle apparecchiature informatiche, si fa presente che Alumix aveva dovuto farsi carico di una difficile situazione pregressa, riconducibile a politiche organizzative adottate dal Gruppo EFIM in materia di applicazioni informatiche. Infatti una rilevantissima parte del sistema informativo di Alumix, nonche' tutta la rete di interconnessione fra le varie unita' produttive periferiche e la sede di Roma, erano state affidate alla societa' Efimdata (Gruppo EFIM), che gestiva tali attivita' 'in service' per conto di Alumix. In previsione della messa in liquidazione di Efimdata, poi effettivamente intervenuta, gia' nell'estate del 1994, Alumix dovette dotarsi di piena autonomia funzionale nel settore informatico, sostenendone i relativi costi. All'atto del trasferimento ad Alcoa, furono, quindi, incluse nella cessione anche le strutture informatiche dei diversi stabilimenti del comparto, per le quali non venne effettuata una specifica valutazione, che fu, invece, ricompresa nel prezzo unitario riferibile al ramo d'azienda oggetto della cessione. Infatti, si e' trattato, come riconosciuto dalla stessa Commissione Europea, non di cessione liquidatoria di singoli cespiti, ma di 'trasferimento d'azienda', nella prospettiva assunta dal Commissario Liquidatore dell'EFIM di salvaguardare le unita' produttive ed il posto di lavoro ai 2.701 dipendenti trasferiti ad Alcoa. Con riferimento alla situazione ecologica ed, in particolare, allo smaltimento e ripristino delle aree degli stabilimenti dismessi, va precisato che, in tali stabilimenti pervenuti ad Alumix a seguito di complesse operazioni di fusione ed acquisizione, succedutesi precedentemente alla liquidazione dell'EFIM, sono indubbiamente presenti problematiche ecologiche delle quali dovra' farsi carico Alumix, provvedendo a risanare le aree ed a smaltire gli eventuali rifiuti accumulatisi nel tempo. Tale situazione non rientra, pero', nella cessione del ramo d'azienda ad Alcoa in quanto quest'ultima non ha mai manifestato alcun interesse per le aree in questione, anche se i costi del risanamento sarebbero rimasti, comunque, a totale carico di Alumix. Con riferimento all'interrogazione n. 4-19718, concernente lo stabilimento situato a Casavatore, in provincia di Napoli, si fa presente che il medesimo ha dismesso la lavorazione di manufatti in alluminio all'inizio degli anni 90. Attualmente la sorveglianza dello stabilimento in questione e' stata affidata ad una societa' di vigilanza privata. I Commissari liquidatori hanno preso visione dell'area citata e stanno provvedendo ad incaricare un consulente ambientale, affinche' effettui le rilevazioni del caso, anche se da una ricognizione sommaria hanno potuto constatare che non vi sono giacenti materiali particolarmente inquinanti. I Commissari liquidatori hanno individuato, inoltre, uno studio tecnico, cui affidare la valutazione e la verifica della consistenza ipocatastale dell'immobile e dell'area di pertinenza, al fine di procedere ad una vendita con pubblico incanto, alla quale potranno partecipare sia l'Amministrazione comunale sia eventuali altri soggetti interessati. Per quanto riguarda le interrogazioni n. 4-19717 e n. 4-19719, concernenti le ragioni che hanno indotto il Commissario liquidatore dell'Efim a vendere il settore dell'alluminio ad Alcoa per il prezzo di 281 milioni USD, si fa presente che, per l'alluminio, la normativa EFIM dettava regole speciali, in quanto si trattava di un comparto che aveva accumulato perdite ingenti, le quali, nei primi anni '90, si attestavano sui 100-200 miliardi di lire per anno, mentre l'indebitamento superava i 1.000 miliardi di lire. Tale situazione comportava problemi occupazionali di notevole gravita', dal momento che le aziende operavano in aree in difficili condizioni economiche, come la Sardegna (obiettivo 1 CE), o in degrado industriale come Marghera Fusina. Si precisa che il comparto dell'alluminio era costituito dalle societa' Alutekna, Alumix, Sardal, Comital e Alures. Il gruppo Alumix, avendo debiti per oltre 1.400 miliardi di lire (superiori al fatturato) e un patrimonio netto negativo per quasi 1.000 miliardi di lire, dopo aver accumulato circa 2.000 miliardi di lire di perdite tra il 1990 e il 1993 era praticamente fallito. Obiettivo principale del Commissario liquidatore nelle vendite e' stato, quindi, il mantenimento dei livelli occupazionali, soprattutto nelle aree critiche (Sardegna) e nei settori piu' deboli (primario e laminazione), anche coerentemente con i principi che sono stati formulati dal Consiglio dei Ministri con la delibera del 15 dicembre 1994 in occasione della vendita della Alutekna. Con riferimento al valore dei beni posseduti dall'Alumix S.p.A., si precisa che il totale delle attivita' (beni patrimoniali e tutte le altre attivita') ammontava complessivamente a 1.860 miliardi, ai quali si contrapponevano 3.289 miliardi di passivita', con la conseguenza che Alumix S.p.A. aveva un patrimonio netto negativo di 1.429 miliardi. Per quanto concerne i risultati di gestione, sono state rilevate perdite nel 1999 pari a 392 miliardi e nel 1996 pari a 85 miliardi, mentre le rimanenze ammontavano complessivamente a 221 miliardi. Il procedimento di vendita delle attivita' patrimoniali di Alumix e' iniziato dopo il 25 maggio 1995 con la pubblicazione nel Sole 24 Ore e nel Financial Times di un'offerta pubblica di acquisto delle partecipazioni e delle attivita' del comparto dell'alluminio del gruppo Alumix. Alcoa e Alcan sono state le uniche societa' che hanno risposto al bando di vendita con un'offerta concreta e attendibile, pur se differenziata l'una dall'altra, in quanto quella di Alcoa Italia S.p.A., una societa' del gruppo Alcoa che opera in ventisei Paesi con circa 62.000 dipendenti e con attivita' che vanno dall'attivita' di estrazione in miniere di bauxite alla produzione di alluminio e alla fabbricazione di semilavorati, estrusi e laminati nonche' ai prodotti finiti per un fatturato nel 1994 di circa 10 miliardi U.S.$, si riferiva ad un maggior numero di complessi aziendali ed era preferibile a termine dell'avviso di vendita, in quanto comprendeva il settore critico del metallo primario, con l'accettazione di un prezzo piu' alto per l'energia elettrica (36/40 lire per Kwh) e con un'offerta complessiva di circa 400 miliardi di lire, poi elevati in misura largamente superiore all'altra. Alcoa forniva, inoltre, le garanzie occupazionali richieste per 2.700 persone e' per cinque anni; si impegnava, inoltre, a non dismettere impianti e ad effettuare importanti investimenti associati ad un solido e convincente piano industriale. Si trattava, inoltre, di un trasferimento di azienda e non solo di vendita di cespiti, tanto che Alcoa non si limitava ad acquisire le attivita' di impresa, ma ne assumeva gli impegni e le obbligazioni, anche se con l'eccezione dei debiti congelati. Va, peraltro, considerato che la vendita avveniva in condizioni di particolare difficolta', sia perche' le condizioni fallimentari del gruppo erano note alle controparti, sia perche' era indispensabile un'autorizzazione della CE, presso la quale pendeva un contenzioso di cospicue proporzioni (circa 700 miliardi che avrebbero dovuto essere rimborsati da Alumix, gravando ulteriormente il suo passivo). La CE aveva contestato gli aiuti di Stato e quelli sotto forma di tariffe elettriche di favore per il comparto alluminio. Conseguentemente aveva bloccato la possibilita' di procedere al pagamento dei creditori per i quali erano stati stanziati i 1.500 miliardi ai sensi al decreto legge n. 22 del 1994, poi reiterato, il quale, a sua volta, imponeva la liquidazione della societa' e/o la vendita delle aziende. Tale blocco aveva portato ad un aggravio di interessi di 200 miliardi circa, peraltro in continua crescita. Le penalita' previste dalla procedura per infrazione con la CE, risolta positivamente solo a seguito della cessione ad Alcoa, sarebbero state ben maggiori della minusvalenza risultante dalla differenza tra il valore netto di libro dei cespiti (immobilizzazioni tecniche, partecipazioni e circolante) ed il prezzo pattuito con Alcoa. Le trattative con la CE furono lunghe e difficili e si conclusero dopo la definizione della vendita ad Alcoa. Il contratto preliminare con Alcoa venne sottoscritto in data 13 novembre 1995 ad un prezzo di riferimento di U.S.$ 281 milioni, connesso al valore del capitale netto e fu presentato alla riunione convocata dal Ministro dell'Industria con i Sindacati il 29 novembre 1995. Il 27 marzo 1996 il Commissario Liquidatore otteneva le necessarie autorizzazioni CE e l'operazione di cessione ad Alcoa veniva completata in data 29 marzo 1996. Per quanto concerne il problema dei dipendenti, si precisa che, in base all'articolo 5.4 del contratto del 13 novembre 1995, Alcoa si impegnava ad offrire l'assunzione, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche, a 2.701 addetti ed a garantire il mantenimento di detto livello occupazionale per cinque anni, con la previsione di penali in caso di inadempimento. Alcoa si impegnava, inoltre, ad investire, nel quinquennio, 125 milioni di U.S.$ e il 50 per cento del cash flow eccedente il ritorno atteso sul capitale in questione. Secondo quanto attestato dal Commissario liquidatore dell'EFIM la continuita' di lavoro e la presenza ininterrotta dei dipendenti sono state garantite ed il prezzo e' stato debitamente corrisposto. In proposito va rilevato che le operazioni di liquidazione dell'EFIM e di vendita dell'Alumix sono state oggetto di controllo da parte della Corte dei Conti, le cui valutazioni sono in gran parte contenute nella relazione del 29 luglio 1996. Circa la congruita' del prezzo convenuto con Alcoa per la cessione dei rami d'azienda del settore dell'alluminio, si fa presente quanto segue. Il prezzo pattuito, basato sul valore del circolante, deve essere valutato in considerazione del fatto che oggetto della cessione e' stato 'un ramo d'azienda' in funzionamento, con garanzie occupazionali per 2701 dipendenti, per 5 anni, associate ad un piano industriale dell'acquirente. Va rilevato, inoltre, per una compiuta valutazione di congruita', che i cespiti avevano subito rivalutazioni puramente monetarie per circa 20 miliardi; l'offerta di Alcoa era 'inequivocabilmente la piu' conveniente', secondo la Nota esplicativa dell'Advisor - Bain, Cuneo e Associati - oltre che la piu' praticabile; le penalita' rivenienti dalla procedura per infrazione con la CE, risolta positivamente solo a seguito della cessione ad Alcoa, sarebbero state ben maggiori della minusvalenza risultante dalla differenza tra il valore netto di libro dei cespiti (immobilizzazioni tecniche, partecipazioni e circolante) ed il prezzo pattuito con Alcoa. Si consideri che il detto contenzioso per il solo periodo 1992-1995 (dopo il provvedimento CIP n. 13/92) poteva configurarsi in un valore compreso tra i 100 ed i 300 miliardi a seconda delle tariffe e dei sovrapprezzi termici presi a riferimento, oltre a 400 miliardi per aumento di capitale. La Commissione ha valutato la questione nel suo complesso, prendendo in considerazione la privatizzazione del settore dell'alluminio e la cessione ad Alcoa, ed ha riconosciuto la possibilita' di ravvisare l'esistenza di aiuti di Stato anche nella cessione ad Alcoa, che e' stata fatta ad un prezzo che ha consentito per cinque anni il mantenimento del livello occupazionale, il che costituiva uno degli obiettivi primari indicati dal Governo. La Commissione CE, rilevando che tale cessione avrebbe permesso la trasformazione di Alumix da impresa pubblica ad impresa privata, redditizia e non piu' dipendente dall'assistenza statale, in un quadro di ristrutturazione che avrebbe consentito una valutazione ed una decisione globale, dichiarava in modo formale ed esplicito di vedere nella privatizzazione di Alumix una tappa importante del processo globale di ristrutturazione e di privatizzazione del settore pubblico in Italia, rispondente all'accordo tra la Commissione ed il Governo italiano volto a ristrutturare e privatizzare il settore pubblico. La Commissione rinunciava, in questo quadro, alle contestazioni per i 400 miliardi, dei quali era stata chiesta la restituzione per aiuti di Stato, nonche' alla contestazione per le tariffe elettriche di favore, sulle quali veniva raggiunto un accordo che consentiva una sanatoria per il passato. Quanto al punto relativo alla disponibilita' dei dipendenti di Alumix ad acquistare il complesso industriale mediante l'utilizzo del proprio trattamento di fine rapporto, onde garantirsi il mantenimento del posto di lavoro, si fa presente che tale disponibilita' non e' mai stata manifestata ne' a norma di legge, ne' tanto meno informalmente. Inoltre, e' da rilevare che, benche' la legge 17 febbraio 1993, n. 33 preveda all'articolo 8, comma 1/bis, la possibilita' per i lavoratori dipendenti di rilevare le aziende anche attraverso associazioni dagli stessi appositamente costituite, i dipendenti di Alumix non hanno costituito alcuna associazione avente tale finalita'. Quanto alla presunta mancata pubblicita' della vendita del settore in questione si fa presente che il processo di vendita del comparto e' iniziato con la pubblicazione sulla stampa nazionale (Il Sole 24 Ore - 25 maggio 1995) e sulla stampa estera (The Financial Times - 2 giugno 1995) del bando per il confronto relativo alla vendita delle partecipazioni, delle attivita' e dei beni del comparto alluminio, che per legge doveva avvenire secondo il diritto privato. La vendita avveniva senza indicazione di base d'asta, ma con confronto tra le offerte presentate dal mercato. Le modalita' di vendita dovevano prevedere procedure di confronto con ampia pubblicita' su organi di stampa italiani e di diffusione internazionale, con avvisi che dovevano seguire la formula che privilegiava la vendita dell'intero comparto o dei subcomparti o di singole aziende. I bandi per la presentazione di domande di acquisto su confronto per le societa', aziende e cespiti del comparto dell'alluminio e piu' specificatamente per le societa' Alumix, Comsal, Sardal, Almax Italia, Eurallumina, Comital, Alucasa, Nuova Comsal, Alures, loro aziende e cespiti, seguivano uno schema che consentiva la presentazione di offerte sia per l'intero comparto, sia per comparti del complesso medesimo, sia per singole societa' o aziende con l'avvertenza che sarebbe stata data preferenza alle offerte che investivano gli interessi piu' ampi rispetto a quelle che si limitavano a proporre soluzioni parziali; le vendite sarebbero state comunque condotte nell'ambito del diritto privato, con riserva di piena discrezionalita' nelle scelte e sarebbe stata accolta l'offerta piu' conveniente. In merito ai costi sopportati per consulenze, si precisa che dai libri contabili risultano consulenze pagate per lire 2,2 miliardi, somma che complessivamente rappresenta lo 0,50 per cento del volume degli affari trattati. Per quanto attiene all'interrogazione 4-19743, concernente la nomina dei commissari liquidatori che sarebbe stata effettuata senza valutare le incompatibilita' esistenti, si fa presente che la legge n. 545 del 31 dicembre 1992, all'articolo 8, comma 1, si riferisce alla funzione di giudice tributario ed alla professione di dottore commercialista, e non all'incarico di Commissario liquidatore e che, comunque, il dott. Angelo Napolitano e' docente a tempo parziale presso un Istituto di scuola media superiore. E' stato componente di una sezione della Commissione Tributaria regionale del Veneto con sede a Venezia Mestre, ma, in data 21 giugno 1999, e' decaduto dalla carica. Il dottor Marcellino Bortolomiel, alla data di nomina quale Commissario dell'Alumix S.p.A. in l.c.a., rivestiva gia' la carica di Commissario liquidatore della Bredafin Innovazione S.p.A. in l.c.a. con sede in Milano e di Commissario liquidatore della Sistemi e Spazio S.p.A. con sede in Roma, incarichi conferiti con decreto del Ministro del Tesoro. Fra tali incarichi non e' mai stato segnalato alcun conflitto. In ogni caso, l'eventuale insorgenza di un potenziale conflitto potrebbe essere risolta con la nomina di un Commissario ad acta per la svolgimento del singolo affare. Si fa presente, comunque, che l'unico rapporto in essere di debito/credito tra Alumix e Sistemi e Spazio e' dell'ordine di qualche milione di lire. Con riferimento al prof. Raffaele Lener ed ai suoi rapporti con lo studio legale Mole' e Associati, lo stesso professore ha precisato di aver condiviso per un certo tempo, e comunque non piu' dal gennaio 1998, i locali dello studio con il prof. Mole' ma non ha mai fatto parte, ne' prima ne' dopo la nomina, dello studio 'Mole' e Associati'. Egli non e' stato 'uno degli artefici della vendita di Alumix', ma ha seguito solo inizialmente l'ipotesi di dismissione, in quanto successivamente e' stato sollevato dall'incarico che e' stato affidato al prof. Santa Maria, il quale ha curato la vendita alla Alcoa Italia. Nessun nuovo incarico e' stato affidato al prof. Mole' dopo la liquidazione coatta dell'Alumix. Per quanto concerne l'interrogazione n. 4-19744, concernente la sistemazione dei materiali di Alumix (materiale cartolario, mobili, arredi, autovetture), si fa presente, secondo quanto precisato dai Commissari liquidatori, che a decorrere dal luglio 1998 la societa' Alumix ha lasciato i locali di Piazza Marconi n. 25 in Roma per occupare gli uffici siti in via XXIV Maggio 43/45 sempre in Roma, ove hanno sede gran parte delle altre liquidazioni del gruppo EFIM. I locali attualmente occupati da Alumix in via XXIV Maggio sono stati concessi in parte dall'EFIM con un comodato gratuito ed in parte in locazione dalla SAITA S.p.A. con sede in Roma. Per la locazione della porzione immobiliare, la societa' Alumix corrisponde alla SAITA un canone mensile di L. 6.682.000; il canone mensile che veniva corrisposto per la locazione dell'immobile di Piazza Marconi n. 25, relativo a due piani oltre all'archivio, era di L. 70.771.000. Il canone mensile relativo all'occupazione di un piano era, quindi, di L. 33.375.000 circa. Considerato che gran parte del personale ancora in forza ad Alumix al momento della messa in liquidazione coatta e' stato riallocato e che, essendo trascorso oltre un anno, parte della documentazione conservata nei locali poteva essere archiviata, i Commissari hanno ritenuto di trasferire la liquidazione in via XXIV Maggio n. 43/45, sia per concentrare la liquidazione dell'Alumix con le altre liquidazioni del gruppo EFIM, sia per ridurre gli oneri di locazione. E' stato, quindi, necessario individuare dei magazzini presso cui depositare tutta la documentazione contabile, gli arredi ed i mobili che prima occupavano gli ampi locali di Piazza Marconi n. 25. Tra le varie societa', alle quali e' stato chiesto un preventivo, e' stata individuata la societa' Franzosini, alla quale viene corrisposto un canone mensile di L. 6.540.666, di cui L. 5.124.000 per il magazzinaggio degli arredi e mobili, L. 800.000 per gli autoveicoli e L. 616.666 per i documenti. Non appena si procedera' alla vendita all'incanto degli arredi, dei mobili ed degli autoveicoli, dovra' essere sostenuto il solo onere di L. 616.666 mensili. Per tutti i beni mobili gia' giacenti presso la sede di Roma, ivi comprese le autovetture, e' gia' stato affidato all'arch. Stefano De Paoli, con studio in Roma, l'incarico di predisporre perizia. Non appena tale perizia sara' completata, i commissari liquidatori affideranno la vendita di tutti i mobili di Alumix, autovetture comprese, all'Istituto Vendite Giudiziarie di Roma, che a cio' provvedera' a mezzo di pubblico incanto. La liquidazione, data la complessita' della procedura, ha voluto sfruttare al meglio le capacita' dei dipendenti rimasti in carico all'Alumix, pur dovendosi procedere ad una massiccia opera di ricollocamento del personale presso vari enti pubblici, come previsto dalla legge. Naturalmente, man mano che si procedeva al ricollocamento e diminuivano le forze interne all'Alumix, e' aumentato il ricorso a consulenti esterni, il cui numero e' rimasto, peraltro, contenuto ed il cui costo si e' rivelato inferiore all'onere dei dipendenti ricollocati. Va precisato, inoltre, che per l'analisi, lo studio e la gestione di determinati settori, quali l'ecologia, l'amministrazione contabile e del personale, nonche' per il settore fiscale, l'incarico, che in un primo tempo era stato affidato a personale dipendente della societa', rilevata la mancanza di una specifica professionalita', e' stato assegnato a professionisti esterni. Nel magazzino seminterrato dell'immobile in Piazza Marconi n. 25 e' depositato un archivio mobile costruito appositamente per essere utilizzato in tale locale. Poiche' il costo per lo smontaggio e trasporto presso il deposito Franzosini di tale archivio era superiore a quanto si sarebbe potuto realizzare dalla vendita, i Commissari liquidatori hanno ritenuto di non procedere in tal senso, auspicando che da parte dei conduttori subentranti nei locali possa esserci un qualche interesse ad acquistarlo. Per quanto concerne l'interesse manifestato da parte di una Direzione del Ministero del Tesoro ad acquistare parte del mobilio di compendio della procedura dovendo procedere all'arredamento dei nuovi locali di tale Direzione, si fa presente che l'Ufficio Tecnico Erariale era stato invitato a predisporre una stima. In seguito la Direzione in questione comunicava ai Commissari liquidatori di non essere piu' interessata all'acquisizione del suddetto mobilio. Con riferimento all'interrogazione n. 4-19745, concernente la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Alumix, si fa presente che i liquidatori, coerentemente con il processo liquidatorio, hanno fatto ricorso alla citata risoluzione con gradualita' e dopo aver accertato l'esubero di ciascuna unita', utilizzando la riassunzione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge n. 738 del 1994 e del D.P.C.M. del 7 maggio 1997. Delle 171 unita' lavorative complessivamente in forza all'atto della messa in liquidazione, hanno usufruito della ricollocazione 131 unita', mentre per altre 11 unita' rapporto di lavoro e' cessato per dimissioni volontarie o pensionamento. Viste le difficolta' oggettive incontrate per la ricollocazione del residuo personale in forza, avendo esaurito le ordinarie misure degli ammortizzatori sociali, si e' proceduto, in data 1^ giugno 1999, a richiedere la procedura di mobilita' alle competenti Autorita'. Si sono, pertanto, tenute, nel luglio 1999, presso il Ministero del lavoro, delle riunioni con le organizzazioni sindacali nazionali. Dopo aver esperito ed esaurito l'esame congiunto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge n. 223 del 1991, i Commissari liquidatori hanno provveduto a risolvere il rapporto di lavoro con 23 dipendenti. Inoltre, con l'autorizzazione del Commissario liquidatore dell'EFIM e con il parere favorevole del Comitato di sorveglianza, hanno convenuto, con le organizzazioni sindacali di riconoscere agli interessati la somma di lire 15.000.000 all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, previa sottoscrizione da parte degli stessi di un atto di rinuncia ad ogni rivendicazione afferente il rapporto di lavoro e la sua risoluzione. Attualmente rimangono in forza 6 unita', di cui 3 dirigenti, un impiegato e 2 operai (in servizio effettivo risultano un dirigente e 2 operai). I commissari liquidatori, ai sensi del combinato disposto degli articoli 199 e 32 della legge fallimentare, sono obbligati ad agire sempre direttamente e non possono delegare potere a terzi, interni o esterni, dirigenti o impiegati, se non in ipotesi del tutto particolari. Tanto meno essi possono sottrarsi alla responsabilita' diretta che la legge imputa loro. Attesa, comunque la complessita' della procedura, i commissari hanno inteso sfruttare al meglio le capacita' dei dipendenti rimasti all'Alumix. Man mano, pero', che si procedeva al ricollocamento e quindi diminuivano le forze interne, si e' dovuto incrementare il ricorso a consulenti esterni. I liquidatori, per un proprio supporto diretto, si avvalgono di una collaborazione professionale ai sensi degli articoli 2222 ss. Cod. civ. (contratto d'opera). Detta collaborazione ha carattere del tutto temporaneo, con scadenza prestabilita, non collegata alla durata delle formalita' e adempimenti della liquidazione, ne' richiedente l'iscrizione in alcun albo professionale. Il relativo emolumento, secondo le disposizioni vigenti, soggiace ad un contributo previdenziale, il quale e' regolarmente versato al competente Istituto. In merito ai contributi previdenziali ed assistenziali per la persona che funge da segretaria presso la Sistemi e Spazio S.p.A in l.c.a, si fa presente che tale societa' e' del tutto estranea all'Alumix S.p.A. Per tale liquidazione coatta, il Commissario liquidatore si e' avvalso, unitamente ad altro Commissario, della collaborazione professionale ai sensi dei citati articoli 2222 ss. Cod. civ., non disponendo di personale dipendente; anche per questa procedura, peraltro, il relativo emolumento soggiace ad un contributo previdenziale regolarmente versato al competente istituto. Per sette delle diciannove unita' in forza alla sede di Venezia e' in corso di attuazione la riassunzione presso Pubbliche Amministrazioni. La ricollocazione e' stata utilizzata nella misura consentita, in quanto subordinata alle disponibilita' ed alla compatibilita' con i profili professionali richiesti. Per le unita' di Bolzano e Cagliari e' stato possibile ricollocare due unita' in forza a Cagliari. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato." . _:B557d67b360acd65f4cf3021f0df0b860 "20000223" . _:B557d67b360acd65f4cf3021f0df0b860 "MINISTRO MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA" . _:B557d67b360acd65f4cf3021f0df0b860 . "4/19002" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19002 presentata da STORACE FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980721"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "STORACE FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19002 presentata da STORACE FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980721" . . . _:B557d67b360acd65f4cf3021f0df0b860 . . "2014-05-15T11:46:58Z"^^ . . . "1"^^ . "Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, bilancio e programmazione economica. - Per sapere: quali siano i supervisori preposti dal ministero del tesoro alla nomina dei commissari liquidatori per le societa' poste in liquidazione, con quali criteri detti commissari siano nominati, quali garanzie professionali vengano richieste a detti liquidatori e se vengano impartite disposizioni mirate a tutelare, sotto tutti gli aspetti, i diritti dei lavoratori dipendenti delle societa' poste in liquidazione; per quali motivi la maggior parte dei commissari liquidatori vengano scelti dal ministero del tesoro tra i professionisti e non, provenienti dall'area veneta, quali i commissari liquidatori della Alucasa spa in Lca della Sistemi e Spazio spa in Lca (ex Mcs spa) della Alumix spa in Lca della Laval spa in Lca della Alutekna in Lca eccetera; come sia composto l'organo di controllo dell'attuale Alumix spa in Lca, chi siano i tre componenti del suddetto organo; se i componenti di detto organo prendano visione degli atti e dei documenti delle operazioni di compravendita gia' avvenute; se vengano tutelati i diritti di tutti i lavoratori dipendenti, visto che non per colpa loro rischiano di perdere il posto di lavoro e si vedono ridotte le loro giuste spettanze; se corrisponda al vero che i commissari liquidatori veneti quali quelli della Alumix spa in Lca effettuano la liquidazione a mezzo fax, prendendo qualsiasi decisione tramite questo strumento, visto che la permanenza a Roma non supera le due ore circa alla settimana; come i commissari liquidatori della Alumix spa in Lca intendano procedere nell'esame della documentazione e degli atti onde valutare se i precedenti amministratori abbiano commesso irregolarita' contabili, amministrative ed economico-finanziaria, visto che dagli atti della Camera dei deputati e' emerso che la Alumix spa molto spesso e' stata oggetto di inchieste giudiziarie (ad esempio Moberis srl) e per molti anni ha chiuso i bilanci in negativo mentre le industrie private avevano grossi introiti economici; se corrisponda a verita' che sia la magistratura ordinaria sia la Corte dei conti hanno aperto una inchiesta sull'operato dei commissari liquidatori della Alumix spa in Lca a seguito di denuncia di esponenti sindacali e precisamente della Ugl; se risulti quali comportamenti abbiano intrattenuto i suddetti commissari liquidatori della Alumix spa in Lca con i dipendenti tutti, visto che questi ultimi hanno espresso pubblicamente un malcontento generale sul trattamento riservato loro; quali decisioni abbia preso in merito l'organo di controllo e quali iniziative intende intraprendere a breve, considerato che e' coinvolta anche la direzione generale del ministero del tesoro preposta alla privatizzazione. (4-19002)" . "19980721-20000303" . .