INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18894 presentata da ANGELICI VITTORIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19980714
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_18894_13 an entity of type: aic
Ai Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo. - Per sapere - premesso che: il signor Scialpi Martino, nato a Martina Franca, ed ivi residente in via Vicinale Trinita', - in data 29 ottobre 1981, effettuava presso la ricevitoria del Totocalcio n. 9147 di Ginosa la giuocata di una schedina del concorso pronostici n. 11 del 7 novembre 1981, munita del bollino Coni figlia 625/A doppia 77494, totalizzando, all'esito dei risultati calcistici, tredici punti; i giuocatori totalizzanti tredici punti in quel concorso realizzavano una vincita di lire 1.003.052.000; il Coni pero' rifiutava di convalidare la sua vincita non essendo mai pervenuta dalla citata ricevitoria la matrice della detta schedina; a carico dello Scialpi, in base a rapporto di PG della Guardia di finanza di Roma, si instaurava giudizio penale presso il tribunale di Taranto per i reati di truffa, furto aggravato e falso; a sua volta, a fronte del mancato pagamento del premio, lo Scialpi promuoveva innanzi al tribunale di Roma azione civile di risarcimento danni nei confronti del Coni di Roma, che resisteva in giudizio, sostenendo l'illegittimita' della richiesta attrice; con sentenza del 10 febbraio 1987, divenuta irrevocabile, il giudice istruttore penale del tribunale di Taranto assolveva il signor Scialpi Martino da tutte le imputazioni a lui ascritte con la formula il fatto non sussiste, riconoscendo quindi l'insufficienza della frode addebitatagli e la genuinita' della giocata vincente; nel corso di quel giudizio penale emergevano chiaramente le gravi omissioni e negligenze da parte dei responsabili di zona del Totocalcio della Direzione di Bari, che avevano concesso nel 1981 una autorizzazione provvisoria (che doveva invece essere assolutamente negata) a gestire la ricevitoria del Totocalcio (nella quale Scialpi Martino aveva regolarmente effettuato la giuocata risultata vincente) ad una persona, tale Taiana Maria Luisa, con gravi precedenti penali, sprovvista di tutti quei requisiti soggettivi ed oggettivi, atti all'esercizio di una attivita' svolta nell'interesse dello Stato; nel frattempo la causa civile si concludeva con il rigetto della domanda di risarcimento, per cui lo Scialpi ricorreva fino in Cassazione, la quale, con sentenza n. L09756 depositata il 19 settembre 1991, accoglieva, in virtu' anche dell'intervenuto proscioglimento penale, la domanda di revocazione proposta e rinviava il giudizio, per una nuova decisione nel merito alla Corte di appello di Roma; nel corso del procedimento di rinvio, si sono verificati episodi alquanto oscuri per essere stato temporaneamente sottratto l'intero fascicolo del processo civile che dalla Cassazione era stato trasmesso alla Corte di appello di Roma, e cio' e' stato oggetto di esposti e denunzie da parte dello Scialpi in ordine alle falsificazioni e alle manipolazioni apportate all'incarto processuale; il 6 dicembre 1994, protocollo n. 12549/1 fu presentato presso il tribunale di Roma esposto-denunzia nei confronti del procuratore giudiziale del Totocalcio avvocato Filippo Condemi Morabito, per aver questi illegalmente prodotto nel giudizio civile documentazione di cui poi i magistrati hanno tenuto conto ai fini della decisione finale; veniva emessa sentenza n. 516 della III sezione della Corte di appello civile di Roma, depositata il 18 febbraio 1993, che respingeva la domanda di risarcimento danni dello Scialpi, non uniformandosi alla decisione della Suprema Corte; anche l'esposto penale contro il legale del Coni, senza il ricorso alla ben che minima attivita' di indagine, che pure si imponeva in considerazione dei gravi fatti denunziati, veniva archiviato dal Gip del tribunale di Roma dottor P. Colella; e contro le sue duplici decisioni, la prima del 27 febbraio 1995, e l'altra (necessaria a suo giudizio per procedere alla correzione dell'errore materiale della data) del 21 settembre 1995) furono regolarmente inoltrati ricorsi in Cassazione rispettivamente con atti depositati in data 11 aprile 1995, e 30 settembre 1995, e successivamente rigettati dalla Suprema Corte per effetto della considerazione che le ipotesi di reato ascritte all'indagato in quanto riguardanti delitti commessi contro la pubblica amministrazione non consideravano come parte offesa il signor Scialpi, che pertanto non aveva avuto titolo per proporre ricorso in Cassazione; presso il tribunale penale di Taranto in questi anni era stato avviato procedimento penale iscritto al n. 44/1993 Rg. Not. reato n. 380 Rg. Gip, teso ad appurare le responsabilita' penali, innanzi indicate di quei funzionari del Coni della direzione di Bari, che, con il loro comportamento hanno danneggiato oltre modo il signor Scialpi reclamando questi giustizia, sia in sede civile che penale, non potendosi assolutamente disconoscere la legittimita' della sua giuocata, desumibile dall'esito, per lui favorevole del processo penale conclusosi nel 1987; anche il procedimento penale teste' citato si e' concluso con un decreto di archiviazione emesso il 18 ottobre 1996, dal Gip del tribunale di Taranto dottor C. Fiore, il quale ha ritenuto che i fatti denunciati, per i quali sono state anche effettuate indagini di PG, che hanno appurato sicure responsabilita' penali, non possono materialmente essere oggetto di contestazione verso i probabili responsabili autori atteso che i reati ascrivibili sono, a giudizio del magistrato, improcedibili per effetto dell'intervenuta amnistia o comunque prescritti per il decorso del tempo; invero tale giudizio e' a giudizio dell'interrogante fortemente criticabile atteso che lo stesso magistrato (il quale per dovere di informazione e' rimasto inerte per quasi un anno prima di dar risposta alle espletate indagini di PG, convocando udienza in camera di consiglio e cio' e' motivo di grave doglianza tenuto conto delle gravi conseguenze in merito alle sue decisioni finali!) ha riconosciuto che l'ipotesi di cui all'articolo 323, II comma del codice penale di fatto (anche se per pochi giorni) non era ancora prescritta e che pertanto poteva egli giungere a diversa soluzione processuale, avendo il medesimo peraltro accertato un falso materiale (la presentazione di due relazioni-denuncia per bollettini mancanti da parte del gestore della ricevitoria di Ginosa, di cui una e' palesemente uno scritto compilato a posteriori; proprio sulla veridicita' o falsita' delle due relazioni denunce ruota l'intera vicenda giudiziaria che vede coinvolto direttamente il Coni di Roma, potendosi sostenenere che a siffatta manipolazione e falsificazione hanno concorso i responsabili di zona del Coni di Bari, essendo stati compiuti atti che hanno nel tempo ritardato l'accertamento della verita' dei fatti legati e alla effettiva giuocata della schedina e al mancato pagamento della stessa, per effetto dello smarrimento della sua matrice, non imputabile comunque allo Scialpi, ma al dubbio operato del gestore della ricevitoria; il 4 marzo 1996, il signor Scialpi e' stato costretto a sporgere una nuova denunzia penale nei confronti del presidente del Coni dottor Mario Pescante, per essere stato oggetto da parte di quest'ultimo, di un esposto-denunzia calunnioso (in relazione sempre alle medesime vicende relative alla giuocata della schedina) e risulta in proposito essere gia' stata fissata per il 3 novembre 1998, l'udienza preliminare innanzi al Gip del tribunale di Taranto, nella quale si valutera' la posizione del massimo dirigente del Coni in riferimento alla grave ipotesi di reato al momento a lui ascritta; non e' infatti tollerabile a giudizio dell'interrogante che il presidente del detto ente si sia lasciato andare a gravi espressioni sul signor Scialpi, rinnovando nei suoi confronti frasi offensive e calunniose, pur conoscendo perfettamente l'esito del processo penale a carico dello Scialpi risoltosi favorevolmente nel lontano 1987; lo Scialpi, sempre nell'intento di ottenere ragione in sede penale, il 4 febbraio 1997, ha presentato al tribunale di Taranto altra denunzia nei confronti della signora Taiana Maria Luisa e dei responsabili di zona del Totocalcio di Bari, prospettando nuove situazioni di carattere penale, chiedendo che fosse rivista sotto diversi aspetti la vicenda giudiziaria archiviata dal Gip Fiore; in particolare nella denunzia si rappresentava, e con appropriate argomentazioni giuridiche la diversa data di consumazione dei reati ascrivibili oltre alla signora Taiana Maria Luisa (per il delitto di cui agli articoli 476-493 del codice penale per aver redatto nella sua qualita' di responsabile-titolare della ricevitoria totocalcio di Ginosa una relazione per bollini mancanti indirizzata alla direzione ufficio zona totocalcio di Bari, falsa, per la mancanza di una scheda sottratta ad opera di terzi) anche ai due dirigenti di zona del Totocalcio di Bari De Vivo Rocco e Orsini Felice, i quali, nella qualita' di componenti della commissione del Coni per le ricevitorie, avevano autorizzato la modifica provvisoria del trasferimento della ricevitoria ubicata in Ginosa da Leccese Vincenzo alla stessa Taiana, attestando falsamente la presentazione e la presa d'atto di compravendita tra i predetti, cosa questa assolutamente non veritiera (articoli 110-479 del codice penale); il Gup del tribunale di Taranto dottor Luciano Lamarca in relazione al procedimento n. 829/1997 Rg. Not. reato 1635/1998 Rg. Gip ha emesso in data 15 giugno 1998 sentenza di non luogo a procedere per i fatti denunziati, ritenendo, come il suo predecessore C. Fiore, pur in presenza di fatti penalmente rilevanti ed accertati quanto a responsabilita', la non punibilita' degli imputati, per intervenuta prescrizione dei reati, risalenti ad oltre quindici anni fa; gia' in precedenza per tutti i fatti innanzi indicati, erano state presentate diverse altre interrogazioni parlamentari, da ultimo nel 1996, dall'interrogante: in merito il ministro dei beni culturali e ambientali con incarco per lo sport e spettacolo con risposta scritta n. 4-00662 del 2 giugno 1997, a mezzo dell'Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, ha inteso fornire una apparente adeguata risposta a tutti i quesiti sollevati, e che invece non appare affatto esauriente, per essersi egli unicamente uniformato alla posizione da sempre sostenuta dal Coni nella vicenda della schedina, senza mai affrontare le diverse problematiche portate a sua conoscenza; basti pensare che ancora in detta risposta si menziona la legittimita' del comportamento dei dirigenti di zona del Coni di Bari (pur in presenza invece di fatti palesemente diversi ed assodati in sede penale!), rimarcandosi anche l'assurda considerazione che: "non sono emerse irregolarita' tecniche di nessun genere a carico della Taiana!"; la stessa risposta si chiude con l'assurdo richiamo (su valutazioni che come si e' visto si sono poi ritorte contro il presidente Pescante con la sua sottoposizione penale, ancora pendente per il reato di calunnia!) a quanto nel frattempo denunziato dal Coni alla procura del tribunale di Taranto in data 15 marzo 1995, in merito alle attivita' truffaldine commesse dallo Scialpi e da altri scommettitori di Martina Franca; il suddetto ministro in proposito avrebbe potuto rispondere alla interrogazione, evitando di lasciarsi andare ad argomentazioni provenienti dallo stesso Coni, che sulla questione ovviamente si attesta su posizioni diverse e contrarie, che non sempre, come si e' visto sono veritiere o assodate nel senso volute dall'ente gestore del servizio del Totocalcio -: quali iniziative intendano adottare in merito ai fatti innanzi indicati, non ritenendo essi che il persistere, da parte del Coni, nell'atteggiamento sinora di negazione delle proprie responsabilita', ormai acclarate (e comunque si sollecita a tal proposito una indagine ministeriale imparziale) nelle diverse istruttorie penali, e di ogni qualsiasi conseguenza risarcitoria nei confronti dei cittadini danneggiati (come nel caso del signor Scialpi Martino) ingeneri dubbi e getti il discredito sul concorso pronostici gestito dall'ente pubblico con conseguenze, nell'immediato, sulla legalita' e sulla moralita' dell'operato della pubblica amministrazione e in prospettiva sull'Erario; se sia il caso che il Ministro delle finanze, cosi' come ha disposto in occasione della lotteria di Capodanno dello scorso anno, per porre fine ad una iniqua vicenda che tuttora lascia inquietanti strascichi ancora aperti (si veda la pendenza del giudizio penale in danno del presidente Pescante), provveda a liquidare un congruo risarcimento danni in favore del giuocatore Scialpi Martino, che e' stato vittima e delle circostanze e di un sistema giudiziario e burocratico, che non gli ha portato finora le dovute soddisfazioni morali ed economiche. (4-18894)
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