_:B33445c42cc28b7b83dec326dd7988ebf "Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la perequazione delle pensioni di annata del personale statale non dirigente. Al riguardo, si premette innanzitutto che, ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato, hanno gia' trovato applicazione alcune norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e delle Ferrovie dello Stato, per i quali e' stato disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici, rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati. Sono stati, infatti, introdotti due ordini di benefici economici: l'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti, nonche' la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianita' pregresse. La corresponsione dei citati miglioramenti e' prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, nella misura del 20 per cento dal 1^ luglio 1990, del 30 per cento dal 1^ gennaio 1992, del 55 per cento dal 1^ gennaio 1993, fino all'attribuzione della misura intera dei benefici con decorrenza 1^ gennaio 1994, al fine di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987. Peraltro, nell'ambito degli interventi correttivi operati con provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, il legislatore ha disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1^ ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e gia' rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Sulla base di quanto sopra esposto, le Direzioni provinciali del Tesoro, previa predisposizione da parte delle singole Amministrazioni dei decreti di riliquidazione delle pensioni, provvedono a corrispondere agli interessati la misura intera dei benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1991. In merito alla corresponsione di ulteriori benefici, si fa presente che il principio di adeguamento costante ed automatico dei trattamenti pensionistici alla dinamica retributiva dovrebbe costituire oggetto di una specifica previsione normativa, tuttavia il legislatore ha scelto un sistema di riliquidazione delle pensioni nella misura consentita, di volta in volta, dalle risorse finanziarie disponibili. Tale sistema, peraltro, non configura dubbi di costituzionalita', in quanto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 226 del 23 aprile - 7 maggio 1993, ha esplicitamente rimesso la scelta del meccanismo di perequazione alla discrezionalita' del legislatore, il quale ha il compito di operare il bilanciamento tra le varie esigenze, nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilita' finanziarie, tenendo conto che, nel vigente sistema pensionistico, ispirato anche al principio solidaristico, non e' richiesta una rigorosa corrispondenza tra contribuzione e prestazione previdenziale. Dovendosi, pertanto, conciliare l'interesse delle categorie dei pensionati al mantenimento del grado di copertura assicurativa degli attuali trattamenti, rispetto alla dinamica delle retribuzioni del personale in servizio, con le esigenze di carattere finanziario delle gestioni previdenziali ed i limiti delle risorse disponibili, si ritiene che attualmente non possano essere considerati favorevolmente interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in questione. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Laura Pennacchi." . _:B33445c42cc28b7b83dec326dd7988ebf "19990118" . _:B33445c42cc28b7b83dec326dd7988ebf "SOTTOSEGRETARIO DI STATO MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA" . _:B33445c42cc28b7b83dec326dd7988ebf . _:B33445c42cc28b7b83dec326dd7988ebf . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "19980714-19990125" . "4/18879" . . . "Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione nonche' la sentenza n. 501/88 della Corte costituzionale, ribadita dalla Corte dei conti - II sezione centrale - nel 1997, impongono al Governo di operare rispettando costantemente i criteri di equita' e giustizia sociale; le predette sentenze, tra l'altro, sottolineano che le leggi che regolano la materia pensionistica non possono in alcun caso sacrificare alle pur legittime esigenze finanziarie di bilancio la salvaguardia dei redditi dei titolari di pensione, dovendosi evitare che si precostituisca un divario di dimensioni macroscopiche e intollerabili fra pensione e retribuzione; nella categoria dei pensionati statali risultano invece permanere gravi sperequazioni: la legge n. 724 del 23 dicembre 1994, infatti, ha concesso, a partire dall'ottobre 1995, ai pensionati ex dipendenti statali non dirigenti un lieve aumento delle pensioni ai sensi della legge n. 59 del 1991, ma non ha affatto affrontato il problema relativo alle pensioni d'annata degli statali; non e' stata stabilita la concessione del 33 per cento di acconto dal 1996 e dal 1997 e neppure del 34 per cento dal 1998, impedendo la perequazione delle suddette pensioni, secondo quanto in atto per le pensioni dei dirigenti militari e civili dello Stato; i marescialli maggiori delle Forze armate a riposo dal 1967, con oltre 40 anni di servizio e con i benefici di guerra, percepiscono ad oggi circa lire 2.300.000 al mese, mentre i pari grado a riposo dal 1997, grazie al raggiungimento del settimo livello bis, percepiscono circa lire 3.700.000 nette mensili -: se non si ritenga di dover operare con prontezza e sollecitudine per evitare il protrarsi di questa ingiusta e immotivata discriminazione e per una completa perequazione delle pensioni di annata ai dipendenti statali non dirigenti. (4-18879)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18879 presentata da GAZZILLI MARIO (FORZA ITALIA) in data 19980714"^^ . "GAZZILLI MARIO (FORZA ITALIA)" . "2014-05-15T11:46:22Z"^^ . . "1"^^ . . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18879 presentata da GAZZILLI MARIO (FORZA ITALIA) in data 19980714" . _:B33445c42cc28b7b83dec326dd7988ebf .