INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18338 presentata da BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20121030
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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-18338 presentata da RITA BERNARDINI martedi' 30 ottobre 2012, seduta n.711 BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: in data 24 giugno 2005 presso il tribunale ordinario (civile) di Roma veniva iscritto al ruolo generale il fascicolo 45393/2005 riguardante la causa civile inerente al lascito ereditario testamentario F.K. (deceduto il 4 dicembre 2003 per l'esito letale di una drammatica operazione di bypass all'ospedale Gemelli di Roma, durante la quale non manco' un lungo black-out elettrico nel reparto interessato dall'operazione), causa di successione intentata dalla vedova R.M.I.V.K. - nel testamento nominata legataria in sostituzione della legittima - avverso i due figli di prime nozze del de cuius S.K. e C.L.K., questi ultimi unici eredi universali testamentari di F.K. Sono dunque complessivamente tre gli eredi latu sensu, tutti di cittadinanza italiana come il de cuius; peraltro la giustizia penale ha in questi anni archiviato il procedimento penale avverso l'equipe chirurgica dell'ospedale Gemelli avviato a seguito di esposto dei fratelli K. e presentato per essere stato il loro defunto padre sottoposto ad intervento chirurgico presuntamente senza una adeguatamente anticipata prudenziale sospensione di farmaco anti-coagulante - il decesso e' avvenuto a seguito di emorragia inarrestabile prodottasi ad intervento iniziato - e per ulteriori motivi tra i quali quelli relativi alla cartella clinica del paziente deceduto; circa la causa civile ereditaria il 2 luglio 2005 il fascicolo 45393/2005 veniva assegnato alla VIII sezione del tribunale ordinario di Roma. L'8 luglio 2005 in particolare il fascicolo stesso veniva assegnato al giudice Paolo D'Avino; il 18 gennaio 2011 il fascicolo in questione risulta «rimesso al giudice o al collegio per la decisione». Ad oggi non risulta depositata la sentenza di primo grado; dunque una causa ereditaria risulta iscritta a ruolo da 7 anni e 4 mesi, assegnata al giudice Paolo D'Avino da 7 anni e 3 mesi, e assegnata in decisione (allo stesso giudice D'Avino) da 1 anno e 9 mesi, e ancora la sentenza di primo grado non vede la luce; si tenga conto che la causa ereditaria R.M.I.V.K. vs. fratelli K. riguarda un patrimonio ereditario per circa l'80-90 per cento del valore formato da beni immobili. Benche' il contenzioso sul testamento - basato su una asserita lesione di legittima - dal punto di vista meramente quantitativo riguardi nel complesso meno del 20 per cento dell'asse ereditario, dal momento che la nostra legislazione non impone al legatario in sostituzione di legittima che impugni un testamento per asserita lesione di legittima di circoscrivere la pretesa sulla parte immobiliare dell'asse ereditario a quei soli beni immobili la cui attribuzione giudiziale sarebbe satisfattiva della pretesa del legatario medesimo - beni che nel caso di specie sono stati peraltro elencati dall'attrice - in modo da non provocare effetti di fatto paralizzanti sulla commerciabilita' della residua parte dei beni immobili dell'eredita', l'intera porzione immobiliare dell'eredita' risulta in effetti sostanzialmente pressoche' incommerciabile, poiche' gli acquirenti interessati agli immobili dell'eredita' si dileguano non appena appreso del contenzioso ereditario che ha colpito la totalita' degli immobili ereditati, come si puo' evincere anche da visure in conservatoria, specie se a distanza di tanti anni non e' nemmeno sopraggiunta la sentenza di primo grado che quanto meno avrebbe una funzione temporaneamente chiarificatrice. Di piu', detti beni immobili, bisognosi di ristrutturazione come d'altronde il condominio in Roma in cui tutti sono ubicati, provenendo da un lascito ereditario eternamente «sub iudice», risultano semmai causa di gravissimi pesi finanziari, dagli oneri condominiali a quelli fiscali, per i quali gli uffici del fisco e il comune (oltre che il diritto condominiale) non fanno eccezione alcuna; si tenga altresi' conto che le banche non concedono mutui ipotecari per finanziare l'acquisto o la ristrutturazione di immobili frutto di un lascito ereditario tuttora oggetto di contestazione - anche se quantitativamente parziale rispetto alla porzione immobiliare dell'asse ereditario - davanti alla giustizia italiana; a fronte di questa situazione gli eredi K. in senso lato e le loro famiglie stanno subendo un gravissimo danno economico e psicologico per i ritardi della giustizia civile italiana; con l'entrata in vigore del recentissimo decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazione dalla legge n. 134 del 2012, in virtu' dell'articolo 55 del decreto, che ha riscritto l'articolo 4 della legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto), si e' modificata in peius la procedura sugli indennizzi da giustizia lenta, costringendo i cittadini nelle condizioni degli eredi K. a dover attendere la sentenza definitiva, che chissa' tra quanti anni arrivera', per poter esperire l'azione di indennizzo, di importo peraltro infinitamente inferiore al danno economico effettivo ammontante a varie centinaia di migliaia di euro che gli eredi K. stanno gia' concretamente subendo -: se non ritenga opportuno assumere iniziative ispettive presso l'VIII sezione civile del tribunale di Roma ai fini dell'esercizio dei poteri di competenza; quali siano i tempi medi di decisione delle cause di successione ereditaria presso il tribunale ordinario (civile) di Roma e presso l'VIII Sezione; quali iniziative intenda porre immediatamente in atto affinche' le cause di successione ereditaria, essendo tra quelle economicamente e psicologicamente tra le piu' rilevanti im assoluto per ogni famiglia italiana media coinvolta, vengano trattate e decise nel piu' breve tempo possibile con un percorso istruttorio e decisionale specifico nei tribunali d'Italia; quale sia la mole numerica ed economica del contenzioso ereditario in Italia e quali provvedimenti intenda porre in essere nell'immediato per prevenire ridurre e risolvere tale contenzioso; quali passi immediati intenda muovere affinche' i beni immobili la cui commerciabilita' sia di fatto paralizzata o colpita dai ritardi della giustizia italiana in violazione della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111 della Costituzione siano sottratti ad una iniqua pressione fiscale tuttora applicata come se fossero beni pienamente commerciabili, cio' in palese violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione. (4-18338)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18338 presentata da BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20121030
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20121030-
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18338 presentata da BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20121030
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA (PARTITO DEMOCRATICO)
BELTRANDI MARCO (PARTITO DEMOCRATICO)
MECACCI MATTEO (PARTITO DEMOCRATICO)
TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO)
ZAMPARUTTI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO)
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2014-05-15T01:51:36Z
4/18338
BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO)