INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18274 presentata da REBECCHI ALDO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19931005

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_18274_11 an entity of type: aic

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: in data 31 marzo 1993 - a seguito della gara d'appalto concernente forniture alimentari agli Istituti di prevenzione e pena, indetta con bando del 18 febbraio 1993 per i lotti 44 e 46 (carceri di Brescia, Verziano e Cremona) - il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di Milano, nella persona del dottor Giuseppe Cangemi, ritenendo l'offerta della Ditta D.A.C. di Giuseppe Scuola con sede in Flero (Brescia) piu' conveniente rispetto alle altre, stipulava con essa il contratto di fornitura; la partecipante seconda classificata, la s.a.s. Bernabe' con sede in Cremona, il 2 aprile 1993 presentava ricorso al Ministro di grazia e giustizia eccependo la illegittimita' dell'aggiudicazione, in quanto la sunnominata D.A.C. non sarebbe stata in possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, avendo il titolare della stessa riportato due condanne penali; a seguito del ricorso (accolto) il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Ufficio centrale dei beni e servizi, con decreto 12 agosto 1993 annullava la precedente aggiudicazione effettuata dal provveditorato di Milano a favore della D.A.C. il 27 marzo 1993 e, conseguentemente, dichiarava aggiudicataria la s.a.s. Bernabe'; tale ricorso non e' mai stato notificato ne' comunicato alla D.A.C., ne' il Ministero ha provveduto a tale doveroso atto, essendosi invece limitato ad inviare alla D.A.C. un telegramma nel quale si avvertiva soltanto che la procedura di aggiudicazione era in fase di verifica senza pero' specificare per quali motivi, togliendo cosi' a questa il giusto diritto di difendersi partecipando al procedimento, e producendo cosi' una grave violazione del principio del contraddittorio che da solo basterebbe a censurare il provvedimento in questione; contraddittorie e poco chiare appaiono le motivazioni e i riferimenti a leggi e regolamenti, tali che difficile appare ricostruire l'iter logico seguito dal Ministero, ne' individuare quale disposizione si sia ritenuto di applicare, se si considera,- ad esempio,- che il Ministro, dopo aver ritenuto sussistente un potere discrezionale da parte del provveditore di Milano per non aver escluso la D.A.C. dalla gara, pur valutando il certificato del Casellario Giudiziale da questa presentato, subito dopo ne censura il comportamento perche' i reati sarebbero stati "sicuramente incidenti sulla moralita' professionale dell'impresa"; questi reati, enormi evidentemente nel giudizio del Ministro, o di chi per lui, erano: un decreto con multa di lire 150.000 del 1980 per non aver tenuto in modo regolamentare i registri di carico/scarico della margarina, gia' coperto comunque da riabilitazione e quindi non riferibile fra le motivazioni come invece ha fatto il Ministro nel provvedimento, con palese violazione dell'articolo 178 del codice penale e conseguente lesione del diritto di reinserimento sociale; un decreto con multa di lire 200.000 del 1988, perche' in qualita' di proprietario di un autocarro, entrava in concorso con il conducente dello stesso, il quale aveva dimenticato in ditta l'autorizzazione al trasporto merci. Tale multa, fra l'altro, era stata prontamente pagata dal titolare della D.A.C. il quale pero', ritenendo con cio' di esaurire il suo dovere - data la minima entita' della multa - aveva trascurato, non essendo esperto di cavilli legali, di proporre opposizione al decreto; se si considera che: ne' la legge n. 354 del 1975, ne' il regolamento penitenziario contengono disposizioni di sorta sulle procedure di ammissione agli appalti di forniture per alimenti alle carceri, e solo il Capitolato d'oneri testualmente recita "non possono partecipare alle aste coloro che siano stati condannati per delitto non colposo contro la personalita' dello Stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia e coloro che abbiano riportato condanna penale di durata non inferiore a tre anni per delitto non colposo" si puo' vedere quanto terribilmente offensivo del senso di giustizia e dignita' del cittadino, nonche' di fiducia nelle istituzioni, sia defraudare un lavoratore di un diritto acquisito vincendo una leale competizione e, soprattutto, vedersene privare nonostante questo fosse sancito in un contratto gia' posto in essere, con le conseguenze economiche e morali immaginabili; e' superfluo a questo punto, dopo una tale violazione del diritto costituzionale al lavoro, elencare le altre, quali il difetto di motivazione, la falsa applicazione di legge, l'illegittimita' dell'annullamento ministeriale, la nominata violazione dell'articolo 178 del codice penale l'eccesso di potere con sviamento e travisamento dei fatti, l'illogicita' manifesta, la violazione dell'articolo 4 del bando d'avviso di gara, secondo il quale, in caso di incapacita' dell'appaltatore, a questo doveva succedere il supplente dallo stesso nominato; devono essere ben considerate le gravissime conseguenze alle quali verrebbe esposto un lavoratore per l'uso pretestuoso di illeciti che ne' la giustizia, ne' il semplice buon senso comune potrebbero ritenere "sicuramente incidenti sulla moralita' professionale dell'impresa" -: quali provvedimenti intenda prendere il Ministro per riparare a questo gravissimo torto subito da un cittadino, magari a causa di funzionari troppo "zelanti"; se, tutto quanto sopra considerato, non intenda pervenire a una revoca del provvedimento posto in essere o, almeno, dar luogo a una sospensione della stipula del nuovo contratto con la ditta seconda aggiudicataria, in attesa del pronunziamento del giudice amministrativo (TAR Lombardia) investito della vicenda. (4-18274)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18274 presentata da REBECCHI ALDO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19931005 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
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REBECCHI ALDO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) 

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