INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17716 presentata da BOVA DOMENICO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19980526

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_17716_13 an entity of type: aic

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: il signor Aurelio Fragomeni nato a Roccella Jonica (Reggio Calabria) il 27 marzo 1969, ed ivi residente in Via Cappelleri 75, a decorrere dal 1^ dicembre 1990, ha prestato la propria attivita' lavorativa, sia con la qualifica di messo notificatore che con la qualifica di Ufficiale di Riscossione, alle dipendenze della SOGEM-Spa prima e della GET-Spa, subentrata alla SOGEM incorporata per fusione, dopo. Societa', queste, che hanno gestito dal 1990 in poi, la riscossione dei tributi e delle altre entrate nell'ambito di Reggio Calabria; la GET-Spa, quindi, sia per l'atto di fusione per incorporazione della SOGEM e sia per le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, e' subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della Concessione di Reggio Calabria, in particolare di quelli del personale dipendente; di chiara evidenza e' la circostanza che tra la GET-Spa ed il signor Fragomeni sono intervenute, nel corso degli anni, diverse forme di collaborazione, che solo da ultimo hanno preso la forma di contratto a tempo determinato e che sono tali da far ritenere che la GET-Spa abbia usufruito delle prestazioni lavorative del signor Fragomeni senza che vi fossero i presupposti per la stipulazione di successivi contratti a tempo determinato ed ha, pertanto, mantenuto un comportamento tale da eludere il dettato legislativo in materia; a quanto sopra esposto deve aggiungersi che il signor Fragomeni con lettera del 23 novembre 1995 aveva chiesto alla GET-Spa di essere assunto a tempo indeterminato. La GET-Spa ha risposto con lettera del 29 novembre 1995 con la quale ha affermato che in quel momento non aveva necessita' delle prestazioni lavorative offerte. Detta circostanza, tuttavia, assumeva particolare rilevanza alla luce del fatto che, nell'ambito della intera Direzione territoriale in cui il Fragomeni ha lavorato (fascia jonica della provincia di Reggio Calabria), la pianta organica della Concessione si e' venuta a trovare in deficienza di personale e la Societa' GET, anziche' procedere ad assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, si e' sempre avvalsa di contratti a termine, in cio' eludendo il principio della priorita' nelle assunzioni per coloro che avevano gia' prestato la propria attivita' lavorativa, anche con contratti a termine; per tali motivi con ricorso depositato in data 28 febbraio 1997 il signor Fragomeni ha adito il Pretore, giudice del lavoro di Caulonia (Reggio Calabria), chiedendo il riconoscimento della propria attivita' lavorativa come rapporto a tempo indeterminato e subordinato la reintegrazione nel posto di lavoro sin dal 1994. Il tutto con le conseguenze onerose a carico del Concessionario della Riscossione di Reggio Calabria; con sentenza n. 76/97 del 30/31 dicembre 1997 il Pretore del lavoro di Caulonia (Reggio Calabria), definitivamente pronunciando nella controversia tra il Fragomeni e la GET-Spa, ha condannato la GET-Spa a reintegrazione nel posto di lavoro il signor Fragomeni, a corrispondere allo stesso tutte le competenze maturate nonche' al pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio sin dal 1994; detta sentenza e' stata notificata in forma esecutiva in data 16 febbraio 1998; la GET-Spa e' attualmente in liquidazione ed a decorrere dal 1^ luglio 1997 ad essa e' subentrata le E.TR.-Spa nella qualita' di commissario delegato governativo, che oltre a riscuotere i tributi in nome e per conto della GET-Spa, e' subentrata in tutte le situazioni giuridiche attive e passive della GET-Spa in liquidazione in virtu' dei principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; a distanza di oltre tre mesi dalla notifica della sentenza ne' la GET-Spa ne' la E.TR.-Spa hanno provveduto a dare risposta al signor Fragomeni e soprattutto non hanno minimamente inteso procedere alla sua riassunzione; in seguito alla pronuncia del Pretore del lavoro di Caulonia, il signor Fragomeni deve intendersi quale lavoratore subordinato alle dipendenze della GET-Spa e quindi della E.TR.-Spa sin dal 1994. Per tale motivo al signor Fragomeni deve necessariamente applicarsi il principio contenuto nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, che espressamente recita: "Il personale che alla scadenza o cessazione della concessione risulti iscritto da almeno tre mesi al fondo di previdenza, ha diritto di essere mantenuto in servizio dal concessionario subentrante senza soluzione di continuita'"; e' evidente la portata tassativa e cogente di detta norma che tende sicuramente ad assicurare un diritto inalienabile del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro laddove si verifichi un cambio di concessione; al contrario il comportamento tenuto dalla E.TR.-Spa, che e' commissario delegato governativo, e' del tutto irrispettoso della legge, non solo con riferimento al mancato rispetto della norma citata, ma anche e soprattutto con riferimento alle conclusioni cui e' pervenuta l'Autorita' Giudiziaria Adita -: quali iniziative intenda attivare affinche' la E.TR.-Spa proceda all'assunzione del signor Fragomeni, come stabilito da sentenza del Pretore del lavoro di Caulonia. (4-17716)
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