_:Be22761443592c5899c9a49333f94c492 "Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedì 27 dicembre 2005 nell'allegato B della seduta n. 726 all'Interrogazione 4-17687 presentata da PATRIA Risposta. - I minori Vignera hanno fatto rientro con il padre in Italia lo scorso 12 novembre. La notizia è stata fornita telefonicamente dallo stesso dottor Vignera all'ambasciata d'Italia a Mosca. I minori Giuseppina Valentina e Vincenzo Vignera erano stati condotti in Russia dalla madre il 15 giugno scorso e successivamente trattenuti in quel Paese senza il consenso del padre. Il dottor Vignera si era pertanto rivolto al tribunale dei Minorenni di Torino ottenendo, con provvedimento provvisorio, l'affidamento dei figli. Ai fini del rientro dei minori in Italia, questo Ministero e l'ambasciata a Mosca avevano effettuato, sin dagli inizi della vicenda, ripetuti interventi sulle Autorità russe, sia invocando i principi fondamentali della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989, sia facendo appello alla Convenzione consolare italo-russa in vigore dal 1 o maggio 2004 che prevede la collaborazione tra i due Stati ai fini del ritorno dei minori nel Paese di origine. Nell'interesse superiore dei minori, la nostra Ambasciata non aveva altresì mancato di esperire ogni possibile tentativo di conciliazione tra le parti al fine di risolvere il caso in tempi rapidi. Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione." . _:Be22761443592c5899c9a49333f94c492 "20051227" . _:Be22761443592c5899c9a49333f94c492 "SOTTOSEGRETARIO DI STATO AFFARI ESTERI" . . "PATRIA RENZO (FORZA ITALIA)" . . . "2015-04-29T00:08:28Z"^^ . "20051108" . _:Be22761443592c5899c9a49333f94c492 . "1"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17687 presentata da PATRIA RENZO (FORZA ITALIA) in data 08/11/2005"^^ . "20051227" . . "20051108-20051227" . "Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-17687 presentata da RENZO PATRIA martedì 8 novembre 2005 nella seduta n. 701 PATRIA e STRADELLA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che: i minori G.V e V.V sono stati portati dalla madre Galina Korotkova nel territorio della Federazione Russa, utilizzando la frode in quanto la predetta ha ingannato il Consolato russo a Genova adducendo falsamente la morte del proprio padre ed ottenendo i visti turistici per i minori senza il necessario consenso scritto del padre degli stessi; la permanenza in territorio russo dei minori è illegale in quanto i loro visti di soggiorno in Russia sono scaduti il 17 luglio 2005 e il Questore di Alessandria ha decretato il ritiro dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio dei bambini; il 13 settembre 2005 il tribunale per i minori di Torino ha con provvedimento immediatamente esecutivo sospeso la potestà genitoriale spettante alla madre, Galina Korotkova sui suoi figli i quali sono stati affidati al padre quale unico genitore attualmente esercente la potestà genitoriale sui figli stessi ed ordinando il loro immediato rimpatrio a cura del Consolato d'Italia a Mosca e con la collaborazione dovuta dalle autorità russe in base alle vigenti Convenzioni internazionali; il Consolato d'Italia ha richiesto la collaborazione delle autorità russe per far rimpatriare i bambini sulla base dell'articolo 46 ultimo comma della Convenzione consolare tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa; finora le autorità russe non hanno dato alcuna risposta ufficiale alle ben 7 note verbali trasmesse dall'Ambasciata d'Italia a Mosca adducendo in modo informale varie obiezioni di natura giuridica del tutto infondate; le autorità russe pretenderebbero in sostanza che la decisione del padre sia confermata da un tribunale russo, il che è del tutto sbagliato in quanto i tribunali russi non hanno a riguardo alcuna competenza; il rimpatrio dei bambini è imposto anche dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ed in particolare dall'articolo 11, comma 1 che prevede, testualmente: «gli Stati adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e il non ritorno illecito di fanciulli all'estero» come è avvenuto in questo caso; l'articolo 8 della stessa Convenzione prevede inoltre che «gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo ivi compresa la sua nazionalità» -: se non ritenga assolutamente indispensabile ed urgente intervenire per il caso illustrato in premessa, presso le autorità russe perché sia puntualmente attuato l'articolo 46 della Convenzione consolare tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa e l'articolo 11 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo provvedendo al rimpatrio immediato dei piccoli G.V. e V.V. che hanno subìto già un grave trauma psichico a causa di questo espatrio illegale e dell'allontanamento dal loro padre.(4-17687)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "Camera dei Deputati" . . "STRADELLA FRANCESCO (FORZA ITALIA)" . "4/17687" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17687 presentata da PATRIA RENZO (FORZA ITALIA) in data 08/11/2005" .