INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17331 presentata da STORACE FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980512
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_17331_13 an entity of type: aic
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: il ministero di grazia e giustizia, dipartimento amministrazione penitenziaria (DAP) - segreteria generale sezione 7^, con la circolare n. 3413/5863 del 19 marzo 1996, ha emanato il modello organizzativo e disposizioni operative per il servizio traduzioni; il punto 9 "Entita' della scorta" prevede quanto segue: "l'entita' della scorta, salve prescrizioni particolari e' caso per caso commisurata: al numero, all'eta', al sesso, alla posizione giuridica, alla pericolosita' ed alla personalita' dei detenuti; alla lunghezza ed alle caratteristiche del percorso; alla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica esistente nella localita' da attraversare; al mezzo di trasporto; all'ambiente naturale, riferito alle zone da attraversare (disabitate, boschive, montuose eccetera); alla circostanza che la traduzione venga eseguita di giorno o di notte; la valutazione, circa la determinazione dell'entita' della scorta, e' specifica competenza dei responsabili dei nuclei TP; di regola, comunque, l'entita' della scorta non deve risultare inferiore al doppio del numero dei traducendi piu' uno; in tale quadro i responsabili dei nuclei provinciali o interprovinciali gia' attivati devono esercitare costante azione di controllo ed impartire, per la parte di competenza, specifiche direttive, specie nel caso: a) traduzioni di detenuti o internati di notevole pericolosita', ovvero di detenuti sottoposti a particolare regime di sorveglianza; b) di traduzioni collettive costituite da un numero rilevante di detenuti; c) di traduzioni che comprendono trasferimenti dagli scali ferroviari, portuali ed aeroportuali agli Istituti penitenziari; nella determinazione dell'entita' della scorta dovra' necessariamente tenersi conto delle possibili soste impreviste che potrebbero comportare una riduzione del numero del personale di scorta, che non sia possibile reintegrare con immediatezza; una eventuale riduzione delle unita' di personale da impiegare nella traduzione, da valutarsi caso per caso dal responsabile del nucleo TP potra' essere prevista nei seguenti casi: 1) traduzione di detenuti da un istituto agli arresti domiciliari; 2) traduzioni collettive di detenuti comuni a basso indice di pericolosita'; 3) traduzione di soggetti ammessi al lavoro esterno (articolo 21, legge n. 354 del 1975); praticamente per ogni detenuto tradotto la scorta deve essere composta da almeno 4 unita' di polizia penitenziaria (un caposcorta, un autista e due di scorta), che pero' possono aumentare, valutando caso per caso, secondo la tipologia del detenuto, l'ambiente esterno, il tipo di percorso (particolarmente isolato) eccetera; va sottolineato che se aumentano i detenuti si puo' diminuire il numero degli agenti, ad esempio quando si trasportano n. 20 detenuti su un pullman 370 (cinque celle da quattro posti ognuna), possono essere impiegati una ventina di agenti, considerato anche la capienza del pullman stesso; tale situazione non corrisponde alla realta' che vivono, quotidianamente, quasi tutti i nuclei d'Italia, piu' in particolare i responsabili dei nuclei, tanto decantati nella circolare sopra menzionata, devono assumersi enormi responsabilita' e per garantire il servizio sono costretti, sistematicamente, a far partire le traduzioni con personale sottoscorta; a titolo puramente esemplificativo ma non limitatamente si fa presente che le traduzioni espletate nel mese di marzo dal nucleo traduzioni e piantonamenti di Rebibbia risultano essere state effettuate tutte con personale sottoscorta: giorno 2 marzo 1998 n. 1 detenuto per convalida a Regina Coeli (n. 3 agenti di scorta (un agente di meno); n. 7 detenuti (cosiddetti anarchici) ad elevato indice di pericolosita' custodiale, diretti alla 1^ corte assise Roma, presso l'aula Bunker di via dei Gladiatori con 7 agenti (sette agenti di meno); n. 17 detenuti per tribunale Roma con 14 agenti di scorta (cinque agenti di meno); il 3 marzo 1998 veniva effettuata una traduzione di numero 35 detenuti per tribunale Roma con 24 agenti di scorta (meno 13 agenti); il giorno 4 marzo numero 36 detenuti per tribunale Roma con 13 agenti (meno quindici agenti); il giorno 6 marzo 1998 numero 31 detenuti per tribunale di Roma con 10 agenti (20 agenti di meno), il 10 marzo 1998 numero 45 detenuti per tribunale di Roma con 21 agenti (meno 10 agenti); il giorno 18 marzo 1998 numero 45 detenuti per tribunale Roma con 10 agenti (meno 37 agenti); 20 marzo 1998 n. 28 detenuti per tribunale Roma con 10 agenti (20 di meno); 23 marzo 1998 detenuti per tribunale di Roma con 10 agenti (meno 20); 23 marzo n. 31 detenuti per tribunale Roma con 12 agenti (meno 21 agenti) -: se risulti che su 26 giorni lavorativi del mese di marzo 1998, 19 giorni il nucleo traduzioni e piantonamenti di Rebibbia sia partito con personale sottoscorta, mentre per solo 7 giorni tale servizio di traduzione si sia svolto con un numero sufficiente di agenti e, in caso affermativo quali iniziative e provvedimenti intendano adottare per risolvere tale situazione; se non ritenga che tale situazione sia la prova provata di una chiara volonta' politica di voler affossare il corpo della polizia penitenziaria. (4-17331)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17331 presentata da STORACE FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980512
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19980512-19990326
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17331 presentata da STORACE FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980512
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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MINISTRO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
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