. "MIGLIORI RICCARDO (POPOLO DELLA LIBERTA')" . "2014-05-15T01:43:24Z"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "20120731-" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17178 presentata da MIGLIORI RICCARDO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20120731"^^ . . . "0"^^ . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-17178 presentata da RICCARDO MIGLIORI martedi' 31 luglio 2012, seduta n.674 MIGLIORI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: nel comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo), il consiglio comunale ha definito con deliberazione n. 1 del 26 maggio 2012, la questione della «ineleggibilita'» del signor Luigi Bittoni, segnalata con ricorsi e reclami, agli atti del consiglio, ed in particolare con reclamo presentato anche al prefetto di Arezzo e per conoscenza al segretario comunale di Castiglion Fiorentino; il predetto Luigi Bittoni avrebbe provveduto alla lettura di un atto pervenuto in data 17 maggio avente il seguente oggetto: «Parere legale avente ad oggetto la posizione di Bittoni Luigi quale sindaco eletto del comune di Castiglion Fiorentino». Tale parere era fatto proprio dal signor Bittoni, con riguardo alla sollevata questione di «una eventuale ineleggibilita' alla carica di Sindaco... a causa della sua funzione di Presidente della Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori», azienda pubblica di servizi alla persona; il detto parere legale veniva altresi' allegato alla delibera n. 1 del 26 maggio 2012 «quale parte integrante e sostanziale» sotto la lettera E), divenuto oggetto delle dichiarazioni del signor Bittoni e parte integrante della delibera appena citata, esponeva e confermava quanto segue: a) il signor Bittoni sarebbe decaduto dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione del Serristori, in forza della legge n. 444 del 1994, trascorsi 45 giorni dal 15 maggio 2011 e, quindi, in data 29 giugno 2011; b) gli atti di straordinaria amministrazione dallo stesso posti in essere, a far data dal 15 maggio 2011, sarebbero stati eseguiti riconoscendo al signor Bittoni la qualita' di semplice «funzionario di fatto», escludendo invece il regime della prorogatio e ritenendo, quindi, il difetto assoluto di attribuzione in quanto nessun presupposto di «necessita' ed urgenza» e' stato mai specificamente invocato dal signor Bittoni per agire in tale veste; c) gli atti compiuti sarebbero stati posti in essere fino alla data del 27 marzo 2012, probabilmente riferendosi alla istanza con la quale l'ente Serristori chiedeva di essere ammesso al passivo derivante dal «dissesto finanziario» del comune di Castiglion Fiorentino; d) Bittoni sarebbe stato non tanto «ineleggibile» quanto piuttosto (in ipotesi) «incompatibile» ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 43 del 2004 che pero' riguarda - espressamente («La carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione e' incompatibile con la carica di:...») riferendosi al sindaco (o consigliere) gia' in carica; le incompatibilita'/ineleggibilita' relative all'ente (ASP) ed alla sua disciplina interna sono dunque diverse da quelle speciali, ed inderogabili, dell'articolo 60 del testo unico enti locali («Non sono eleggibili a sindaco...»); in ogni caso, proprio questa esplicita, ancorche' errata, indicazione del parere legale (e del signor Bittoni) richiederebbe un espresso e formale atto del comune idoneo a dichiarare la decadenza ai sensi dell'articolo 9 statuto del Serristori, in mancanza del quale la carica di presidente o membro del consiglio di amministrazione viene mantenuta; e) il comune di Castiglion Fiorentino dovrebbe comunque esercitare a pieno il potere di controllo e vigilanza sull'ente Serristori; le motivazioni del parere e le conseguenti dichiarazioni personali del signor Bittoni, risultano secondo l'interrogante destituite di ogni fondamento in fatto ancor prima che in diritto; va notato che il signor Bittoni ha proseguito la sua attivita' di presidente dell'ente Serristori anche dopo la presentazione della sua candidatura in data 31 marzo 2012, inviando, tra l'altro, al commissario una comunicazione in data 2 aprile 2012, n. 36, espressamente sottoscritta: «Il Presidente - dottor Luigi Bittoni»; le dichiarazioni sopra riportate potrebbero determinare, altresi', vista l'espressa dichiarazione del signor Bittoni circa la sua asserita decadenza dal 29 giugno 2011, una serie di ulteriori conseguenze anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 444 del 1994 che richiedono un intervento immediato ed urgente; l'ente Serristori sarebbe stato quindi privo di organo amministrativo e del collegio dei revisori che, peraltro, avrebbe continuato ad operare senza alcuna dichiarazione formale di decadenza, con ogni evidente conseguenza; la invocata legge 15 luglio 1994, n. 444 (Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1994, n. 165), detta in materia una rigorosa disciplina da applicare senza ritardo alla fattispecie, qualora si ritenesse, come ha dichiarato il sindaco, immediatamente riferibile alla sua pregressa attivita', con affetti da nullita' radicale: sono infatti considerati giuridicamente inesistenti gli atti compiuti dopo tale data dall'organo amministrativo scaduto e non ricostituito. Alla luce della citata normativa: gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Nel periodo in cui sono prorogati (45 giorni), gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonche' gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilita'. «Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli» (articolo 3, comma 3, decreto-legge n. 293 del 1994); e ancora tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli ed «i titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilita' penale individuale nella condotta omissiva» (articolo 6, comma 2 e 3, decreto legislativo n. 293 del 1994); peraltro nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui al comma 2 della legge regionale n. 43 del 2004: «il comune nel quale l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale puo' sciogliere, previa diffida, gli organi dell'azienda e puo' nominare un commissario» -: quali iniziative si intendano attuare per verificare la eventuale ineleggibilita'/ incompatibilita' del signor Bittoni a sindaco del comune di Castiglion Fiorentino. (4-17178)" . . "4/17178" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17178 presentata da MIGLIORI RICCARDO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20120731" .