. . "1"^^ . "Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: l'interrogante ha ricevuto nel pomeriggio del 10 marzo 1998, intorno alle 17 circa, la lettera di un detenuto nella casa circondariale di Taranto, in regime di carcerazione preventiva dal 7 novembre 1996, nella quale il firmatario denunciava di aver visto respingere ogni istanza presentata dai suoi difensori al pubblico ministero della Procura presso il Tribunale, dottor Pietro Argentino, nonostante le pessime condizioni di salute in cui versava; alla citata lettera erano allegate due perizie mediche - una effettuata dal dottor Maurizio Chironi, medico legale, in data 7 novembre 1997 su incarico del gip del tribunale di Lecce, l'altra condotta, su richiesta dei difensori del detenuto in data 23 dicembre 1997, dal dottor Francesco Scapati, psichiatra forense - entrambe con un quadro clinico allarmante sulle condizioni di salute dell'interessato; gia' il dottor Chironi scriveva nella sua perizia che \"la detenzione si ritiene essere una condizione non compatibile con l'attuale stato psico-fisico del periziando\"; in seguito alla successiva visita a cui il detenuto e' stato sottoposto dal dottor Scapati, quest'ultimo, nel condividere \"il giudizio di non compatibilita' delle attuali condizioni di salute del paziente con il regime carcerario gia' espresse dal dottor Chironi nella sua relazione medico-legale\", segnalava la necessita' \"che il paziente venga ricoverato in una idonea struttura ospedaliera dove il paziente possa effettuare accertamenti complessi legati in primo luogo alla condizione di anoressia e dimagrimento (venti chili persi dall'inizio della detenzione e sette chili nell'ultimo mese), alla rilevante sindrome depressiva osservata (alla quale va verosimilmente ricondotta la condizione di anoressia ove non si dimostrasse legata a cause organiche) ed agli altri disturbi metabolici (diabete mellito, dislipidemia) e psicosomatici (psoriasi), nonche' ad eventuali disturbi psicoorganici (Tac cranio con lieve atrofia cerebrale corticale)\"; resosi conto della drammatica situazione in cui versava il firmatario della lettera, l'interrogante ha deciso di recarsi a fargli visita nella casa circondariale l'indomani mattina ed ha fatto inoltrare all'autorita' carceraria la richiesta di permesso ad accompagnarlo per una troupe di una emittente televisiva locale; in conseguenza di cio' la visita programmata alla casa circondariale di Taranto non ha avuto piu' motivo di effettuarsi giacche' la mattina fissata il detenuto in oggetto e' stato in tutta urgenza ricoverato nella sezione carceraria del Policlinico di Bari; inoltre, alla richiesta della citata emittente televisiva non e' stato dato riscontro se non dopo oltre un mese (vale a dire in data 14 aprile 1998, Fono n. 532 del 1998) quando via fax e' stato comunicato dalla segreteria stampa del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero di grazia e giustizia, a firma del magistrato addetto, che il dipartimento, \"sentita l'A.G. procedente\", non riteneva \"opportuno\" autorizzarla \"per motivi di riservatezza processuale\"; l'improvvisa sollecitudine con cui e' stato predisposto il ricovero - dopo ben quattro mesi di dinieghi opposti nonostante le reiterate autorevoli ed attendibili perizie mediche - solleva ed avvalora il sospetto che si sia voluto porre riparo in extremis a una situazione di inammissibile volonta' persecutoria e in quanto tale, secondo l'interrogante, arbitraria e illegale, da parte del pubblico ministero dottor Pietro Argentino; tale legittimo sospetto riceve conferma dal giudizio di \"inopportunita'\" opposto - con grave e incomprensibile ritardo - dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria alla richiesta di riprese televisive, sulla base di non altrimenti esplicitati \"motivi di riservatezza processuale\" e soprattutto in virtu' della posizione assunta dalla \"A.G. procedente\"; il comportamento tenuto dal citato dottor Pietro Argentino nella vicenda teste' descritta e' secondo l'interrogante fortemente censurabile, in quanto indice di un uso scorretto degli strumenti giurisdizionali affidati al magistrato; avvalora vieppiu' la convinzione che il dottor Pietro Argentino sia aduso ad un impiego scorretto e inammissibile dei suoi poteri giurisdizionali il fatto che egli avrebbe affermato, nel corso di una udienza davanti al tribunale della liberta', svoltasi il 19 febbraio 1998, nel chiedere la conferma dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di alcuni imputati, che il carcere era \"probabilmente poca cosa\" per quegli indagati, e che sarebbe potuto \"non bastare\" -: quali siano le valutazioni del Governo su quanto premesso e se, alla luce dei fatti esposti, non ritenga doveroso e urgente disporre un intervento volto ad accertare gli eventuali abusi posti in essere dal magistrato citato, in servizio presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto, nonche' ad evitare che nella segnata procura si perpetui un uso scorretto e condannabile della legge e delle facolta' giurisdizionali. (4-17075)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "2014-05-15T11:37:06Z"^^ . "19980427-19990326" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17075 presentata da CITO GIANCARLO (MISTO) in data 19980427" . "4/17075" . _:Bf6b0858cc62f5a9e8d788a5b2d104e59 . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17075 presentata da CITO GIANCARLO (MISTO) in data 19980427"^^ . "CITO GIANCARLO (MISTO)" . _:Bf6b0858cc62f5a9e8d788a5b2d104e59 "Per rispondere ai quesiti posti con l'interrogazione e' stata interessata la competente autorita' giudiziaria ed il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Dalla documentazione acquisita risulta quanto segue. Il 5.7.1997 veniva disposto il rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Taranto - I Sezione Penale - del detenuto cui si riferisce il documento di sindacato ispettivo (del quale per motivi di riservatezza si omette il nome), imputato del reato di cui all'articolo 416 Bis, C.P. ed altro. In precedenza a suo carico era stata emessa ed eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere confermata in sede di riesame. In data 25.10.1997 i difensori dell'imputato avanzavano istanza di revoca e/o sostituzione della misura deducendo, fra l'altro, l'incompatibilita' del regime carcerario in relazione alle condizioni di salute del loro assistito. Il P.M. dott. Argentino esprimeva parere contrario nel merito, ma, nel contempo, richiedeva l'espletamento di accertamenti medico-legali ai sensi dell'articolo 299 - co. 4^ ter - c.p.p. Il G.I.P., in accoglimento della richiesta del P.M., disponeva gli accertamenti nominando perito il dr. Angelo Del Basso, mentre i difensori dell'imputato nominavano consulente il dr. Marcello Chironi. Il perito, contrariamente all'assunto del consulente di parte, concludeva per \"l'assenza di elementi sanitari di incompatibilita' con lo stato di detenzione\". Il C.I.P. in data 21.11.1997 rigettava l'istanza. In data 29.12.1997 i difensori reiteravano la medesima istanza al Tribunale di Taranto deducendo, tra l'altro, l'aggravamento delle condizioni di salute del loro assistito. L'istanza veniva depositata il 7.1. 1998. Con parere reso l'8.1 .1998 il P.M. dott. Argentino richiedeva nuovi accertamenti medico-legali sulla persona dell'imputato. Il Tribunale, in accoglimento di detta richiesta, nominava perito il dr. Antonello Bellomo specialista in Psichiatria, Criminologia e Psichiatria Forense, - aiuto presso il Dipartimento di Neuropsichiatria dell'Ospedale Di Venere di Bari. I difensori nominavano consulente il dr. Francesco Scapati, Primario psichiatra presso la locale Azienda Ospedaliera SS. Annunziata. Il perito, contrariamente all'assunto del dr. Scapati, concludeva nuovamente per la compatibilita' delle condizioni di salute dell'imputato con lo stato di detenzione. Il Tribunale, su conforme parere del P.M., respingeva l'istanza in questione. Ulteriore istanza del 2.3.1998 a firma dell'imputato veniva disattesa, sempre in conformita' del parere espresso dal P.M., dal medesimo Tribunale dopo che veniva acquisita copia della relazione del dirigente sanitario della Casa Circondariale di Bari, a seguito di ricovero del detenuto in quella struttura, da cui emergeva che \"gli accertamenti clinici e strumentali effettuati non avevano evidenziato patologie degne di nota, fatta eccezione di uno stato depressivo per il quale era in atto trattamento psicofarmacologico\". Il detenuto era stato trasferito dalla casa circondariale di Taranto al Centro Clinico di Bari su disposizione del competente Ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con provvedimento del 28.2.1998 e su conforme richiesta dell'istituto di assegnazione. Tale movimento, avvenuto l'11.3.1998, era finalizzato all'effettuazione degli opportuni accertamenti e delle necessarie cure per uno \"stato astenuto con crisi lipotimiche ed ipoglicemiche in paziente con diabete mellito di II tipo e calo ponderale di oltre 10 Kg\". Circa la richiesta di permesso alla \"troupe\" dell'emittente televisiva citata nell'atto parlamentare di cui all'oggetto, la stessa fu trasmessa al P.M. via fax dalla segreteria della D.D.A. di Lecce e da questi trasmessa al Presidente della I Sezione Penale quale autorita' procedente. In data 12.3.1998 perveniva alla Sezione Stampa della Segreteria del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria istanza di intervista, dove si dava gia' per avvenuto il giorno precedente (11 marzo) il ricovero presso il Policlinico di Bari. L'Amministrazione Penitenziaria, in data 19.3.1998 trasmetteva copia della richiesta di intervista alle competenti autorita' giudiziarie. Con successiva nota del 25.3.1998, il Presidente della I Sezione penale del Tribunale di Taranto rappresentava l'inopportunita' di autorizzare quanto richiesto \"... tenuto conto della gravita' delle imputazioni ascritte al detenuto e della fase processuale particolarmente delicata in corso\". Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria attendeva quindi di ricevere il richiesto parere da parte del P.M. procedente; trascorsi circa 15 giorni - come da prassi -, in data 14 aprile 1998 veniva comunicato all'emittente Super 7 il diniego al rilascio dell'autorizzazione, ferma restando la facolta' dell'interrogante di procedere alla visita dell'istituto penitenziario ai sensi dell'articolo 67 della legge 354/1975 e di richiedere un colloquio personale con il detenuto ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge. Con provvedimento del 23.4.1998, l'Ufficio competente del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria disponeva, su sollecitazione del centro clinico di Bari, la ritraduzione del detenuto presso la casa circondariale di provenienza, essendo migliorate le sue condizioni generali di salute. L'immediatezza del ricovero - legata alla relativa disponibilita' del posto letto - deve considerarsi, quindi, doverosa alla luce di quanto evidenziato dai sanitari dell'istituto penitenziario di assegnazione del detenuto. Quanto all'udienza in camera di consiglio innanzi al Tribunale di Taranto in veste di giudice del riesame svoltasi il 19.2.1998, citata nell'interrogazione, essa e' riferibile ad un procedimento che vede coinvolti, allo stato, circa 500 indagati per i reati di cui agli artt. 416, 48-479, 319 bis, 321, 640 bis, 648 bis e 648 ter c.p. Al riguardo il Presidente del Tribunale di Taranto ha osservato che le procedure dei riesame in argomento, furono riunite, e la discussione avvenne a \"porte chiuse\" e che nel corso di quell'udienza, pur essendo animata la discussione tra le parti, non si verificarono incidenti di rilievo. Ricostruita la vicenda nei termini sopraindicati da essa non sembrano emergere profili di rilievo disciplinare a carico di magistrati. Il Ministro di grazia e giustizia: Oliviero Diliberto." . _:Bf6b0858cc62f5a9e8d788a5b2d104e59 "19990318" . _:Bf6b0858cc62f5a9e8d788a5b2d104e59 "MINISTRO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA" . _:Bf6b0858cc62f5a9e8d788a5b2d104e59 . _:Bf6b0858cc62f5a9e8d788a5b2d104e59 .