_:B554e13ef13b82f8067a97ddb484cb1a4 "Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedi' 13 novembre 2012 nell'allegato B della seduta n. 717 All'Interrogazione 4-17061\n presentata da FRANCESCO BARBATO Risposta. - L'affermazione secondo la quale «e' stato posto il segreto sul tipo di armamento (munizionamento) impiegato nel poligono», sito all'interno dell'area di Camp Darby, non risponde al vero. La base di Camp Darby e', infatti, un'installazione priva di poligono, concessa in uso alle forze armate statunitensi a seguito di specifici trattati bilaterali, in virtu' dei quali l'Italia ne mantiene, comunque, il controllo. La sovranita' nazionale viene assicurata dalla presenza del comandante italiano dell'installazione, attraverso il quale e' possibile verificare la tipologia di armamento e di munizionamento immagazzinato. Peraltro, non risulta agli atti del comando della base l'esistenza, passata e/o presente, di poligoni militari di tiro all'interno dell'installazione, nei quali siano state condotte esercitazioni di tiro con la partecipazione di personale proveniente dalla brigata paracadutisti «Folgore» 9 o reggimento d'assalto paracadutisti «Col Moschin». È ancora il caso di aggiungere, riferendosi, piu' in generale ai poligoni, che le attivita' addestrative e sperimentali sono sempre effettuate nel pieno rispetto di precise norme di legge e di sicurezza; anche i Paesi esteri utilizzatori dei nostri poligoni, devono attenersi, a seguito degli accordi bilaterali stipulati, ai regolamenti vigenti e sono tenuti anche a firmare dichiarazioni puntuali dalle quali si evince l'utilizzo di munizionamento esclusivamente convenzionale. Il «disciplinare ambientale» in uso nei poligoni militari prevede che ogni attivita' sia oggetto di una valutazione preventiva basata sulla documentazione tecnica del materiale da utilizzare, di un controllo di coerenza tra le attivita' pianificate e quelle effettuate durante le esercitazioni e/o sperimentazioni e, infine, di un controllo successivo all'esercitazione/sperimentazio- ne, durante il quale si interviene con la bonifica, qualora ritenuta necessaria. In merito alla vicenda del caporal maggiore, cui fa riferimento l'interrogante, si rappresenta che lo stesso - in servizio presso la compagnia comando e servizi del 9° reggimento d'assalto paracadutisti «Col Moschin» dal 23 giugno 1999 al 25 novembre 2000 - e' stato collocato in congedo assoluto dal 26 novembre 2000 per riforma, in quanto riscontrato affetto da una patologia tumorale - accertata dalla commissione medico ospedaliera del Centro militare di medicina legale di Palermo - per la quale l'interessato ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Tale infermita' e' stata riconosciuta non dipendente da causa di servizio dal «Comitato di verifica per le cause di servizio» del Ministero dell'economia e delle finanze - il cui parere e' vincolante e obbligatorio per l'amministrazione - che non ha ravvisato, nei servizi prestati, specifici fattori di rischio ai fini dell'insorgenza o dell'aggravamento dell'affezione. Il militare, con ricorso avverso il provvedimento di diniego, depositato in data 22 maggio 2009 presso la Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, ha rappresentato di aver assolto il servizio militare in qualita' di conduttore di automezzi e di aver partecipato a diverse esercitazioni in poligoni di tiro, al termine delle quali le armi venivano pulite con solventi chimici, dichiarando, inoltre, di essere venuto a contatto con automezzi impolverati rientrati dall'estero senza adeguate protezioni. La Sezione Giurisdizionale per la regione Lombardia della Corte dei conti, sulla base della documentazione fornita dal reggimento di appartenenza, ha emesso la sentenza n. 727 del 2011 con la quale, evidenziando la mancanza di prova della dipendenza di causa di servizio prevista dagli articoli 64 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, ha rigettato il ricorso. Quanto, invece alla speciale elargizione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (articoli 1078 - 1084), il militare ha presentato istanza, in data 15 ottobre 2009, volta a ottenere tale beneficio. Attivata la relativa istruttoria, e' stato interessato il comitato di verifica per le cause di servizio che, con parere n. 20599 del 2010 in data 29 novembre 2011, ha dichiarato l'infermita' sofferta dal militare non riconducibile alle particolari condizioni ambientali o operative ovvero a particolari fattori di rischio. In applicazione dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, e' stato inviato all'interessato il preavviso di diniego e, a seguito delle osservazioni e dei documenti presentati dal militare, e' stato espresso dal richiamato Comitato - in sede di riesame - un ulteriore parere negativo che ha confermato il precedente «in quanto nelle osservazioni presentate dall'interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso» (parere n. 688 del 2012 in data 29 febbraio 2012), L'amministrazione, quindi, conformandosi ai pareri del menzionato organo medico-legale ha emesso il relativo provvedimento negativo, ritualmente notificato all'interessato, con il quale e' stata respinta l'istanza da lui prodotta. Successivamente, a seguito di documentata domanda prodotta dal militare, e' stato nuovamente chiesto, in data 26 giugno 2012, al comitato di verifica di valutare se ricorrano le condizioni per un approfondimento della questione e, eventualmente, di esprimere, in autotutela, un ulteriore parere, del quale si e' tuttora in attesa. Si precisa, al riguardo, che l'Amministrazione, in ossequio alle disposizioni vigenti, non solo ha l'obbligo di chiedere al comitato - la cui attivita' e' posta al di fuori delle attribuzioni istituzionali della Difesa - il parere sulla dipendenza e sulla riconducibilita' alle particolari condizioni ambientali o operative dell'infermita' da cui e' affetto il soggetto, ma anche di attenersi al parere stesso. L'ammimstrazione ha soltanto la facolta', in caso di parere negativo e qualora ne ravvisi le ragioni, di chiederne il riesame, ma di adeguarsi allo stesso qualora risultasse confermato. In merito all'asserito diritto del caporal maggiore ai «risarcimenti previsti (vedi in particolare speciale elargizione) in base alla legge n. 308 del 1981», il caso in questione non rientra in alcuna delle fattispecie richiamate dall'interrogante: il militare non era in servizio permanente, rivestendo lo status di «volontario in ferma breve» e ha svolto l'incarico di conduttore di automezzi e non di vedetta con funzioni di guardia/vigilanza; Si precisa, al riguardo, che ai sensi dell'articolo 1895, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (nel quale e' confluito l'articolo 6, comma 3, della legge n. 308 del 1981) e dell'articolo 5 della legge n. 308 del 1981, infatti, la speciale elargizione compete unicamente laddove i militari, appartenenti alle diverse categorie, risultino «caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari ovvero in operazioni di soccorso o semplicemente deceduti durante il periodo di servizio». Per completezza d'informazione, si ritiene opportuno chiarire che, nel caso del maresciallo richiamato dall'interrogante, allo stesso e' stata riconosciuta la riconducibilita' della malattia alle particolari condizioni ambientali o operative per il servizio svolto nel corso delle missioni all'estero e, dunque, in un diverso contesto operativo. Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola." . _:B554e13ef13b82f8067a97ddb484cb1a4 "20121113" . _:B554e13ef13b82f8067a97ddb484cb1a4 "MINISTRO DIFESA" . _:B554e13ef13b82f8067a97ddb484cb1a4 . . "BARBATO FRANCESCO (ITALIA DEI VALORI)" . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-17061 presentata da FRANCESCO BARBATO lunedi' 23 luglio 2012, seduta n.670 BARBATO. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: il caporal maggiore Giuseppe Tripoli, appartenente al Reggimento Col Moschin della Folgore, si e' ammalato del morbo di Hodgkin; in precedenti casi affini, come ad esempio quello del militare Vito Mirto, il tumore e' stato riconosciuto a quanto risulta all'interrogante come riconducibile a «causa di servizio» e visto anche che gli stessi professori Mandelli e Mele (della Commissione Mandelli) in uno scritto pubblicato sulla rivista «Epidemiologia e Prevenzione» (luglio-ottobre 2001) hanno affermato che non si puo' escludere un nesso tra l'attivita' e la malattia, si puo' quindi ritenere che nel caso del caporale sussista il nesso causale/probabilistico; si ritiene che avrebbero dovuto essere stati conferiti i risarcimenti previsti (vedi in particolare speciale elargizione) in base alla legge n. 308 del 1981 (e seguenti); il caporal maggiore Tripoli era in «permanenza di servizio» e a quanto risulta all'interrogante ha operato in un poligono dove ha espletato tra l'altro compiti di vedetta e quindi compiti di vigilanza (dai quali scaturiva - in base alle leggi n. 466 del 1980, n. 308 del 1981 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 - l'esistenza dello status di «vittima del dovere» del caporale e dei risarcimenti dipendenti da questa condizione); il poligono si trova internamente all'area di Camp Darby; e' stato posto il segreto sul tipo di armamento (munizionamento) impiegato nel poligono; il segreto, e' stato tra l'altro precisato, avrebbe addirittura durata di 50 anni (cio' tra l'altro e' in contrasto con quanto stabilito dalla legge n. 124 del 2007 che fissa la durata massima del segreto in 15 anni prolungabili in casi particolari a 30); tale segreto avrebbe dovuto essere stato ordinato dall'UCSI (oggi UCSE) - l'ufficio centrale di sicurezza con una apposita determinazione (di cui non viene fatto cenno); e' precisato che la secretazione e' da collegarsi a modalita' di impiego dei reparti speciali, ma si osserva che neppure i reparti speciali potrebbero operare con armamenti (sentenza Corte di cassazione, 1 a sezione, 10 dicembre 2001, relativa ai GOS Gruppi operativi speciali, e agli OSSI, operatori speciali servizio informazione); di alcuni armamenti si conoscerebbe la pericolosita', come ad esempio quelli che emettono radiazioni di torio nei sistemi di auto guida; il poligono si trova, come sopra menzionato, nell'area di Camp Darby, un'area fuori dal controllo nazionale dove sono custodite armi USA all'uranio impoverito; i poligoni sono comunque da considerarsi zone a rischio (vedi legge finanziaria 2008, articolo 2, commi 78 e 79) perche' nei poligoni si sviluppano particelle di metalli pesanti; il caporal maggiore Tripoli ha operato senza adeguate misure di antiifortunistica, tra l'altro ha svolto anche attivita' nei veicoli dove certamente nelle soste presso i poligoni si sono depositate particelle di metalli pesanti; dovevano essere quindi conferiti i risarcimenti per mancanza di adeguate misure di protezione (vedi articolo 21 del regolamento di disciplina militare); in merito alla necessita' di adozione di misure di protezione adeguate si cita la sentenza del tribunale civile di Firenze (17 dicembre 2008), relativa al paracadutista G.B. Marica per il quale il tribunale ha stabilito un risarcimento di 545.000 euro; nel lancio Ansa del 17 luglio 2012 si legge: «I dinieghi ai risarcimenti per militari e civili che si sono trovati in zone ad alto rischio ambientale, zone contaminate da uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti, sono tutti errati e da rifare». È quanto sottolinea Falco Accame, presidente dell'Associazione assistenza vittime arruolate nelle forze armate, che aggiunge: «si basano, infatti, sull'esistenza o meno di un nesso di causa-effetto di tipo deterministico tra la malattia (tumori) e la loro possibile causa. Nei tribunali civili, invece, in procedimenti giudiziari riguardanti risarcimenti da malattie tumorali, viene da sempre adottato, dato che i tumori possono derivare da molteplici cause, il criterio probabilistico, piu' esattamente definito nei termini del piu' probabile che non» -: per quali ragioni sia stato posto un vincolo di secretazione sull'impiego dell'armamento/munizionamento; per quali motivi non siano stati conferiti i previsti risarcimenti; se non intenda il Ministro portare alla luce i motivi della secretazione ed i contenuti medesimi circa l'impiego di armamenti/munizionamenti nonche' conoscere la posizione del Ministero rispetto ai fatti descritti. (4-17061)" . _:B554e13ef13b82f8067a97ddb484cb1a4 . "4/17061" . . "20120723-20121113" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17061 presentata da BARBATO FRANCESCO (ITALIA DEI VALORI) in data 20120723" . . . "1"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17061 presentata da BARBATO FRANCESCO (ITALIA DEI VALORI) in data 20120723"^^ . "2014-05-15T01:42:36Z"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . .