INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16976 presentata da MATTIOLI GIANNI FRANCESCO (PROG.FEDER.) in data 19951214
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_16976_12 an entity of type: aic
Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti: a Verbania e' in funzione un impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani chiamato Thermoselect s.r.l. in mano quasi totalmente a una societa' di nome Rheticus con sede nel Liechtenstein gestita dal sig. Gunter Kiss (definito dal Pretore di Verbania "socio occulto"); l'impianto in questione e' stato autorizzato all'esercizio come "centrale di cogenerazione per la produzione di calore e di energia elettrica, connessa ad un impianto di gassificazione di rifiuti non tossici e non nocivi" dal ministero dell'industria, in contrasto con quanto autorizzato dalla regione Piemonte e in assenza del parere della stessa, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 (DMI del 3 dicembre 1994); la normativa nazionale decreto del Presidente della Repubblica 915/82 non permette ai soggetti privati di smaltire RSU ma, in questo caso, unico in Italia applicando il decreto del ministero dell'ambiente del 16 gennaio 1995 (G.U. 30 gennaio 1995) "Norme tecniche per il riutilizzo in un ciclo di combustione per la produzione di energia dai residui derivanti da cicli di produzione e consumo" ed in particolare il punto 15 dell'all. 1 la societa' Thermoselect e' stata autorizzata, scavalcando i poteri programmatori e egualmente autorizzativi della regione in ordine allo smaltimento dei RSU; il residuo, di cui al punto 15 del DMA 16 gennaio 1995, e' indicato col nome tecnico di gas derivato, meglio specificato come gas "derivante da processi di gassificazione di ..." (segue elenco p.15.1) pertanto ne consegue che i procedimenti necessari per ottenere detto "gas derivato" devono essere regolarmente autorizzati, tranne nel caso in cui, a loro volta, non ricadano nel regime previsto dal presente decreto, oppure non necessitino di autorizzazione; ponendo l'attenzione ai tre casi previsti del p. 15.1 del citato DMA, si evince che i RSU e i RA non sono residui, ne' si vede come potrebbero diventarlo per il solo fatto di essere soggetti ad una "utilizzazione principale come combustibile per produrre energia", a meno che non si intenda far rientrare nella casistica anche tutti gli inceneritori di RSU e RA dotati di recupero energetico; l'utilizzo di RSU e RA (che, anche nel caso particolare della combustione, viene comunemente detto "smaltimento") e' quindi da autorizzare da parte della regione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 915 del 1982; l'impianto Thermoselect ne e' sprovvisto e quindi non puo' conseguentemente utilizzare RSU e RA; l'impianto Thermoselect di Verbania dispone di due motori per una potenza termica nominale complessiva di 2 MW che potrebbero consentirgli se funzionanti di termodistruggere, ai sensi del punto 15. 2 del DMA 16 gennaio 1995, soltanto i materiali indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 14. Si osservi che i motori non sono mai entrati in funzione, se non in via episodica, ne' quindi e' mai stato prodotto dall'impianto un solo kilowattora venduto all'ENEL, come da contratto tra la ditta e l'ENEL stesso. Anche per questo motivo il decreto in oggetto non e' che parzialmente applicabile all'impianto di Verbania; dal gennaio 1992 non e' piu' stata condotta alcuna indagine da parte dell'USSL competente sui fumi del camino, per cui non si puo' ritenere certa la corrispondenza tra la composizione dei fumi e le indicazioni del DMA 16 gennaio 1995 al punto 12.2 e, i risultati di quest'unica analisi effettuata dall'USSL 51, non permetterebbero di far rientrare questo impianto tra quelli previsti dallo stesso decreto; e' stato formalizzato un "rinvio a giudizio" dei dirigenti TH per reati di inquinamento delle acque superficiali del torrente Stronetta (soprattutto per l'abusivita' degli scarichi e per gli elevati contenuti in nitrati, nitriti, ammoniaca, metalli pesanti, cianuri, COD) e per lo stoccaggio abusivo di scorie tossico-nocive superiori a 10 mch3 denunciati dalle guardie ecologiche della provincia (la prima udienza, di fissazione del processo e' fissata presso la Pretura di Verbania il 15 marzo 1996) in Corte d'Appello di Torino il giorno 12 gennaio 1996 e' fissata una udienza relativa alla contestazione a TH srl della mancanza di autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti e lo stoccaggio abusivo di rifiuti tossico-nocivi (139 bidoni da 200 litri rinvenuti dal nucleo ecologico dei Carabinieri nel piazzale dello stabilimento nel febbraio 1993): sentenza di 1^ grado: assoluzione "per buona fede" dal primo capo d'imputazione e condanna per il secondo; la regione Ticino ha commissionato una ricerca sulla tecnologia TH ad un gruppo di esperti svizzeri e tedeschi, il cui rapporto datato aprile 1995 dice che l'impianto e' assolutamente immaturo, che vi sono pericoli nel suo funzionamento a causa dell'utilizzo di ossigeno puro e per i gas di sintesi utilizzati altamente esplosivi e che il funzionamento medesimo non e' assicurato, ricordando anche, che fino ad oggi la ditta non ha mai svolto la prova richiesta per un giudizio competente sull'impianto, ovverosia diecimila ore di funzionamento -: come mai l'impianto Thermoselect di Verbania sia stato autorizzato al trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani e RA, chiamati residui impropriamente, in violazione del DPR 915/1995 non essendo questa societa' pubblica o privata in concessione; quali norme permettano a questo impianto di funzionare per le fasi precedenti l'utilizzo di gas derivati per la presunta produzione di energia elettrica in assenza delle previste autorizzazioni regionali; come il Ministro intenda intervenire per impedire l'importazione di rifiuti in questo impianto da altre regioni, questione peraltro gia' segnalata dall'assessore competente della regione Toscana, indirizzata tra gli altri, allo stesso Ministro dell'industria, con missiva Prot. 2289 del 10 febbraio 1995 in cui si diceva: "Per quanto riguarda, infine, l'importazione di rifiuti urbani da altre regioni, peraltro in assenza di qualunque comunicazione a questa amministrazione regionale, tale attivita' non puo' essere accettata in ossequio alla normativa statale e regionale, data anche la grave turbativa che provocherebbe in un gia' precario sistema pianificatorio regionale". Da quella data, tale importazione e' continuata e ultimamente anche dalla Regione Lombardia iniziano a pervenire RSU: vedi accordo TH-AUSM di Calolzio Corte (LC) che prevede il conferimento di circa 500 tonnellate ogni giorno, in palese violazione della LR Piemonte n. 39/1989; considerando che l'obiettivo della societa' TH non e' lo smaltimento dei rifiuti ma la vendita alle amministrazioni pubbliche dell'impianto, come il Ministro intenda tutelarle dall'acquisto di un impianto che l'ottobre scorso anche Knut Sander, specialista di trattamento dei rifiuti solidi di Oekopol, Istituto di ecologia e affari politici ad Amburgo, ha definito "inquinante, nocivo, caro e pericoloso"; se il Ministro abbia preso visione del rapporto ENEA del 31 marzo 1994 condotta dall'ing. Marenco inerente l'"Esercizio sperimentale dell'impianto TH di Verbania Fondotoce" nell'ottobre 1993, mancante peraltro dei rapporti sui solidi e sui liquidi perche', ENEA afferma che l'impianto nei giorni in cui sono state effettuate le verifiche, non e' mai andato a regime, e quindi non si sono potuti effettuare tutti gli esperimenti e i controlli programmati, nelle condizioni programmate e che ci sono state continue sorprese e intoppi e, da cui emergono risultati analitici sulle emissioni gassose mortificanti per TH e preoccupanti per gli abitanti della zona circostante l'impianto; se, alla luce delle informazioni fornite, il Ministro sia intenzionato a verificare la legittimita' dell'autorizzazione concessa con DM del 3/12/1992, nonostante le argomentazioni sulla correttezza formale e sostanziale della procedura seguita, espresse dalla Regione Piemonte (nota Prot. n. 9893/RIF del 15/10/1992) e, ad eventualmente revocarla. (4-16976)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16976 presentata da MATTIOLI GIANNI FRANCESCO (PROG.FEDER.) in data 19951214
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16976 presentata da MATTIOLI GIANNI FRANCESCO (PROG.FEDER.) in data 19951214
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
SCALIA MASSIMO (PROG.FEDER.)
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4/16976
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO (PROG.FEDER.)