INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16844 presentata da APOLLONI DANIELE (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19980420
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_16844_13 an entity of type: aic
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: la Cia di Schio (Vicenza) e' un'impresa-azienda del settore antincendio che vende e commercia estintori (effettuando sugli stessi ricariche, manutenzioni, revisioni), motopompe, vernici ignifughe, porte antincendio, idranti manichette, impianti di rilevazione e spegnimento incendio, e cartelli segnalatori, essendo abilitata dalla legge 5 marzo 1990 n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990), con relativo accertamento ed abilitazione da parte della C.C.I.A.A. cui e' iscritta al n. 503/1993; dal giorno 11 marzo 1988 l'amministratore unico della societa' in accomandita semplice Cia, signor Bruno Velo, denuncia alle autorita' locali, regionali e nazionali una situazione in cui a suo avviso ravvede i reti di frode in commercio, alterazioni di marchi industriali, vendita di prodotti industriali con segni mendaci perpetrata dalla ditta "Cve" di Schio a danno della ditta del signor Velo, nonche' del mercato e del commercio nazionale; il Governo e' venuto a conoscenza di detta situazione, oltre che da diretta informazione del signor Velo, anche attraverso precedenti interrogazioni parlamentari presentate nella X legislatura e contraddistinte dai numeri: 4-17884 e 4-17885; il ministero dell'interno, rispondendo all'interrogazione parlamentare n. 4-17885 ha affermato che "l'impresa Cve di Schio non ha mai chiesto, ne' tantomeno ottenuto a proprio nome, i previsti nulla osta alla costruzione e alla commercializzazione di estintori d'incendio" ed ha di conseguenza "provveduto al sollecito inoltro alla competente autorita' giudiziaria della segnalazione del signor Bruno Velo"; nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 4-17884 firmata dal Ministro di grazia e giustizia vengono riscontrate numerose inesattezze, per la precisione venti dichiarazioni non corrispondenti a verita', a partire dalla quinta riga nella quale viene indicato il nome della ditta "Cia" invece della ditta "Cves snc", rispetto alle affermazioni riportate, ai diversi procedimenti giudiziari, alle persone fisiche che ricoprono cariche nelle societa', ai riferimenti normativi che regolano la fabbricazione del prodotto oggetto della presente interrogazione; nella nona riga il Ministro afferma nel punto a) che "la Cve vendeva estintori carichi a "tribromofluorometano", sostanza pericolosissima e tale da poter cagionare spaventose esplosioni degli apparecchi", mentre in realta' la Cve carica estintori a "bromotrifluorometano 1301" e gli estintori, non l'estinguente, sono di pericolosita' costruttiva; nel punto b) il Ministro dice che "gli stessi figuravano fabbricati da quest'ultima", mentre in realta' non si tratta degli stessi estintori nel punto a); al termine del suddetto punto b) il Ministro riporta il nome della ditta Sacep di Bassano del Grappa (Vicenza), includendola nella stessa causa del signor Velo, mentre in realta' quest'ultima ha sporto regolare denuncia-querela in data 15 ottobre 1988 presentata nella pretura di Schio; nel punto c) il Ministro riferisce che "si tratta di apparecchiature o di parti non omologate", mentre in realta' una semplice lettura dei decreti ministeriali 31 luglio 1934 e 20 dicembre 1982 e' sufficiente a smentire quanto affermato; a pagina 2, seconda riga, il Ministro parla di estintori forniti alla Cve srl dalla ditta Sacep, mentre in realta' quest'ultima li ha forniti alla sua concessionaria Cves snc; subito dopo si legge "ed allegava alle querele-denunzie foto a prova, indicando a teste il Velo e il titolare di un'officina di carrozzeria che aveva acquistato un estintore dalla Cve", mentre in realta' il titolare della carrozzeria ha acquistato non uno ma ben quattro estintori, e non dalla Cve srl, bensi' dalla Cves snc con regolare bolla n. 62/1988 in data 26 febbraio 1988 e regolare fattura n. 105/1988 datata 26 febbraio 1988 dalla Cia sas avendo nel frattempo cambiato ragione sociale; nella decima riga la ditta querelata e' la Cve srl e non la Cves snc; nella dodicesima riga il legale rappresentante della ditta querelata, Cve srl, non e' Velo Bruno, bensi' Bertacco Pier Luigi; la relativa comunicazione giudiziaria della pretura di Schio n. 2168/1988 R.G. doveva dunque essere inviata al legale rappresentante della ditta querelata, Cve srl Bertacco Pier Luigi, e non a Velo Bruno; nella ventunesima riga il Ministro afferma che "In tal situazione la richiesta di accertamento delle generalita' del titolare dell'impresa veniva rinnovata il 21 aprile 1989 ai carabinieri, mentre il 4 aprile 1989 il signor Bruno Velo aveva comunicato personalmente in pretura di Schio sia al pretore dottor Antonino Abrami, sia al cancelliere di Schio cavalier Eugenio Rossetto sia al maresciallo dei carabinieri di Schio Gianfranco Bortolon, che la comunicazione giudiziaria di cui sopra era frutto di un errore di persona (ovvero Velo al posto di Bertacco) facendo partire subito la richiesta di accertamento, la quale veniva rinnovata ai carabinieri di Schio il 21 aprile 1989; nella penultima riga di pagina due il Ministro indica nuovamente come legale rappresentante della Cve srl il signor Bruno Velo, mentre era, ed e' tuttora, il signor Pier Luigi Bertacco; all'inizio di pagina 3, il Ministro informa che "il pretore dispose perizia sugli estintori in questione ed il perito accerto' che gli estintori in questione non erano affatto pericolosi, anzi erano piu' sicuri di quelli comunemente in uso e meno costosi di quelli ad anidride carbonica, omologati da competenti organi", mentre in realta' nel protocollo n. 187/1988 dell'1 marzo 1988, e susseguente documentazione comprese Gazzette Ufficiali allegate, solo il signor Bruno Velo parla del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 ma va letto, e' sottinteso, anche il decreto ministeriale 31 luglio 1934, Titolo I, articoli XV, XVII, XVIII in premessa al decreto ministeriale 20 dicembre 1982; nella ottava riga di pagina 3, il Ministro informa che si trattava di "apparecchiature che sino al 31 dicembre 1989 non avevano necessita' di omologazione ministeriale", ma nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 gennaio 1989 e seguenti e' specificato che "A decorrere dal 1^ gennaio 1990 potranno essere costruiti e commercializzati solo estintori di incendio portatili i cui prototipi siano stati dichiarati di tipo approvato (omologato) secondo le specificazioni di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1982; a tal proposito si ricorda che nei decreti ministeriali 31 luglio 1934 e 20 dicembre 1982, tuttora in vigore, sono presenti due distinti elenchi dei costruttori autorizzati a produrre estintori con relativo Cic (Codice identificazione costruttori); nella undicesima riga di pagina 3, il Ministro riferisce di un "nome del fabbricante", ma non si intende chiaramente se esso sia iscritto in almeno uno dei due elenchi dei decreti ministeriali 31 luglio 1934 e 20 dicembre 1982; nella tredicesima riga di pagina 3 si legge "Cve Costruzione e revisione estintori", mentre in realt.f2 e' "Cve srl" Costruzione veneta estintori; nella ventesima riga di pagina 3 si legge "che secondo le implicazioni della querela Sacep e sue stesse era amministratore legale rappresentante della ditta Cve al tempo dei fatti da lui stesso denunciati", mentre in realta' il signor Bruno Velo non era il legale rappresentante della ditta Cve srl al tempo dei fatti denunciati, bensi' lo era il signor Pier Luigi Bertacco; il Ministro, nell'ambito della risposta all'interrogazione n. 4-17884 dichiara nel penultimo capoverso: "gli atti vennero il 30 dicembre inviati dal pretore di Schio alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Vicenza a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa procedurale"; mentre, nell'ultimo capoverso: "si precisa, infine, che sono stati riuniti al procedimento penale 2540/1988, 2595/1989. 828/1989, 20046/1989, 20034/1989; anche gli atti contro il nuovo amministratore e legale rappresentante della Cve, piu' volte denunciato dal signor Velo, sono stati inviati alla suddetta Procura; nei relativi protocolli 1245/1995 del 27 marzo 1995, 1460/1996 del 7 maggio 1996, 1492/1996 del 25 luglio 1996 inviati come denunce (e presentate in duplice copia al comando carabinieri di Schio) alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Vicenza e al Consiglio superiore della magistratura di Roma, sono denunciati altri 1.500 nominativi con nome ed indirizzo e tra l'altro ventuno ditte che effettuano la manutenzione di estintori, con indicazione di nomi ed indirizzi; proprio in questi giorni sta per essere depositata l'ennesima denuncia alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Vicenza e al Consiglio superiore della magistratura di Roma; tale denuncia contiene un elenco con altri 257 nominativi riferiti ai protocolli sopracitati; vi sono inoltre elencati nominativi di 53 ditte che effettuano le manutenzione di estintori riferiti ai protocolli sopracitati; le amministrazioni periferiche interessate attendono istruzioni dalle amministrazioni centrali e viceversa; a giudizio dell'interrogante l'autorita' giudiziaria competente a giudicare i fatti dovrebbe attivarsi affinche' i suddetti esposti ed una decina di denunce del signor Velo trovino finalmente un riscontro tangibile; e', inoltre, a dir poco incredibile la comunicazione giudiziaria emessa dalla pretura di Schio, la quale ha evidentemente equivocato quanto sostenuto nelle denunce, scambiando il testimone, ovvero il signor Velo, per l'imputato -: se ed in che modo, nell'ambito delle proprie competenze, i ministri attualmente in carica, previo accertamento dei fatti descritti, intendano intervenire sulla questione e quali provvedimenti ritenga opportuno adottare per risolverla celermente una situazione che, trascinandosi da ormai dieci anni, induca a dubitare sulla reale volonta' degli uffici ministeriali preposti di assicurare il rispetto della normativa e delle leggi esistenti sulla materia; per quale motivo si registrino violazioni ai decreti ministeriali 31 luglio 1934 e 20 dicembre 1982, nonche' a tutte le leggi, decreti ministeriali, circolari ministeriali emanate successivamente al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 e riferiti al settore in argomento; in particolare come i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia intendano intervenire, visti gli innegabili riscontri che testimoniano come molte prove delle denunce presentate sono state di proposito alterate, cancellate, asportate, da dieci anni a questa parte, (4-16844)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16844 presentata da APOLLONI DANIELE (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19980420
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16844 presentata da APOLLONI DANIELE (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19980420
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