INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16823 presentata da SCALIA MASSIMO (PROG.FEDER.) in data 19951212

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_16823_12 an entity of type: aic

Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. - Per sapere - premesso che: la cosiddetta legge "Galasso" n. 431 dell'8 agosto 1985, consente di vincolare, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, anche le zone di interesse archeologico, in applicazione dell'articolo 1, lettera m), della legge "Galasso" medesima; il 5^ comma dell'articolo 1 della legge 431 del 1985 impone il rilascio preventivo delle autorizzazioni ex articolo 7 della legge 1497 del 1939 su tutti i progetti di trasformazione edilizia ricadenti all'interno di zone vincolate da parte della regione competente per territorio, che deve esprimere il suo parere entro sessanta giorni dalla data di inoltro della domanda, trascorsi inutilmente i quali possono essere richiesti i poteri sostitutivi del Ministero per i beni culturali, tenuto a pronunciarsi a sua volta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di intervento surrogatorio in seconda istanza; con decreto ministeriale del 24 maggio 1994 e' stata disposta la delega da parte del Ministro al direttore generale per i beni ambientali relativamente alle autorizzazioni ex articolo 7 della legge 1497 del 1939, comprese quelle da rilasciare sulle richieste in seconda istanza, perche' senza pronunciamento delle Regioni nei sessanta giorni loro concessi; in applicazione della legge 431 del 1985, il Ministero per i beni culturali ha emanato la circolare n. 8 del 31 agosto 1985, che al titolo III prescrive il parere preventivo della Soprintendenza territorialmente competente, da inoltrare al Ministero entro i primi 20 giorni dei sessanta sopra detti; nel caso di zone vincolate ai sensi dell'articolo 1, lettera m), della legge 431 del 1985, e' obbligatorio che entro i venti giorni prescritti dalla circolare 8/85 il parere venga espresso, oltre che dalla Soprintendenza ai beni ambientali, anche da quella archeologica, come ribadito dalla nota del direttore generale n. 1325/90IIG del 21 aprile 1990 relativa proprio alla gestione del vincolo ambientale e ancor piu' recentemente dall'Ufficio legislativo del Ministero con nota prot. 441 del 7 febbraio 1995; ai sensi dell'articolo 1, lettera m), della legge 431 del 1985, il Ministero per i beni culturali ha vincolato con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1986 il comprensorio "Parco di Veio" (XX Circoscrizione di Roma), per la cui tutela la giunta regionale del Lazio ha adottato, con delibera n. 10018 del 22 novembre 1988, il P.T.P. n. 15/7 "Veio-Cesano", che ne stabilisce la normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, da rispettare obbligatoriamente nei progetti di trasformazione edilizia; nell'ambito del comprensorio vincolato, sono stati presentati presso la regione Lazio il progetto per un parcheggio a raso a servizio dell'ospedale Villa San Pietro in via Cassia 600 (da parte della provincia religiosa di San Pietro dell'ordine ospedaliero di San Giovanni) ed il progetto per un campo di golf in localita' Valle della Crescenza (da parte della Consalvo 83 s.r.l.), entrambi in difformita' delle prescrizioni del P.T.P. n. 15/7; decorsi inutilmente i 60 giorni di tempo entro cui la regione Lazio si sarebbe dovuta pronunciare, sono stati chiesti i poteri sostitutivi al Ministero per i beni culturali che ha inizialmente richiesto il parere preventivo sui progetti alla sola soprintendenza ai beni ambientali di Roma, ignorando la soprintendenza archeologica di Roma, malgrado quanto disposto con la circolare 8/85 e la nota 1325/90; in difformita' totale dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990, che ai fini della trasparenza degli atti amministrativi prescrive che anche le autorizzazioni soprintendentizie siano atti certi e motivati, la soprintendenza ai beni ambientali di Roma - senza mai dimostrare di avere operato la verifica dovuta di conformita' dei progetti sopra detti alle norme del P.T.P. n. 15/7, mai citate, che vietano le trasformazioni richieste - ha espresso un parere favorevole, che non appare piu' ne' casuale ne' sporadico, ma emblematico di una serie di precedenti pareri pur essi gia' riscontrati come totalmente difformi dalle prescrizioni paesistiche (richieste dei signori Lupone, Giuseppina Runci Dante e Funaro Angela, tutte nel parco di Veio); sulla base di tali pareri, senza ulteriori verifiche da parte dell'ufficio tecnico centrale del Ministero per i beni ambientali, che li ha confermati, il direttore generale ha emesso una serie di decreti ministeriali, rispettivamente il 20 febbraio 1995, il 4 aprile 1995 ed il 9 giugno 1995, i quali presentano, ad avviso dell'interrogante, vizi di legittimita' tanto nella forma, che fra l'altro evidenzia la mancata e dovuta acquisizione preventiva del parere della S.A.R., quanto ancor piu' nella sostanza, perche' non citano mai le prescrizioni generali e particolari delle zone di tutela cui il P.T.P. n. 15/7 destina le aree in questione, omettendone pertanto il divieto di trasformazione e rendendo i decreti medesimi atti oggettivamente ne' certi ne' tanto meno motivati; un tal modo di operare esautora di fatto lo stesso vincolo emesso dal Ministero con decreto ministeriale del 24 febbraio 1986, nonche' le normative d'uso e di valorizzazione ambientale emanate con l'adozione del P.T.P. n. 15/7, da parte della regione Lazio su cui il Ministero - ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 - ha poteri solo di controllo sulla conformita' ad esse degli atti, specie e a maggior ragione quando esercita i poteri di surroga -: se non intenda anzitutto ripristinare il metodo di un corretto rispetto delle procedure, prescrivendo la preventiva acquisizione anche dei pareri della S.A.R. entro i primi 20 giorni dei 60 concessi al Ministero, e non dopo il rilascio delle autorizzazioni, come sembra sistematicamente avvenire negli ultimi tempi, attuando al contempo un controllo sull'operato tanto dell'ufficio tecnico centrale quanto del direttore generale; se non intenda verificare gli eventuali vizi di legittimita' tanto dei pareri rilasciati dalla soprintendenza ai beni ambientali di Roma, quanto ancor piu' dei decreti ministeriali firmati a suo nome dal direttore generale, e nel caso di loro accertamento revocare tutti i decreti con vizi di legittimita'; se non intenda effettuare una verifica sull'operato della soprintendenza ai beni ambientali di Roma, che in modo reiterato rilascia pareri favorevoli senza mai dimostrare di aver eseguito un esame compiuto delle conformita' con le prescrizioni dei piani paesistici vigenti, dando invece motivazioni che non indicano mai i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, cosi' come prescrive il primo comma dell'articolo 3 della legge 241 del 1990. (4-16823)
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