"4/16723" . . . . "TANZARELLA SERGIO (PROG.FEDER.)" . "MASELLI DOMENICO (PROG.FEDER.)" . . . . "RINALDI ALFONSINA (PROG.FEDER.)" . . _:B339fcdea0e5362a28722ffffac54b00b . "LUMIA GIUSEPPE (PROG.FEDER.)" . "Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: il dottor Tola Artan, nato a Peshkopi Dibra (Albania), in Italia dal 1992 grazie ad una chiamata nominativa come collaboratore domestico con contratto biennale corrispondente ad un permesso di soggiorno biennale concesso per lavoro subordinato, e il dottor Victor Chaiter, nato a Riga (Lettonia), in Italia dal 1991 grazie ad una chiamata nominativa come lavoratore dipendente con un permesso di soggiorno valido fino al 1997, entrambi in possesso del diploma di laurea in medicina conseguito nel loro paese d'origine e del diploma di laurea in medicina e chirurgia regolarmente conseguito in Italia, avendo superato l'esame di Stato, sono abilitati all'esercizio della professione; il dottor Artan e il dottor Chaiter si sono rivolti all'Ordine dei medici della provincia ove risiedono; la richiesta del dottor Artan, presentata in data 28 dicembre 1994, e' stata respinta dal Consiglio direttivo dell'Ordine provinciale dei medici di Caserta con delibera n. 2/2 e) del 2 marzo 1995 sulla base dell'articolo 9, terzo comma, della legge n. 39/1990, dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233/1946 e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221/1950, in quanto non risulta fornito di un permesso di soggiorno in Italia quale lavoratore autonomo e non risultano accordi di reciprocita' e/o commerciali tra lo Stato italiano e quello albanese; al dottor Chaiter, all'atto di presentazione della domanda d'iscrizione, l'Ordine dei medici di Roma ha richiesto un permesso di soggiorno anteriore al dicembre 1989, mentre l'Ordine dei medici di Frosinone ha richiesto la cittadinanza italiana in aggiunta al permesso di soggiorno per lavoro autonomo; il parere n. 856/1995 del Consiglio di Stato ha condiviso la tesi del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri circa il carattere \"transitorio\" dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 39/1990 che prevede l'iscrizione negli albi professionali in deroga alle disposizioni che richiedono il requisito della cittadinanza italiana ovvero l'esistenza della condizione di reciprocita', limitando l'ambito di applicazione della norma ai cittadini extracomunitari gia' presenti sul territorio italiano alla data del 31 dicembre 1989, mentre il Ministero di grazia e giustizia considera a \"regime\" la predetta norma -: se il Ministro intenda prendere provvedimenti per sanare una situazione di palese ingiustizia considerato che la ratio generale della legge n. 39/1990 risiede nella facilitazione di un inserimento il piu' possibile qualificato degli extracomunitari in Italia, che si pianifica con appositi decreti annuali (articolo 2), e il decreto n. 489/1995 non ha previsto nulla al riguardo. (4-16723)" . . . "NARDINI MARIA CELESTE (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI)" . . "CALDEROLI ROBERTO (LEGA NORD)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16723 presentata da TANZARELLA SERGIO (PROG.FEDER.) in data 19951207"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16723 presentata da TANZARELLA SERGIO (PROG.FEDER.) in data 19951207" . "GIANNOTTI VASCO (PROG.FEDER.)" . "GIACCO LUIGI (PROG.FEDER.)" . . "CORNACCHIONE MILELLA MAGDA (PROG.FEDER.)" . "SAIA ANTONIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI)" . . "1"^^ . "19951207-19960327" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "2014-05-14T20:33:44Z"^^ . . _:B339fcdea0e5362a28722ffffac54b00b "L'interrogazione parlamentare cui si risponde concerne vicende e situazioni legate alla possibilita' di iscrizione negli albi professionali (nel caso di specie all'albo dei medici-chirurghi) dei cittadini extracomunitari in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia, o che abbiano ottenuto il riconoscimento legale di analogo titolo conseguito all'estero, o che abbiano superato i prescritti esami di abilitazione professionale. La disciplina normativa attualmente in vigore prevede che l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie debba essere subordinata all'iscrizione al rispettivo albo. Per ottenere l'iscrizione all'albo e' necessario che il richiedente risulti in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 9 del D. Legislativo C.P.S. del 13 settembre 1946, n. 233 e cioe': a) possedere la cittadinanza italiana; b) avere il pieno godimento dei diritti civili; c) essere di buona condotta; d) avere conseguito il titolo accademico presso una universita' od altro istituto di istruzione superiore a cio' autorizzato ed essere stati abilitati all'esercizio professionale; e) avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell'ordine o del collegio. La stessa norma consente l'iscrizione all'albo degli stranieri che abbiano conseguito il proprio titolo di abilitazione in Italia o all'estero, qualora essi siano cittadini di uno Stato con cui il nostro Paese intrattenga, in condizioni di reciprocita', accordi speciali in base ai quali sia loro consentito l'esercizio della professione, purche' dimostrino di avere il godimento dei diritti civili ed osservino buona condotta. Nel testo del regolamento di esecuzione del citato D.LVO C.P.S. n. 233/46, approvato nel testo emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, sono contenute ulteriori disposizioni relative alle modalita' di iscrizione agli ordini delle professioni sanitarie. In particolare, ai fini dell'iscrizione nell'Albo professionale di categoria, i sanitari stranieri, nel presentare domanda di iscrizione rivolta all'ordine o Collegio delle professioni sanitarie nella cui circoscrizione il richiedente ha eletto la propria residenza, debbono produrre, ai sensi dell'articolo 7 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 221/50, i seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) certificato di cittadinanza; c) il titolo di abilitazione professionale; d) un attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili, il certificato generale del casellario giudiziale e quello di buona condotta, o gli equipollenti documenti esteri; e) ogni altro documento previsto dagli accordi internazionali. Disposizioni di particolare rilievo, in ordine alla problematica in questione, sono state dettate dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante: \"Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato\". Infatti, oltre a dettare disposizioni in merito al permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio, in subordine alla presentazione di apposita certificazione da cui risulti che il richiedente sia stato iscritto ad universita' o ad altro istituto di istruzione nazionale in data precedente al 31 dicembre 1989, nonche' per motivi di lavoro o per l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o professionale, la stessa legge n. 39/90 ha stabilito, all'articolo 10, comma 7, che i cittadini extracomunitari, laddove siano in possesso di specifica laurea o di diploma conseguiti in Italia, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento legale di titoli analoghi conseguiti all'estero, possano sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni. A seguito delle divergenze interpretative insorte sull'effettiva portata applicativa e sulle eventuali delimitazioni temporali della norma teste' citata nei riguardi dei cittadini extracomunitari, il Dicastero dell'Interno predisponeva apposita richiesta di parere al Consiglio di Stato, formulando nella relazione di accompagnamento una serie di considerazioni condivise da questo Ministero. Con il parere reso nell'Adunanza del 5 aprile 1995, il Consiglio di Stato, Prima Sezione, nel condividere le argomentazioni addotte dal Ministero dell'Interno (che ha attribuito all'articolo 10, comma 7, un'interpretazione coincidente con quella data dal Ministero degli Affari Esteri: in senso opposto, invece, era orientato il Ministero di Grazia e Giustizia), ha ritenuto che l'ambito di applicazione della norma in questione vada limitato ai cittadini extracomunitari gia' presenti nel territorio italiano alla data di entrata in vigore della normativa in questione, ovvero il giorno successivo alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1989, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416. Il Consiglio di Stato ha ritenuto, infatti, che l'articolo 10, comma 7, del citato D.L., come convertito nella vigente legge n. 39/90, intenda perseguire l'obiettivo di creare le condizioni piu' idonee a consentire, in via transitoria, ai cittadini extracomunitari di \"regolarizzare\" la propria posizione anche mediante il conseguimento delle abilitazioni professionali, nonche' con l'iscrizione negli albi professionali in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, a meno che non sussistano condizioni di reciprocita'. Preso atto del parere del Consiglio di Stato, questo Ministero, con lettera circolare del 22 settembre 1995, ha provveduto a segnalare alle Federazioni Nazionali di categoria (Medici-Chirurghi ed Odontoiatri, Farmacisti, Veterinari) la necessita' di comunicare le indicazioni del Consiglio di Stato ai rispettivi Ordini professionali articolati nel territorio nazionale, esortandole ad accertare, altresi', con la massima urgenza, la sussistenza di ogni posizione nel frattempo consolidatasi, sulla base di una diversa interpretazione dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 39/90, nonche' a riferire in merito alla eventuale iscrizione negli albi professionali dei cittadini extracomunitari in possesso dei requisiti richiesti dalla norma piu' volte citata, ma penalizzati da un ingresso nel territorio dello Stato avvenuto in data successiva al 31 dicembre 1989. Quanto finora riportato conferma che per il legittimo esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie (medico-chirurghi ed odontoiatri; veterinari; farmacisti; ostetriche; infermieri professionali; assistenti sanitarie visitatrici; tecnici di radiologia medica) e' necessaria l'iscrizione al rispettivo albo o collegio. Per l'iscrizione agli albi professionali e' richiesto il possesso della cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati dell'Unione Europea (per i medici di estrazione comunitaria il diritto di stabilimento e libera prestazione scaturisce dalle disposizioni contenute nella legge 22 maggio 1978, n. 217). I cittadini extracomunitari non possono essere iscritti agli albi professionali, eccezion fatta per eventuali accordi internazionali bilaterali di reciprocita' (deroga consentita dall'articolo 9 del D. LVO C.P.S. n. 233/46) o a seguito di precipue disposizioni di legge (articolo 10, comma 7, legge n. 39/90, nei limiti poc'anzi indicati). La preesistenza di una specifica presa di posizione in materia, alla luce del summenzionato parere del Consiglio di Stato, con la citata lettera circolare del 22 settembre 1995 inviata alle tre Federazioni Nazionali, impedisce, evidentemente, ora a questo Ministero l'assunzione di iniziative contraddittorie e, come tali, censurabili anche sotto il profilo della legittimita'. D'altro lato, l'esercizio di una attivita' professionale sanitaria, svolta in mancanza della prescritta iscrizione all'albo professionale, come pure l'attivita' professionale compiuta da un individuo che risulti in possesso di un titolo abilitante estero non riconosciuto da questo Ministero, verrebbe a configurare il reato di cui all'articolo 348 del Codice Penale (= \"esercizio abusivo di una professione\"). Il Ministro della sanita': Guzzanti." . _:B339fcdea0e5362a28722ffffac54b00b "19960315" . _:B339fcdea0e5362a28722ffffac54b00b "MINISTRO MINISTERO DELLA SANITA'" . _:B339fcdea0e5362a28722ffffac54b00b .