_:B173ea9924b9f2c3c397fa135cbcd6c93 "In merito all'interrogazione parlamentare relativa al deposito costiero di GPL nell'area dell'ex raffineria Aquila di Muggia, si comunica quanto segue. Nel 1988 furono presentate al Ministero dell'Industria due domande di concessione (ai sensi del RDL 1741/33, convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367) da parte delle Societa' SILONE-SAVITRI e SEASTOK, entrambe per depositi di GPL posti in aree limitrofe, rispettivamente nelle aree di Muggia e di Trieste. Nel corso dell'istruttoria, la Regione Friuli-Venezia Giulia chiedeva al Ministero dell'industria di sospendere l'eventuale emissione dei decreti di concessione, poiche' - data la rilevanza degli insediamenti in parola - riteneva opportuno promuovere uno studio ad hoc sulle eventuali conseguenze ambientali delle opere. In tale contesto si e' inserita anche la procedura di valutazione d'impatto ambientale, affidata al Ministero dell'Ambiente. Tale procedura si e' conclusa favorevolmente nel 1994 per entrambi i progetti, ma con alcune prescrizioni; in particolare, il Ministero dell'Ambiente chiedeva al Ministero dell'Industria di provvedere all'unificazione dei due progetti, in modo da evitare duplicazioni tra impianti aventi la stessa funzione e congestioni di impianti a rischio nell'area interessata. A conclusione di accordi commerciali tra i due gruppi interessati, nel 1996 la Societa' SILONE-SAVITRI cedeva alla SEASTOK il proprio progetto originario (da realizzare a Muggia); mentre la SEASTOK rinunciava a realizzare il deposito di Trieste ed subentrava nel procedimento di concessione. Nel marzo 1998, dopo un supplemento di istruttoria relativa alla voltura del progetto veniva rilasciata la concessione ministeriale (DM 16253) a favore della SEASTOK per la costruzione del deposito di Muggia. Dopo l'emanazione dell'atto di concessione, si veniva al corrente di una delibera del Comune di Muggia, risalente al 1992, relativa all'installazione in parola e mai pervenuta al Ministero dell'Industria. Pertanto dopo un riesame del procedimento amministrativo, al fine di valutare la legittimita' dell'atto emanato, anche alla luce di tale ultima delibera, veniva emesso un secondo provvedimento (DM 16323 del 24 giugno 1997), di conferma della concessione gia' emanata. Circa la mancata concertazione nell'emanazione del decreto di Valutazione di Impatto Ambientale con l'allora Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, si sottolinea che non vi e' stata alcuna violazione dell'articolo 6 della legge n. 349/1986, rientrando la fattispecie nell'ambito di applicazione della legge 28 febbraio 1992, n. 220 (interventi per la difesa del mare); la quale all'articolo 1, comma 1 dispone che sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, tra gli altri interventi, anche le costruzioni di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e sostanze pericolose. Nel caso di specie, atteso che l'impianto progettato e' localizzato in zona costiera, il concerto previsto dall'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 (tra il Ministro dell'Ambiente ed il Ministro dei Beni Culturali) 'si attua tra il Ministro dell'Ambiente e il Ministro della Marina Mercantile' (articolo 1, comma 1, della legge n. 220/1992). A tale proposito vi e' da aggiungere che, a seguito della soppressione del Ministero della Marina Mercantile (I. n. 53711993), le funzioni di quest'ultimo Ministero in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono state trasferite al Ministero dell'Ambiente. Pertanto in tale materia, alla data della firma del decreto n. 2029, era venuto meno l'obbligo di concerto previsto ex articolo 1, comma III, della legge 220/1992 per le valutazioni di impatto ambientale. A tale riguardo si informa che il Ministero dell'Ambiente ha dato mandato alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di resistere al ricorso promosso da alcune associazioni ambientaliste, presso il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, ai fini dell'annullamento del decreto di cui sopra. L'interrogante sostiene che il decreto di concessione del Ministero dell'Industria assume come 'presupposto fondamentale' il decreto del Ministro dell'Ambiente del 30.12.1994, relativo alla compatibilita' ambientale dell'opera. In realta' l'illegittimita' del giudizio di compatibilita' ambientale pregiudicherebbe la realizzazione del deposito ma non la legittimita' del provvedimento emanato dal Ministero dell'Industria che riguarda aspetti diversi da quello ambientale. Al riguardo, si precisa, che il procedimento previsto per il rilascio delle concessioni petrolifere (decreto del Presidente della Repubblica 420/94) ha una formale autonomia rispetto alla procedura di V.I.A.: la compatibilita' territoriale dell'impianto viene valutata sotto il profilo urbanistico (e non ambientale in senso allargato) dei progetti, attraverso il parere espresso dai Comuni interessati. Con riferimento al deposito in parola, il Comune di Muggia si e' espresso favorevolmente. L'illegittimita' del provvedimento di concessione non puo' essere dedotta esclusivamente da analogo vizio del citato giudizio ambientale, per i motivi gia' detti, relativi alla reciproca indipendenza dei due procedimenti. In ogni caso, per i noti principi di carattere giuridico, qualunque provvedimento amministrativo deve essere considerato legittimo e, dunque, pienamente efficace, fino a caducazione o revoca dell'atto, in via giurisdizionale o amministrativa. Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi." . _:B173ea9924b9f2c3c397fa135cbcd6c93 "20000306" . _:B173ea9924b9f2c3c397fa135cbcd6c93 "MINISTRO MINISTERO DELL'AMBIENTE" . _:B173ea9924b9f2c3c397fa135cbcd6c93 . "Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni culturali e ambientali. - Per sapere - premesso che: in data 27 maggio 1993, la societa' \"Silone e Savitri\" (del gruppo Monteschell) e l'ente autonomo del porto di Trieste hanno presentato una domanda di pronuncia di compatibilita' ambientale, concernente il progetto relativo alla costruzione di un deposito costiero di Gpl nell'area dell'ex raffineria \"Aquila\" in comune di Muggia (provincia di Trieste); il Ministro dell'ambiente, a seguito di un'istruttoria condotta dalla Commissione nazionale per la valutazione d'impatto ambientale, ha espresso in data 30 dicembre 1994 un giudizio positivo circa la compatibilita' ambientale del progetto in questione; il suddetto provvedimento ministeriale e' stato assunto autonomamente dal Ministro per l'ambiente, ignorando la concertazione con il Ministro dei beni culturali e ambientali prescritta dall'articolo 6, comma 4 della legge n.349 del 1986, pur trattandosi di un progetto che insiste sulla fascia costiera soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n.431 del 1985; l'area interessata dal progetto in questione si trova a ridosso di una fascia costiera in comune di Muggia, assoggettata - con avviso n.22, in data 26 marzo 1953, del governo militare alleato - a vincolo paesaggistico puntuale ai sensi della legge n.1497 del 1939, vincolo successivamente precisato ed esteso dalla regione Friuli-Venezia Giulia con deliberazione della giunta regionale n.963, in data 23 marzo 1994; alle societa' Silone e Savitri e' successivamente subentrata, nella titolarieta' del progetto di deposito costiero per Gpl e dei terreni sui quali il medesimo dovrebbe essere realizzato, la societa' \"Seastok\", alla quale il ministero dell'industria, commercio e artigianato - Direzione generale fonti di energia e industrie di base ha rilasciato in data 27 marzo 1997, il decreto n.16253 (successivamente integrato e confermato dal decreto n.16323 del 24 giugno 1997) ai sensi della legge n.367 del 1934, in virtu' del quale alla medesima societa' e' concesso di installare ed esercire il deposito costiero di cui trattasi; il suddetto decreto del ministero dell'industria assume come presupposto fondamentale per l'appunto il citato decreto del Ministro dell'ambiente, in data 30 dicembre 1994, sulla compatibilita' ambientale del progetto Silone-Savitri; avverso il piu' volte citato decreto del Ministro dell'ambiente, nonche' contro i decreti del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' stato presentato nei giorni scorsi ricorso avanti il Tar del Friuli-Venezia Giulia, da parte del WWF Italia e di Legambiente, con esplicita menzione - tra i motivi per i quali si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati - della mancata concertazione con il ministero dei beni culturali e ambientali -: se condivida il giudizio circa l'illegittimita' del decreto del Ministro dell'ambiente in data 30 dicembre 1994, per le ragioni esposte in premessa; se il Governo ritenga di dover annullare il provvedimento autorizzatorio di cui, trattasi, per l'assenza del necessario concerto con il competente ministero dei beni culturali; se ritenga di intervenire nel giudizio avanti il Tar del Friuli-Venezia Giulia, a sostegno della richiesta di annullamento dei decreti del ministro dell'ambiente e del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero sollecita i ministri competenti ad annullare i medesimi atti. (4-16708)" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16708 presentata da TURRONI SAURO (MISTO) in data 19980403" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "19980403-20000331" . . "2014-05-15T11:35:11Z"^^ . "4/16708" . . . "1"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16708 presentata da TURRONI SAURO (MISTO) in data 19980403"^^ . _:B173ea9924b9f2c3c397fa135cbcd6c93 . "TURRONI SAURO (MISTO)" . .