INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16650 presentata da SCALIA MASSIMO (MISTO) in data 19980402

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_16650_13 an entity of type: aic

Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: in data 21 marzo 1998, alle ore 10,55, un consigliere di minoranza, prima dell'apertura dei lavori del consiglio comunale di Nettuno, convocato per le ore 10 con all'ordine del giorno la discussione del bilancio di previsione 1998, consegnava, con tre distinte note, le dimissioni di 16 consiglieri comunali, allo scopo di provocare lo scioglimento del consiglio comunale; a tal fine provvedeva quindi a protocollare le stesse al protocollo interno del comando di polizia municipale, essendo chiuso, il giorno di sabato, il protocollo generale del comune, tenendosi la seduta consiliare al di fuori dell'orario di servizio degli uffici comunali; il consigliere Nadia Domenici rendeva immediatamente noto al segretario comunale ivi presente che, unitamente al consigliere Tofani, non riconosceva le suddette dimissioni, rimettendo quindi allo stesso protocollo una nota, con cui dichiarava che il suddetto documento era stato presentato senza la loro autorizzazione, da persona che la deteneva a titolo fiduciario senza essere, peraltro, indirizzata al consiglio comunale e dove era stata posta arbitrariamente la data del 21 marzo 1998, rendendola cosi' formalmente atto di dimissioni funzionali allo scioglimento del consiglio; la vera funzione di tale documento era, invece, di semplice documento politico interno, legato alla discussione del bilancio e da verificare in funzione degli esiti della seduta; cosi', la Domenici dichiarava di dover partecipare a pieno titolo ai lavori del consiglio; alla luce dei suddetti eventi, il segretario comunale, dopo aver informato telefonicamente la prefettura, nell'ambito delle sue funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dell'ente, suggeriva al presidente del consiglio comunale di procedere nei lavori del consiglio stesso, che veniva aperto con la registrazione di 16 consiglieri assenti; in apertura dei lavori il consigliere Domenici inseriva nel verbale della seduta la dichiarazione dei fatti sopra esposti; il consiglio, all'unanimita' dei voti, approvava il bilancio di previsione 1998, autorizzandone altresi' l'esercizio provvisorio; i consiglieri Domenici e Tofani presentavano quindi esposto all'autorita' giudiziaria denunciando i fatti suddetti; successivamente all'immediata trasmissione degli atti, con una dettagliata relazione alla prefettura di Roma nella stessa data, il segretario comunale riteneva dover procedere ad inviare tutti gli atti ricevuti al protocollo generale dell'ente, alla sua riapertura, per il compimento delle formalita' previste dall'articolo 5, della legge n. 127 del 1997, allo scopo di conferire efficacia ed irrevocabilita' alle dimissioni stesse, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, trasmettendo nuovamente tutti gli atti alla Prefettura di Roma in data 23 marzo 1998; nello stesso giorno, il prefetto disponeva la sospensione del consiglio comunale, nelle more dell'approvazione del decreto presidenziale di scioglimento, nominando un commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'ente; il nuovo testo dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990, modificato dall'articolo 5 della legge n. 127 del 1997, risponde all'esigenza di modificare la precedente normativa che aveva causato notevoli incertezze ed un notevole contenzioso. Il novellato testo dell'articolo 39, che attribuisce alla contestualita' delle dimissioni, ovvero alla contemporaneita' della loro presentazione al protocollo generale dell'ente la funzione di irreversibile fatto determinante lo scioglimento, sembrerebbe ricondurre il verificarsi di tale contemporaneita' alle seguenti ipotesi: la contestualita' delle dimissioni o in alternativa, quando siano rese "con atti separati", la contemporaneita' della loro presentazione al protocollo dell'ente, costituirebbero un'unica fattispecie: tali situazioni, alternative, di fatto ripropongono la volontarieta' dell'azione (dimissioni), come diretta al dissolvimento dell'organo; pertanto il collegamento delle dimissioni allo scioglimento della consiliatura - nella legge n. 127 del 1997 - non e' stato lasciato al caso, ma e' il risultato di una consapevole volonta', diretta a raggiungere scientemente l'effetto dissolutorio; nella fattispecie evidenziata appare chiara la mancanza di tale volonta' dissolutoria; infatti la giurisprudenza costante (Tar Campania, sezione II Napoli 23 marzo 1996 n. 72 e Consiglio di Stato sezione V dell'11 ottobre 1996 n. 1223), ritiene le dimissioni contestuali purche' presentate lo stesso giorno; si dovrebbe, pertanto ritenere contestuale anche il mancato riconoscimento delle proprie dimissioni da parte dei consiglieri Tofani e Domenici; e, per di piu', le dimissioni dei suddetti consiglieri non erano indirizzate al consiglio comunale, cosi' come prescritto dall'articolo 5 della legge n. 127 del 1997: il Tar Puglia sezione II Bari 17 luglio 1996 n. 427, ha ritenuto illegittimo il provvedimento prefettizio di sospensione del consiglio comunale di Canosa di Puglia, perche' le dimissioni erano state indirizzate al prefetto di Bari ed al sindaco e non all'organo destinatario della comunicazione, ossia il consiglio comunale; inoltre, sono state presentate al protocollo interno del comando dei vigili urbani, tre minuti prima dello scadere dell'orario di apertura dei lavori del consiglio: secondo la giurisprudenza costante (amministrativa e penale), il protocollo dell'ente locale, in quanto protocollo di un'amministrazione pubblica, rientra tra gli atti pubblici di fede privilegiati che, in quanto tale, conferisce certezza giuridica alla ricezione dell'atto (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 5 agosto 1993, n. 10 e Cassazione penale sezione V del 2 maggio 1994); detta particolare rilevanza giuridica pertanto, non puo' essere certamente attribuita ad un protocollo interno di un ufficio, istituito per una migliore organizzazione dello stesso, mentre tale rilevanza e' attribuita al protocollo generale dell'ente; cosi' si ritiene che l'effetto prodotto dalle dimissioni di cui trattasi, dovrebbe essere considerato equivalente a quello che si sarebbe prodotto se, piu' correttamente, le dimissioni stesse fossero state presentate cinque minuti piu' tardi al consiglio comunale dopo l'apertura della seduta, al presidente o al segretario comunale, rilevando altresi' che gli acta concludentia dei sedici consiglieri che hanno approvato il bilancio di previsione dell'ente (atto fondamentale dell'attivita' amministrativa), contrasta con la tutela giuridica individuabile in particolare nell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990, che postula l'impossibilita' del funzionamento del consiglio comunale in quanto sprovvisto di un numero minimo di consiglieri comunali in carica -: quali siano le valutazioni del Ministro dell'interno sui fatti sopra esposti; se non ritenga di dover avviare una indagine atta ad individuare le responsabilita' di quanto esposto in premessa al fine delle iniziative di propria competenza, necessarie a far si' che la reale volonta' dei consiglieri sia rispettata nello svolgimento del loro mandato elettorale. (4-16650)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16650 presentata da SCALIA MASSIMO (MISTO) in data 19980402 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
CENTO PIER PAOLO (MISTO) 
PISTONE GABRIELLA (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) 
MICHELANGELI MARIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) 
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4/16650 
SCALIA MASSIMO (MISTO) 

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