_:B73d1bc32a71d147613f18c8a413b25aa "Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con le interrogazioni di cui trattasi, nella sostanza, si muovono alcune critiche alla normativa risultante dai decreti-legge 28 settembre 1996, n. 505, e 28 novembre 1996, n. 606, nonche' dall'articolo 1, commi 178, 179 e 180, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale normativa ha disposto che, a decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997, il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito. Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, emanato in attuazione della delega dell'articolo 1, comma 97, della legge 662/1996, nel riordinare la materia concernente il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, ha poi confermato i contenuti della normativa suddetta. Al riguardo, e' necessario chiarire che i richiamati interventi legislativi hanno la finalita' di bloccare, a decorrere dal 28 settembre 1996, il collocamento in ausiliaria a domanda, antecedentemente al compimento del limite di eta' previsto per ciascun grado, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza. L'indicato personale, infatti, per effetto di particolari disposizioni innovative alla normativa di stato giuridico e avanzamento introdotte negli ultimi anni, poteva cessare dal servizio anticipatamente, al maturare di determinate anzianita', transitando in ausiliaria - categoria del congedo - con il riconoscimento di un trattamento di quiescenza e di peculiari benefici, tra cui l'indennita' di ausiliaria agganciata al trattamento di attivita' del pari grado in servizio, riliquidabile al termine del prescritto periodo di otto anni. La ratio dei decreti-legge 505/1996 e 606/1996, nonche', da ultimo, dell'articolo 1, commi 178, 179 e 180, della legge n. 662/1996, e' da ricondurre alle previsioni dell'iniziale provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997 - divenute poi le norme di cui all'articolo 1, commi, 96, 97, 98, 99, e 100, della stessa legge 662/1996 - che attribuiscono apposita delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali (vedasi il citato decreto legislativo 490/1997), nonche' per introdurre le necessarie modificazioni alla normativa relativa alla posizione di ausiliaria del restante personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza. Va peraltro evidenziato che il decreto-legge 606/1996, la cui operativita' e' stata fatta salva dall'articolo 1, comma 180, della legge 662/1996, facendo esplicito richiamo \"alle domande accolte il cui procedimento amministrativo non sia definitivamente concluso\", ha in realta' ammesso, nei casi di domande che avevano un procedimento amministrativo concluso alla data del 27 settembre 1996, la possibilita' di produrre i propri effetti. Del resto, la salvaguardia, ad esaurimento, delle posizioni gia' concluse in via amministrativa, ancorche' la decorrenza degli effetti dei relativi provvedimenti risulti compresa nel periodo di blocco stabilito dalle disposizioni innanzi citate, non fa venire meno l'intento del legislatore di ridisciplinare la normativa medesima alla stregua dei principi stabiliti nella legge 662/1996 e del complesso delle radicali innovazioni previste dalla legge medesima, al fine di razionalizzare l'apparato militare con l'obiettivo di realizzare consistenti economie di spesa nel quadro di ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica della Difesa. Cio' e' puntualmente avvenuto in forza del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in attuazione dei principi fissati dalla legge 662/1996, che prevede la possibilita' - per coloro i quali sono stati collocati nella riserva ai sensi dei citati decreti-legge - di accedere all'ausiliaria a domanda purche' abbiano maturato 40 anni di servizio effettivo. Infine, in data 30 marzo 1998, sono stati emanati due decreti interministeriali che hanno completamente definito le modalita' di accesso al pensionamento anticipato. Premesso quanto sopra, questo Ministero e' dell'avviso che non sia opportuno intraprendere iniziative volte a modificare, nel senso auspicato dall'interrogante, la normativa in vigore. Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini." . _:B73d1bc32a71d147613f18c8a413b25aa "19991115" . _:B73d1bc32a71d147613f18c8a413b25aa "MINISTRO MINISTERO DELLA DIFESA" . _:B73d1bc32a71d147613f18c8a413b25aa . . _:B73d1bc32a71d147613f18c8a413b25aa . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "4/16575" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16575 presentata da STORACE FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980401" . "1"^^ . . "19980401-19991126" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16575 presentata da STORACE FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980401"^^ . . "STORACE FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE)" . . . . "2014-05-15T11:34:29Z"^^ . "Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: le pensioni di anzianita' del personale militare sono disciplinate dalle seguenti leggi: legge n. 113 del 1954, per la categoria degli ufficiali; legge n. 599 del 1954 per i sottufficiali e legge n. 1168 del 1961, per i vicebrigadieri e i militari; tali leggi prevedono il diritto di recesso dal servizio permanente, con diritto a pensione, al raggiungimento di un periodo minimo di servizio effettivo (25 anni per gli ufficiali), a prescindere dall'eta' anagrafica; nella originaria formulazione, rimasta in vigore fino all'intervento della legge n. 662 del 1996, all'atto della cessazione dal servizio, il militare veniva posto in una delle categorie del congedo (ausiliaria, riserva o congedo assoluto) a seconda del livello di idoneita'; il personale della categoria ausiliaria permane costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamato a prestare servizi con divieto di svolgere attivita' incompatibili; alla posizione di ausiliaria e' connesso il diritto ad un particolare trattamento economico costituito da una indennita' annua lorda, non reversibile, pari a circa l'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo; il collocamento in congedo avviene mediante un obbligatorio procedimento amministrativo che viene attivato dalla domanda di cessazione dal servizio permanente (o di congedo) presentata dal militare e che ha carattere vincolato e dichiarativo, essendo volto ad accertare unicamente il possesso dei requisiti di anzianita' di servizio ed il livello di idoneita' richiesti dalla legge per l'esercizio del diritto di recesso e per l'individuazione della categoria di congedo spettante; tale attivita' amministrativa puo', di fatto, essere svolta istantaneamente, nella stessa giornata di ricezione della domanda, giacche' l'amministrazione e' gia' in possesso dei dati anagrafici e sanitari dell'istante, sicche' l'idoneita' fisica al servizio di ausiliaria viene data per scontata in personale che proviene dal servizio permanente effettivo (cfr. circolare n. 114/2/681/4321 del 4 marzo 1996 dello Stato Maggiore difesa-I reparto personale); al termine di tale procedimento, il militare viene posto in ausiliaria per atto dovuto, esclusivamente in relazione all'obiettivo possesso del relativo requisito di idoneita', a nulla rilevando una espressa domanda in tal senso formulata dall'interessato od una qualsivoglia valutazione discrezionale dell'amministrazione, come chiaramente si ricava dalla lettera della legge e come esplicitamente stabilito dal Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato - Sezione III - par.n.1660 del 21 gennaio 1992, Mirizzi c. Ministero Finanze); la disciplina pensionistica in argomento, pertanto, prevede come essenziale per l'esercizio del diritto di recesso la presentazione di una \"domanda di cessazione dal servizio permanente effettivo (o di congedo)\", mentre non e' prevista ne' richiesta una \"istanza di collocamento in ausiliaria\" la quale non ha alcun effetto o incidenza nel procedimento di cessazione dal servizio a domanda; di conseguenza, le amministrazioni militari, alla ricezione di una domanda che contenesse unicamente l'istanza di collocamento in ausiliaria, dovevano ritenerla irregolare e darne istantanea comunicazione all'interessato per la regolarizzazione, a norma dei decreti ministeriali 603 del 1993 (articolo 11, comma 4), 678 del 1994 (articolo 3, comma 4) e 690 del 1996 (articolo 9, comma 4); il decreto-legge 505 del 1996, concernente \"Disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare\", e' intervenuto sulla delineata disciplina delle pensioni di anzianita' dei militari stabilendo che, dal 28 settembre 1996 al 31 dicembre 1997, il collocamento in ausiliaria del personale militare avvenisse esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito; decaduto tale decreto-legge per mancata conversione, e' stato emanato il decreto-legge n. 606 del 1996 che ha sancito, letteralmente, che \"... a decorrere dal 28 settembre 1996, le domande per il collocamento in ausiliaria del personale militare delle forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, che non abbia raggiunto i limiti di eta' previsti per il grado rivestito, non possono essere prese in esame prima del 1^ gennaio 1997\"; la disposizione contenuta nel decreto legge 606 del 1996, inibendo agli Enti militari l'esame delle domande di collocamento in ausiliaria, vuole in concreto sollevare gli stessi dall'obbligo di dar corso, durante il periodo 28 settembre 1996-1^ gennaio 1997, al procedimento amministrativo conseguente alle istanze all'uopo ricevute; al fine di stabilire il campo di applicazione della disposizione si deve, dunque, far riferimento alla legge n. 241 del 1990 ed ai decreti ministeriali sopracitati, attuativi degli articoli 2 e 4 della stessa legge, dal cui contesto si ricava che i procedimenti amministrativi (\"presa in esame\") decorrono dalla data di ricezione della domanda (che viene attestata dal timbro di arrivo apposto dall'Amministrazione o, per le domande inviate a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dalla ricevuta costituita dall'avviso stesso); il decreto-legge n. 606, pertanto, non poteva trovare applicazione per tutti i procedimenti amministrativi che fossero gia' in corso alla data del 27 settembre 1996, intendendo per tali quelli attivati da istanze \"ricevute\" prima di tale data; d'altronde, non sarebbe ammissibile estendere, per via interpretativa, il campo di applicazione di una norma fino al punto di far retroagire i suoi effetti oltre il termine (gia' retroattivo) esplicitamente fissato dalla medesima norma (28 settembre 1996), come e' invece avvenuto ad opera delle Amministrazioni militari anche a causa di una interpretazione ingiustificatamente restrittiva della Ragioneria Generale dello Stato (Circolari nn. 136700 del 9 luglio 1997 e 40764 del 14 luglio 1997) che ha sanato solo le posizioni di coloro che avevano ottenuto il decreto di congedo entro la medesima data; un'interpretazione estensiva che facesse ricadere sotto la vigenza del decaduto e retroattivo decreto-legge 606, peraltro, non e' accettabile perche' determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento fra posizioni identiche (domande presentate prima del 28 settembre) che siano state esitate diversamente (una prima e l'altra dopo il 28 settembre) solo a causa della diversa capacita' o zelo posta in essere da Enti e responsabili amministrativi, peraltro, distinti a seconda delle Amministrazioni militari e, nell'ambito delle medesime, della categoria di appartenenza dell'istante; il decaduto decreto-legge n. 606/1996, in ogni caso, non ha potuto, durante la sua vigenza, produrre alcun effetto o conseguenza giuridica atteso che esso, esplicitamente, si applica alle sole \"domande di collocamento in ausiliaria\" le quali, come sopra esposto, sono prive di qualsiasi incidenza sul procedimento amministrativo di collocamento in congedo che trova il suo presupposto esclusivo ed essenziale nella \"domanda di cessazione dal servizio permanente effettivo\" a seguito della quale, per atto dovuto, il militare era \"... collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'.\", come sancito dalla originaria disciplina pensionistica la quale era tornata pienamente ed incondizionatamente in vigore, dopo la decadenza del decreto-legge n. 505/1996, dando luogo a diritti acquisiti; a riprova, i decreti ministeriali 603 del 1993 e 678 del 1994 - che regolamentano le disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legga 241 del 1990 - non prevedono, nelle tabelle annesse, alcun procedimento amministrativo attivato da domande di collocamento in ausiliaria, bensi' solo quello per \"cessazione dal servizio a domanda\"; mentre circolari del Ministero della Difesa regolamentano solo tale istanza prestabilendone il fac-simile (ad esempio, la nota 6/59 C.G. del 5 ottobre 1986 prevede la richiesta \"...di cessare anticipatamente dal servizio...\" a norma dell'articolo 43 della legge 113 del 1954); per tali motivi, anche la sanatoria contenuta nell'articolo 1, comma 180, della legge n. 662 del 1996 e' priva di qualsiasi portata giacche' il decaduto decreto-legge 606 non ha determinato effetti o conseguenze giuridiche di sorta; conseguentemente, tutti i pensionamenti intervenuti sotto la vigenza del decreto-legge n. 606 del 1996 dovevano e devono essere regolati seconda la disciplina pensionistica in vigore all'atto del collocamento in congedo che prevedeva, per obbligo di legge, il collocamento in ausiliaria degli interessati allorche' in possesso della prescritta idoneita' -: se risulti che i decreti ministeriali di congedo e collocamento nella riserva siano stati motivati dalla presentazione di domanda di collocamento in ausiliaria, anziche' di quella di cessazione dal servizio o di congedo, effettivamente prodotta dagli interessati; se, al medesimo fine, gli interessati siano stati indotti, anche a causa di circolari interne non chiare, a presentare nuove domande per il collocamento nella riserva in luogo della precedente che chiedeva correttamente la cessazione dal servizio o il congedo, ovvero dichiarazioni antitetiche ai loro effettivi interessi gia' rappresentati con l'originaria istanza; se, pertanto, sia stato sistematicamente omesso di dar corso alle regolari domande di cessazione dal servizio permanente; quali iniziative e provvedimenti ritengano opportuno adottare per sanare al piu' presto la posizione dei militari collocati nella categoria della riserva nonostante la chiara inefficacia del decreto-legge 606/1996 ed il possesso del prescritto requisito di idoneita'; se non ritengano opportuno ed urgente riesaminare l'intera disciplina del collocamento in ausiliaria al fine di dare un giusto riconoscimento al personale comunque anziano che si e' gia' avvalso o si avvalga del diritto di cessare dal servizio a domanda, in quanto le modifiche legislative intervenute sull'istituto dell'ausiliaria, non contenendo un'apposita disposizione transitoria, hanno determinato delle palesi disparita' di trattamento a danno del personale andato in pensione dopo il 28 settembre rispetto a quello che e' stato collocato in ausiliaria. (4-16575)" .