"2014-05-15T11:33:36Z"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16405 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO) in data 19980324" . "PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, degli affari esteri con incarico per gli italiani all'estero e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: il trattamento economico dei dipendenti dello Stato per il servizio all'estero e' in corso di revisione, a seguito di una delega legislativa piu' volte rinnovata dal Parlamento negli ultimi anni e finalmente esercitata dal Governo, con uno schema di decreto legislativo su cui si sono espresse nei giorni scorsi le competenti Commissioni parlamentari; il regime fiscale cui sono assoggettati tali emolumenti e' stato di recente modificato con il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, il quale prevede che \"gli assegni di sede e le altre indennita' percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento\" (articolo 48 del testo unico delle imposte sul reddito, come riformulato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 314); questa agevolazione, giustificata dalla natura non retributiva degli emolumenti di cui trattasi, e' poi ulteriormente dilatata da un'altra disposizione dello stesso decreto - del resto gia' presente nel vecchio testo unico delle imposte sul reddito - in forza della quale se per i servizi prestati all'estero la legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di maggiorazioni a essa collegate \"concorre a formare reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per cento\"; lo schema di decreto legislativo sul riordino del trattamento economico e' stato severamente criticato dalla Commissione affari esteri del Senato perche', mantenendo l'ambigua terminologia del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, definisce \"indennita' base\" il parametro tabellare che in realta' e' una mera base di calcolo cui si applicano i coefficienti di sede e di disagio per determinare le vere indennita': sono cosi' considerate maggiorazioni esenti da imposte non solo le aggiunte di famiglia e l'assegno di rappresentanza (per le categorie cui spetta), ma anche la quasi totalita' delle indennita' percepite da tutti i dipendenti solo in quanto prestano servizio all'estero; per effetto di questo sistema perverso succede, a titolo di esempio, che in una sede \"disagiata\" come Pechino un ambasciatore con la moglie e due figli a carico avrebbe diritto a un'indennita' che, al netto del cospicuo assegno di rappresentanza, sarebbe pari a 521 milioni di lire annue, di cui solo 21 milioni sarebbero assoggettati al fisco, e un impiegato della settima qualifica funzionale con le stesse maggiorazioni di famiglia percepirebbe un'indennita' di 353 milioni di lire annue, di cui solo 10 milioni sarebbero considerati reddito ai fini Irpef -: se i Ministri in indirizzo riconoscano che il regime fiscale previsto dal decreto legislativo n. 314 del 1997 rischia di essere surrettiziamente stravolto da un decreto legislativo successivo, in quanto definisce \"indennita' base\" una somma di denaro che non e' percepita da alcun dipendente dello Stato ne' potrebbe esserlo, neanche in un caso di scuola, poiche' in qualsiasi sede il dipendente presti servizio, la sua vera indennita' sara' dieci o venti volte superiore; se intendano avallare questo grave vulnus all'articolo 53 della Costituzione - secondo cui \"tutti\" concorrono alle spese dello Stato nei limiti della propria capacita' contributiva - legittimando cosi' ogni corporazione a cercare, con leggine compiacenti o con abili interpretazioni amministrative di ridurre al minimo la quota del proprio reddito assoggettata all'Irpef; se invece non ritengano di proporre al Consiglio dei ministri di correggere il testo dello schema di decreto legislativo, non solo per ottemperare al parere successivo delle Commissioni parlamentari, ma anche e soprattutto per attenersi ai criteri indicati nella legge di delega - articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - con particolare riferimento alla \"trasparenza\" cui dovrebbe ispirarsi il riordino del trattamento economico dei dipendenti all'estero, nonche' alla chiara distinzione tra indennita' di servizio all'estero - che e' la vera indennita' base, in quanto spetta a tutti - e le maggiorazioni previste in determinate situazioni soggettive o per alcune categorie; se il Ministro delle finanze non ritenga di essere in dovere di dichiarare che, in mancanza delle necessarie correzioni, sara' la sua amministrazione a contestare dinanzi alla commissione contenziosa tributaria l'interpretazione del decreto di cui trattasi, al fine di sollevare questione di legittimita' costituzionale relativamente alla norma che consente di assoggettare al fisco solo una quota simbolica degli emolumenti percepiti da alcune categorie di dipendenti pubblici, per la maggior parte degli anni di servizio. (4-16405)" . . "4/16405" . "0"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16405 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO) in data 19980324"^^ . . . . . "19980324-" .