INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16239 presentata da PAROLI ADRIANO (FORZA ITALIA) in data 19980317

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_16239_13 an entity of type: aic

Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: alcuni Provveditori agli studi stanno procedendo al recupero di somme che si ritiene siano state erogate indebitamente ad alcuni docenti all'atto di procedere alla ricostruzione della loro carriera ai sensi degli articoli 58 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, anziche' delle successive disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 4 settembre 199, n. 262, che sono in contrasto con le vigenti norme di legge e - pertanto - appaiono fuorvianti e suscettibili di riformare in peius una norma di legge che puo' essere modificata o abrogata solo da un'altra legge; l'articolo 5 del regio decreto legislativo 1^ giugno 1946, n. 539, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, prevedeva che per la valutazione del servizio prestato negli istituti di istruzione secondaria ed artistica il limite minimo fosse di sette mesi di servizio anche non continuativo nel corso dell'anno scolastico, oppure in modo continuativo dal 1^ febbraio al termine delle lezioni con la partecipazione agli scrutini o agli esami della prima sessione, con diritto alla retribuzione estiva, purche' (a decorrere dal 1^ ottobre 1955 e fino al 30 settembre 1974) tale servizio fosse stato valutato con qualifica non inferiore a "buono"; l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 testualmente recita: "la prova (dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, n.d. int.) ha la durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico". Conseguentemente, dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 l'anno scolastico e' considerato valido ad ogni fine se il servizio prestato nello stesso e' non inferiore a 180 giorni; l'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 (ora articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative della scuola) testualmente recita: "ai fini del riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti articoli (articoli 485-490 della Parte IV, Titolo I, Capo III, Sez. IV: "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera") il servizio di insegnamento e' da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validita' dell'anno scolastico vigente al momento della prestazione". Orbene la validita' dell'anno scolastico e' per i docenti di 180 giorni, secondo quanto si desume dall'articolo del citato testo unico n. 297 del 1994 (durata del servizio nell'anno di prova ai fini della validita' della prova) e dall'articolo 527 dello stesso testo unico n. 297 del 1994 (retribuzione delle supplenze annuali, come giustamente rilevato dalla circolare ministeriale n. 763 del 1997 del Ministero del Tesoro); la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 8103 del 3 febbraio 1988 conferma che ai fini del riconoscimento del servizio preruolo e' valido il servizio prestato per 180 giorni o il servizio ininterrotto dal 1^ febbraio fino al termine delle lezioni (e per effetto di tale fatto la nomina e' prorogata fino al termine dell'anno scolastico con diritto alla retribuzione nei mesi estivi). La suddetta nota termina con la seguente precisazione: "Nell'ipotesi contraria, il servizio stesso risultando invece inferiore a 180 giorni non potrebbe essere valutato come anno scolastico ne' ai fini della ricostruzione della carriera ne' ai fini del punteggio per i trasferimenti". Pertanto, da tale precisazione si evince con assoluta chiarezza che per il Ministero della pubblica istruzione era incontroverso il fatto che a decorrere dal 1^ ottobre 1974 l'anno di servizio e' valido a tutti i fini se il servizio prestato nel corso dello stesso e' di almeno 180 giorni; inopinatamente l'ordinanza ministeriale 4 settembre 1991, n. 262 del Ministero della pubblica istruzione, relativa alla revisione dell'ordinanza ministeriale 251 del 29 luglio 1970 e delle altre disposizioni riguardanti la durata del servizio non di ruolo ai fini di carriera, abroga con l'articolo 3 ogni disposizione con cui sia stato disposto che la durata del servizio di insegnamento non di ruolo, ai fini del riconoscimento in carriera della validita' dell'intero anno, e' regolata a partire dall'a.s. 1974-75 dall'articolo 58 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 (stato giuridico del personale della scuola). Cio' significa che il Ministro, non potendo abrogare una norma di legge, ne vanifica il contenuto abrogando la propria circolare applicativa della stessa e imponendo un irrazionale, inspiegabile, anacronistico ed illegittimo salto all'indietro; a dimostrazione della corretta interpretazione della vigente normativa dell'interrogante, il ministero del tesoro - Direzione generale servizi periferici con circolare ministeriale n. 763 del 27 maggio 1997, al par. 2, 2^ comma testualmente dispone: "A norma dell'articolo 527 del testo unico (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) i docenti supplenti con nomina annuale hanno diritto alla retribuzione anche durante i mesi estivi, a condizione che abbiano prestato servizio per almeno 180 giorni durante l'anno scolastico, partecipando alle operazioni di scrutinio finale, ovvero, nel caso in cui il servizio sia cominciato non piu' tardi del 1^ febbraio e abbiano prestato servizio continuativo fino al termine delle dette operazioni" -: se intenda emanare disposizioni univoche con le quali confermare che e' valido ad ogni fine ogni anno scolastico purche', nel corso dello stesso, il docente (sia delle scuole materne ed elementari, sia delle scuole secondarie di primo e secondo grado) abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, e cio' anche per porre termine a distinzioni che con evidenza sono considerate superate sia dal testo unico (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) sia dal Ministero del tesoro; se intenda, ove cio' non sia possibile, farsi promotore di un'iniziativa finalizzata a stabilire per legge che ogni anno scolastico, nel corso del quale siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio da parte del personale docente - di qualsiasi ordine e grado - di ruolo e non di ruolo e' valido ad ogni fine; se intenda, nelle more di quanto richiesto con la presente interrogazione, disporre la sospensione della contestata repetitio delle somme legittimamente negate che ora sarebbero da considerare come indebitamente percepite. (4-16239)
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